Reclutamento di giovani laureati nella PA con contratto di apprendistato

Lorena Papini 07/02/24
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Articolo a cura di Paola Morigi, Gazzetta Enti Locali
La Funzione pubblica ha reso noto il testo del D.P.C.M. 21 dicembre 2023 che prevede, anche nella Pubblica Amministrazione, il contratto di apprendistato, che potrà essere utilizzato per selezionare chi si è laureato da poco e intende avviarsi alla carriera pubblica. Al termine dell’apprendistato se si otterrà una valutazione positiva si potrà essere assunti. Anche gli Enti locali potranno utilizzare questa tipologia di reclutamento.

Indice

1. Apprendistato nella PA


Abbiamo più volte evidenziato, proprio nelle pagine di questa rivista, che uno dei problemi affrontati dalla Pubblica Amministrazione italiana nel corso degli ultimi anni è legato al progressivo invecchiamento dei suoi organici e alla disaffezione che sembra manifestarsi, soprattutto da parte delle giovani generazioni, nei confronti del lavoro pubblico.
Hanno inciso sicuramente le politiche restrittive che si sono condotte da tempo per cercare di ridimensionare la spesa pubblica: i blocchi nelle assunzioni, il rinvio dei pensionamenti, i tagli di varia natura che hanno “ingessato” una serie di procedure e portato certamente ad un generale invecchiamento degli organici, proprio nel momento in cui si richiedeva di innovare, di digitalizzare i servizi, di introdurre formule nuove che rendessero più competitiva tutta la PA. Questo consente di comprendere perché quel lavoro pubblico che in passato era così agognato da tanti perché sicuro ora invece non sia più gradito come prima, si preferisca andare all’estero e fare nuove esperienze e pertanto sia necessario inventare formule nuove per consentire di stare al passo con un mondo che cambia molto velocemente.
In un contesto così mutevole il dipartimento della Funzione pubblica italiano ha attivato il nuovo portale www.inpa.gov.it che è divenuto la chiave di accesso attraverso la quale visualizzare tutte le selezioni che vengono bandite in ambito pubblico, sia a tempo determinato che indeterminato: una fotografia completa e immediata di tutto ciò che il settore pubblico può offrire. Poi recentemente è stato reso noto in “Gazzetta ufficiale” il testo di un D.P.C.M., che porta la data del 21 dicembre 2023 ed è norma di riferimento per tutte le PA nelle quali trova applicazione il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 che introduce, anche nella PA, la possibilità di effettuare l’apprendistato per giovani laureati, con meno di 24 anni, per un massimo di 36 mesi. Si attiverà un contratto a tempo determinato. Il decreto consentirà di assumere laureati con il limite del 10% delle facoltà assunzionali. Per approfondimenti sui contratti pubblici, consigliamo il volume “Il lavoro pubblico”.

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Il lavoro pubblico

Alla vigilia della nuova stagione di riforme sul lavoro pubblico, il volume si pone come autorevole commento dello stato dell’arte, ma anche – e soprattutto – come opera attenta agli aspetti pratici dell’ormai immensa e ingarbugliata matassa stratificata disciplina del pubblico impiego.Coniugando l’ampiezza del trattato con la fruibilità del testo specialistico, il volume garantisce la approfondita disamina di tutti i temi del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, dalla contrattualizzazione alle novità “in tempo reale” della pandemia e del Governo Draghi.Tratto distintivo dell’opera è la sua coralità, in cui i 40 autori e autrici si rivolgono a tutti gli operatori della materia (magistratura, avvocatura, segretari, dirigenti, datori di lavoro, sindacato) ma anche a chi si accosta al tema per la prima volta (a fini di studio e/o concorsuali) con puntuali rinvii interni e strutturate bibliografie per ogni argomento affrontato.Il risultato è un testo che tratta la disciplina e le fonti (sez. I); il diritto sindacale (sez. II); l’accesso al lavoro (sez. III); i contratti di lavoro flessibile (sez. IV); il rapporto di lavoro (sez. V); la mobilità individuale (sez. VI); il potere disciplinare e le responsabilità del dipendente pubblico (sez. VII); la risoluzione del rapporto di lavoro (sez. VIII); la dirigenza pubblica (sez. IX).Alessandro BoscatiOrdinario di Diritto del Lavoro presso l’Università degli Studi di Milano. Coordinatore scientifico del corso di perfezionamento in “Salute e Sicurezza del lavoro: organizzazione, gestione e responsabilità” organizzato dall’Università degli Studi di Milano. Già Prorettore delegato al Personale e alle politiche per il lavoro presso l’Università degli Studi di Milano. Autore di oltre cento pubblicazioni scientifiche, tra cui le opere monografiche Il dirigente dello Stato. Contratto di lavoro ed organizzazione, 2006 e Patto di non concorrenza. Art. 2125, 2010, annovera una continua attività di formazione in materia di diritto del lavoro e relazioni sindacali presso Università, altri organismi pubblici e società private. In particolare, è docente ; presso laSNA (Scuola Nazionale dell’Amministrazione, già Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione) e presso la Scuola Superiore della Magistratura, nonché nei master organizzati dalle Università degli Studi di Bologna, di Roma “La Sapienza, di Venezia “Ca’ Foscari”; nelle scuole di specializzazione delle Università degli Studi di Parma, di Pavia, di Padova.Con il coordinamento scientifico del Prof. Giuseppe Pellacani

A cura di Alessandro Boscati | Maggioli Editore 2021

2. I riflessi sugli Enti locali


Anche gli Enti locali pertanto potrebbero essere destinatari della norma, con la possibilità di utilizzarla in maniera più ampia: infatti per Comuni, Unioni di Comuni, Province e Città metropolitane il limite non è riferito al 10% delle capacità assunzionali, ma al 20%.
L’art. 2 del decreto richiama i requisiti che dovranno essere indicati per partecipare alle selezioni, mentre l’art. 3 contiene un riferimento alle prove.
Si dice infatti che la prova scritta potrà essere anche a contenuto teorico-pratico, oppure prevedere la predisposizione di elaborati sintetici o la risposta a questionari a risposta multipla. La prova orale “è volta ad accertare il possesso dell’insieme delle conoscenze e delle capacità logico-tecniche, comportamentali e attitudinali, nonché la conoscenza di almeno una lingua straniera”.
L’art. 4 contiene riferimenti alla territorialità del reclutamento (ogni amministrazione deve fare riferimento al proprio ambito territoriale), mentre l’art. 5 indica i criteri di valutazione dei titoli accademici. Viene precisato che costituiscono criteri di valutazione:
“a) l’attinenza della tesi di laurea e degli elaborati redatti a conclusione dei percorsi di formazione post lauream rispetto ai caratteri e alle funzioni del profilo professionale bandito;
b) la rilevanza e la pertinenza delle esperienze professionali documentate con il profilo da ricoprire, nonché la durata delle medesime, ove attinenti;
c) le competenze in materia di organizzazione e gestione della pubblica amministrazione, acquisite nell’ambito dei percorsi accademici di studi, conclusi o in corso di svolgimento, orientati alle esigenze dell’amministrazione, anche mediante il superamento di esami concernenti materie tecniche.”
Nei commi successivi si dice anche che nelle valutazioni si dovrà tenere conto anche della media ponderata dei voti conseguiti nel corso degli studi. Vengono poi precisati i criteri di riferimento ai quali si dovranno attenere le commissioni giudicatrici nel momento in cui effettueranno le selezioni dei candidati.
L’aspetto indubbiamente interessante è contenuto nell’art. 8 che prevede, qualora vi sia, al termine dell’apprendistato, una valutazione positiva, la possibilità di una successiva assunzione.
Anche se non sarà certamente questo provvedimento che riuscirà a risolvere i problemi assunzionali nelle PA e negli Enti locali riteniamo però che sia importante aver previsto nell’ambito pubblico l’apprendistato e apprezziamo il tentativo di cercare di legare gli studi effettuati con il lavoro che si andrà ad esercitare. Si cerca per lo meno di ringiovanire il settore pubblico con una tipologia di provvedimento costruita per favorire l’ingresso di giovani leve.
Naturalmente a questo provvedimento dovranno seguirne anche altri per cercare di rendere appetibile il lavoro pubblico ai giovani e consentire agli stessi di voler entrare nella PA e di trovare motivo per restarci. Su questo aspetto dovrà lavorare non solamente il legislatore nazionale ma servirà l’impegno delle singole amministrazioni nel cercare di trovare il modo per trattenere i giovani e rendere di nuovo interessante il lavoro anche nel settore pubblico.

3. La Gazzetta degli Enti Locali


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