L’istruzione tra eguaglianza e personalizzazione: illegittimo il sostegno “parziale” per il disabile grave

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Il caso esaminato dal T.A.R. Sicilia- Palermo Sez. 3, con sentenza 09-02-2018 n. 344, verte in ambito di istruzione in scuola pubblica e di rapporti con i poteri della Pubblica Amministrazione.

Un Dirigente Scolastico di un Istituto Comprensivo assegnava ad un alunno, disabile grave, un insegnante di sostegno per dodici ore in luogo delle venticinque ore settimanali, come risultante invece necessario dalla relazione del Servizio di Neuropsichiatria dell’A.S.L.  Provinciale.

In primis, va ricordato che, ai sensi dell’art. 12 L. 5-02-1992 n. 104, l’istruzione, in quanto ritenuta mezzo per l’integrazione sociale, è qualificata in termini di diritto, peraltro costituzionale, e questo è tutelato a partire dalla scuola materna fino all’università.

Per ciascuno studente con handicap, dunque, va realizzato un profilo dinamico-funzionale, elaborato sulla base delle caratteristiche fisiche, psichiche, sociali ed affettive dell’alunno, che metta in rilievo sia le difficoltà di apprendimento dovute alla situazione di handicap, sia le possibilità di recupero, oltre alle capacità individuali che devono essere sostenute e rafforzate: ciò per poter formulare un piano educativo individualizzato (P.E.I.).

Segnatamente, il P.E.I. viene redatto all’inizio di ciascun anno scolastico, congiuntamente dalla scuola e dai Servizi (Equipe Psico-Sociosanitaria) con la collaborazione della Famiglia, ed è soggetto, poi, a verifica: è, dunque, parte integrante della programmazione educativo-didattica di classe.

Il p.e.i., in particolare, descrive annualmente gli interventi educativi e didattici destinati all’alunno e deve contenere finalità ed obiettivi didattici (educativi, di socializzazione e di apprendimento) riferiti alle diverse aree, gli itinerari di lavoro (le attività specifiche), i metodi, i materiali, i sussidi e tecnologie con cui organizzare la proposta, compresa l’organizzazione delle risorse (orari e organizzazione delle attività), i criteri e i metodi di valutazione e le forme di integrazione tra scuola ed extra-scuola.

Sul piano sostanziale, la Scuola è obbligata, pertanto, ad apprestare il sostegno pianificato proprio sulla base del p.e.i. e non può, discrezionalmente, ridurre l’entità delle ore in ragione delle risorse disponibili: in mancanza, si determina una contrazione del diritto del disabile alla pari opportunità nella fruizione del servizio scolastico che, ove non accompagnata dalla corrispondente riduzione dell’offerta formativa per gli alunni normodotati, configura discriminazione indiretta (Cass. Sez. Un., 25-11-2014 n. 25011).

Sotto il profilo procedurale, è da notare che, dopo la redazione conclusiva del p.e.i., venendo ad esistenza giuridica il diritto dello studente ad essere seguito da un docente specializzato, già pienamente conformato, nella sua articolazione concreta, alle specifiche necessità dell’alunno stesso, la giurisdizione in subiecta materia, non soltanto in caso di espressa denunzia di un comportamento discriminatorio bensì anche relativamente alla domanda di attribuzione di ore (anche quando non è stato ancora formato il P.E.I.) ed a tutte le questioni relative alla mancata (o incompleta) attuazione del documento programmatorio didattico, è quella ordinaria: invece, rientrano nella giurisdizione amministrativa la domanda volta alla predisposizione del P.E.I. o alla sua contestazione nel merito e  le controversie aventi ad oggetto la declaratoria della consistenza dell’insegnamento di sostegno ed afferenti alla fase che precede la formalizzazione del piano educativo individualizzato, quando cioè la Scuola non ha ancora concretamente esercitato il potere discrezionale di modulare quantitativamente e qualitativamente l’intervento in favore dell’alunno disabile (Cass. Sez. Un., 28-02-2017 n. 5060 e 20-04-2017 n. 9966).

Prof. Avv. Basso Alessandro Michele

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