Liquidazione del compenso per il difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio: prime applicazioni del decreto 140/2012

Redazione 17/09/12
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Anna Costagliola

Il Tar della Lombardia, sezione distaccata di Brescia, con ordinanza n. 1528 del 10 settembre 2012, con riferimento alla liquidazione del compenso del legale di un soggetto ammesso al patrocinio dello Stato, ha fatto applicazione dei criteri di cui al nuovo decreto ministeriale n. 140 del 20 luglio 2012 sui parametri per la determinazione giudiziale dei compensi dei professionisti, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 22 agosto scorso.

I giudici sottolineano preliminarmente come le regole dettate dal nuovo provvedimento valgano per tutti i professionisti, e dunque innanzitutto per gli avvocati, e in tutte le circostanze, anche nell’ipotesi in cui sia stato concesso il beneficio dell’accesso al gratuito patrocinio, e come le stesse impongano una liquidazione onnicomprensiva, facendo quindi venir meno la pregressa distinzione fra diritti e onorari.

Ricordano ancora i giudici lombardi come, ai sensi dell’art. 4, co. 2, del regolamento ministeriale, la liquidazione del compenso dell’avvocato è commisurata anche alla complessità della questione. Tuttavia, come si legge nell’ordinanza, i parametri dettati dal D.M. 140/2012 sono del tutto indicativi, per cui ben può andarsi sotto ove la causa appaia di minima complessità, nel qual caso scatta la liquidazione secondo equità. E’ quanto disposto nel caso di specie, attinente ad un procedimento instaurato per l’annullamento del provvedimento di rigetto della dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare, da considerare di valore indeterminabile, in cui i giudici amministrativi hanno ritenuto che potesse costituire equo compenso la somma di 1.000 euro liquidata in favore del legale del ricorrente.

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