L’infedeltà coniugale perdonata prevede lo stesso l’addebito in caso di separazione?

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Le coppie di solito considerano l’infedeltà coniugale come motivo di rottura del vincolo matrimoniale a causa della perdita della fiducia reciproca.

Nella realtà quotidiana ci sono delle coppie cosiddette “aperte”, che permettono l’infedeltà e ammettono senza riserve i rapporti con altri partner, o li tollerano e non drammatizzano quando ne hanno notizia.

Spesso accade che molte coppie di coniugi tradizionali, una volta che il tradimento di uno dei due è stato scoperto, cercano rimediare proseguendo la vita insieme.

Può accadere che i comportamenti infedeli aumentino.

Alcuni coniugi, traditi e arrivati al limite della sopportazione si chiedono se la comprensione che hanno avuto in passato potrebbe avere conseguenze negative sulla separazione e sul divorzio che sono intenzionati a chiedere, senza ripensarci.

Ci si è chiesti se davanti a un’infedeltà coniugale perdonata ci possa essere separazione con addebito, se ci si possa separare lo stesso nonostante il perdono e se il perdono cancelli i tradimenti precedenti facendo in modo che non debbano essere considerati ai fini della pronuncia di addebito della separazione.

     Indice

  1. Infedeltà coniugale e addebito della separazione
  2. Le conseguenze dell’infedeltà coniugale tollerata
  3. Infedeltà perdonata e tradimenti successivi
  4. Il valore della tolleranza dei precedenti tradimenti del coniuge

1. Infedeltà coniugale e addebito della separazione

Quando l’infedeltà coniugale è la causa della fine del matrimonio, anziché essere la conseguenza di una crisi dovuta a diversi comportamenti, al coniuge infedele non spetta l’assegno di mantenimento.

L’addebito della separazione viene dichiarato nei confronti del coniuge che con il suo comportamento ha provocato l’impossibilità di proseguire la convivenza.

Il coniuge che ha subito l’addebito non può beneficiare dell’assegno di mantenimento neanche quando è in condizioni di inferiorità economica.

Si deve verificare se il tradimento sia stato il motivo della rottura del vincolo matrimoniale, o se si sia manifestato quando il legame della coppia aveva cessato di esistere per altri motivi come, ad esempio, il protratto distacco affettivo, l’abbandono del tetto coniugale, l’ingiustificato rifiuto di avere rapporti sessuali, che con l’andare del tempo hanno fatto perdere la comunione di vita, materiale e spirituale, che tra i coniugi deve esistere per giustificare la prosecuzione della quotidiana convivenza.

La prova del tradimento deve essere fornita da chi ne sostiene l’esistenza.

Chi lo ha compiuto può dimostrare che il suo comportamento non ha avuto incidenza sulla fine del matrimonio, se l’impossibilità di prosecuzione della convivenza si è verificata per altre motivazioni.

2. Le conseguenze dell’infedeltà coniugale tollerata

Il dovere accertare se il tradimento sia stato la causa o la conseguenza della fine del matrimonio,  matrimoniale è complicato quando le infedeltà coniugali sono state più di una, e per alcune di esse c’era stato anche il perdono da parte del coniuge che le aveva subite.

A volte, il successivo tradimento, che si ha dopo che il precedente era stato perdonato, diventa il motivo del fallimento definitivo del matrimonio, senza la possibilità per la coppia di coniugi di proseguire la convivenza a causa della protratta e reiterata infedeltà di uno dei due.


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3. Infedeltà perdonata e tradimenti successivi

In questo paragrafo vedremo se in caso di tradimento perdonato e di altre infedeltà successive, si possa addebitare la separazione al coniuge che ha compiuto queste violazioni dell’obbligo di fedeltà, oppure se il tradimento perdonato è di ostacolo alla richiesta di addebito della separazione sanando le infedeltà pregresse che erano state accettate e tollerate.

La Suprema Corte di Cassazione con la recente sentenza del 2/09/2022 n. 25966 si è occupata del divorzio milionario, per l’entità delle cifre, di un famoso stilista dalla moglie.

L’uomo in passato aveva tollerato qualche “scappatella” della consorte, ma poi non è stato più disposto a farlo e a ha chiesto prima la separazione e poi il divorzio, con pronuncia di addebito alla moglie.

La sua richiesta era stata ostacolata dall’opposizione della moglie, ed era stata respinta nei gradi di giudizio di merito, ma alla fine l’ha ottenuta.

La Suprema Corte ha ritenuto che i tradimenti più recenti della moglie, quelli successivi al primo perdono, avevano messo in crisi la coppia e provocato la fine dell’unione per colpa della donna e  la separazione è stata addebitata a lei.

4. Il valore della tolleranza dei precedenti tradimenti del coniuge

Ci si è chiesti come a livello giuridico vada considerato il perdono manifestato, con la relativa acquiescenza dei comportamenti infedeli.

I Supremi Giudici nella sentenza del 2/09/2022 n. 25966  hanno risposto in questo modo:

“La tolleranza manifestata nei confronti di precedenti relazioni extraconiugali non impedisce di lamentarsi di quelle successive, soprattutto nel caso nel quale le stesse risultano numerose e continuate”.

Il Collegio ha sottolineato che:

L’infedeltà costituisce un comportamento particolarmente grave, normalmente idoneo a rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, e quindi tale da giustificare l’addebito della separazione, a meno che l’affectio maritalis non sia venuta meno per altre cause”.

La sentenza si mette in linea con le precedenti pronunce sullo stesso argomento (Cass. sent. n. 3923/2018, 16859/2015, 2059/2012, e 19450/2007), quando afferma che è “irrilevante la prova della tolleranza eventualmente manifestata da un coniuge nei confronti della condotta infedele dell’altro”, perché questa compiacenza non fa venire meno la gravità della violazione del dovere di fedeltà coniugale, che “di regola è sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile”, se i rapporti della coppia non fossero stati deteriorati prima e per altre cause che non dipendano dalle infedeltà in oggetto.

Allo scopo di determinare i profili patrimoniali, la Suprema Corte ha rinviato gli atti alla Corte d’Appello, che si dovrà pronunciare considerando i principi affermati dai Supremi Giudici.

La Suprema Corte ha ordinato la prosecuzione del giudizio e nel frattempo  l’ex marito dovrà continuare a pagare alla moglie l’ingente somma di 60mila euro mensili, che erano stati riconosciuti all’inizio dal giudice della separazione per compensare la notevole differenza di reddito tra i coniugi in un momento nel quale non era ancora stato stabilito che la separazione doveva essere addebitata a lei.

I giudici di merito dovranno decidere se revocare o lasciare l’assegno di mantenimento.

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