Adulterio e risarcimento del coniuge senza addebito della separazione

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Il risarcimento del coniuge tradito non considera più indispensabile l’addebito della separazione.

Si rende necessaria la violazione di un diritto fondamentale di carattere costituzionale, come la dignità della persona.

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Giunto alla settima edizione, il volume è dedicato agli operatori del diritto che si occupano della tutela e della cura della famiglia e, in particolare, della prole e che, nella loro pratica professionale, si confrontano con situazioni complesse e con responsabilità gravose.Con questa opera si vuole offrire una risposta di pronta soluzione ai mille casi pratici che coinvolgono le famiglie in crisi che si rivolgono alla professionalità, all’esperienza e alla capacità degli operatori del diritto, in particolare all’avvocato dei minori e della famiglia.Per una trattazione più completa, il volume pone un’attenzione particolare anche alle condotte penalmente rilevanti che possono verificarsi nel contesto familiare, mantenendo al centro la tutela dei figli e dei soggetti deboli.Cristina CerraiAvvocato in Livorno, patrocinante in Cassazione, ha una formazione specifica nell’ambito del diritto di famiglia e dei minori. Ha ricoperto il ruolo di Coordinatore Nazionale dell’Osservatorio di Diritto di Famiglia e dei Minori della Giunta A.I.G.A. Attualmente, in qualità di Consigliera di Parità della Provincia di Livorno, è responsabile del centro di ascolto antiviolenza “Sportello VIS”.Stefania CiocchettiAvvocato in Bari.Patrizia La VecchiaAvvocato in Siracusa.Ivana Enrica PipponziAvvocato in Potenza.Emanuela VargiuAvvocato in Cagliari.

Cristina Cerrai, Stefania Ciocchetti, Patrizia La Vecchia, Ivana Enrica Pipponzi, Emanuela Vargiu | 2020 Maggioli Editore

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I presupposti dell’addebito della separazione

L’addebito della separazione può essere attribuito esclusivamente in presenza di inosservanza dolosa o colposa dei doveri matrimoniali.

Si deve trattare di inosservanza intenzionale o dovuta a negligenza del coniuge che non abbia osservato l’impegno diligente che di solito viene richiesto in un rapporto di coppia.

Siccome è necessario un comportamento cosciente e volontario che sia contrario ai doveri che nascono dal vincolo matrimoniale, si deve escludere l’addebitabilità della separazione in presenza di un comportamento che in astratto contrasti con i doveri che nascono dal matrimonio, determinato da una malattia di natura nervosa.

La pronuncia di addebito presuppone una valutazione di carattere discrezionale da parte del giudice, in relazione alla violazione dei doveri matrimoniali da parte di uno dei coniugi oppure di entrambi.

Questa valutazione, secondo la tesi preferibile, dipende dalla considerazione delle vecchie ipotesi tassative di colpa, perché coinvolge il comportamento complessivo dei coniugi nello svolgimento del loro rapporto.

Perché ci possa essere l’addebitabilità della separazione, l’indagine relativa all’intollerabilità della convivenza si deve svolgere sulla base di un’ampia valutazione, provvedendo a comparare i comportamenti di entrambi i coniugi.

Il comportamento di uno non può essere giudicato senza che si confronti con il comportamento dell’altro, in modo da riscontrare se e quale incidenza abbiano, interagendo in modo reciproco, sul verificarsi della crisi del matrimonio.

Se il comportamento di entrambi i coniugi sia stato contrario ai doveri del matrimonio, per procedere alla dichiarazione di addebito della separazione è necessario compiere una valutazione comparativa dei rispettivi comportamenti, in modo da accertare la misura nella quale ognuno dei coniugi abbia contribuito a rendere la convivenza intollerabile.

Ad esempio, se l’adulterio da parte della moglie ha fatto seguito a dei comportamenti del marito che hanno leso in modo grave la sua dignità morale, la separazione potrà essere addebitata al marito, ritenendo il comportamento della moglie una conseguenza di quello del coniuge.

L’obbligo della valutazione a carattere comparativo del comportamento dei coniugi consente di stabilire se il comportamento di uno possa trovare giustificazione, oppure on la possa trovare, nel comportamento dell’altro.

L’addebito della separazione e l’infedeltà

Nel corso degli anni, in diverse occasioni, la giurisprudenza ha tenuto a soffermarsi sulle conseguenze dell’infedeltà nei rapporti tra i coniugi.

L’articolo 143 del codice civile, precisa che dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, insieme all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione.

Il tradimento può anche essere motivo di addebito della separazione se la relazione non sia andata a buon fine, a causa del comportamento del coniuge fedifrago, vale a dire, se il giudice accerti che il suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio (art. 151 c.c.) abbia assunto specifica efficienza di causa nella determinazione della crisi dello stesso.

Infedeltà e risarcimento del danno

La giurisprudenza di legittimità si è portata avanti sino al riconoscimento nei confronti del coniuge tradito di un vero e proprio risarcimento del danno.

In modo specifico, è stato spiegato come i doveri nei confronti dei coniugi, che derivano dal matrimonio, come quelli previsti dall’articolo 143 del codice civile,  in tema di collaborazione, coabitazione, assistenza e fedeltà (i primi tre estesi alle unioni civili dall’art. 1, comma 11, L. n. 76/2016), abbiano un’autentica natura giuridica.

 

Quando la relativa violazione cagioni la lesione di diritti protetti da parte della Costituzione, ci saranno gli estremi dell’illecito civile e questo potrà determinare il risarcimento dei danni non patrimoniali a norma dell’articolo 2059 del codice civile, ma a questo proposito risulterà essere necessario l’addebito della separazione.

La semplice violazione dei doveri matrimoniali, oppure,  anche la pronuncia di addebito della separazione, per loro natura non possono integrare in modo automatico una responsabilità risarcitoria (Cass. n. 4470/2018, Cass. n. 8862/2012, Cass. n. 610/2012, Cass. n. 18853/2011, Cass. n. 17193/2011, Cass. n. 15557/2008, Cass. n. 13431/2008, Cass. n. 9801/2005).

La lesione di un diritto fondamentale della persona

La giurisprudenza ha anche precisato, che il risarcimento di un simile danno può essere effettuato in modo esclusivo quando su sia in presenza della violazione di un diritto fondamentale di rango costituzionale, come la dignità della persona, e la violazione sia di particolare gravità, essendo effettuata con modalità di insulto, di ingiuria e di offesa.

In modo coerente, con questo principio e con una specifica relazione al danno non patrimoniale da adulterio, la Suprema Corte di Cassazione ne ha stabilito la risarcibilità, con una condizione, vale a dire, che sia avvenuta una lesione di un diritto inviolabile della persona, protetto da parte della Costituzione, e purché la lesione superi la soglia della tollerabilità (Cass. n. 6598/2019, in termini anche Cass. n. 8862/2012).

 

Il danno non patrimoniale da adulterio

Si tratta di una conclusione ribadita di recente dal Tribunale di Reggio Emilia che, nella sentenza n. 558 del 24 giugno 2020, ha ricordato che si ha illecito endofamiliare in presenza di comportamenti illeciti commessi da persone legate da vincoli riconducibili alla famiglia.

Nel caso specifico, il marito ha evidenziato come la ex moglie gli avesse nascosto di essere rimasta incinta di un altro uomo.

In presenza di simili circostanze, il comportamento lesivo di un diritto fondamentale della persona e la sua particolare gravità, non si riconducono a una semplice valutazione del dovere di fedeltà, oppure all’esistenza di una relazione extraconiugale, che avrebbe rilievo a norma dell’articolo 143 del codice civile, nell’ambito del diritto di famiglia, ma non potrebbe rappresentare il fondamento di  una domanda di risarcimento del danno a norma dell’articolo 2059 del codice civile, in assenza di modalità di insulto o di ingiuria.

Il Tribunale, spiega che l’elemento costitutivo della domanda risarcitoria diventa la consapevolezza della ex moglie di essere rimasta incinta a causa della relazione extraconiugale, perché la semplice infedeltà non è idonea a fondare la domanda di risarcimento.

Il marito, anche in via di presunzione, avrebbe dovuto dimostrare, che la donna fosse consapevole di essere rimasta incinta di un altro uomo, ma non avendo fornito nessuna prova in merito, la sua domanda viene respinta.

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Dott.ssa Concas Alessandra

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