Le conseguenze legali dell’adulterio: che cosa comporta l’infedeltà coniugale dei coniugi

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Quando due persone decidono di sposarsi lo fanno con l’intento che il matrimonio sia solido e duraturo.
La realtà è che non va sempre bene e potrebbe accadere che uno dei due coniugi possa tradire l’altro oppure che lo facciano a vicenda.
L’adulterio viene trattato allo stesso modo sia quando a commetterlo è l’uomo sia quando è la donna.
In questa sede vedremo che genere di responsabilità e di conseguenze comporta l’infedeltà coniugale, come dimostrarla in Tribunale e quali sanzioni implica.

In che cosa consiste l’infedeltà coniugale

L’infedeltà coniugale è la mancanza di fedeltà affettiva, sentimentale o sessuale in un rapporto di coppia esclusivo.
Il suo concetto morale varia a seconda delle epoche e delle società.
Ancora oggi alcuni ordinamenti giuridici la perseguono come reato, in alcuni casi estremi anche con la lapidazione.

L’infedeltà coniugale nel diritto italiano era disciplinata dagli articoli 559 e 560 del codice penale, che prevedevano rispettivamente l’adulterio e il concubinato.

Per la moglie costituiva reato il semplice adulterio, che vedeva punito anche il correo dell’adultera. La pena era prevista in misura maggiore nel caso di relazione adulterina. Il delitto era punibile a querela del marito.
Quando a commettere il reato era il marito, l’infedeltà era punita esclusivamente nel caso avesse tenuto una concubina nella casa coniugale o notoriamente altrove.

La Corte Costituzionale ha affrontato più volte la questione di questa disparità di trattamento.

In un primo tempo si era pronunciata per l’infondatezza della questione.

L’avvocatura dello Stato aveva sostenuto l’impostazione tradizionale nel diritto italiano che “oggetto della tutela, nella norma dell’articolo 559 del codice penale, non è esclusivamente il diritto del marito alla fedeltà della moglie, ma il preminente interesse dell’unità della famiglia, che dal comportamento infedele della moglie è leso e messo in pericolo in misura che non trova riscontro nelle conseguenze di un’isolata infedeltà del marito”.

Ritornata ad esaminare la questione con sentenza 19 dicembre 1968, n. 126, ha dichiarato incostituzionali i commi 1 e 2 dell’articolo 559 del codice penale (reato dell’adulterio semplice compiuto dalla moglie).

Ritornata sull’argomento, la Corte con sentenza 3 dicembre 1969, n. 147, ha dichiarato incostituzionali sia i commi 3 e 4  dell’articolo 559 del codice penale (reato di relazione adulterina della moglie), sia l’articolo 560 del codice penale (concubinato del marito).

Che cosa comporta il tradimento

Il tradimento costituisce una violazione dei doveri fondamentali del matrimonio che vengono imposti dal codice civile.

Questa affermazione fa derivare determinante conseguenze.

La prima è che il tradimento, inteso come comportamento legalmente vietato, esiste esclusivamente tra coppie sposate.

Non sono previste conseguenze legali nel caso di tradimento tra coppie di conviventi o di fidanzati che si stanno per sposare.

La seconda è che siccome la fedeltà è un dovere civilistico, in caso di tradimento non sono previste sanzioni penali.

Il tradimento determina prima di ogni altra cosa la possibilità, per il coniuge tradito, di chiedere la separazione e il successivo divorzio.

Se si vogliono ottenere la separazione e il divorzio non è necessario dimostrare la colpa di uno dei due coniugi, a questa procedura può accedere chiunque limitandosi a dichiarare al giudice che la convivenza è diventata intollerabile.

I due coniugi a questo punto, possono intraprendere una procedura concordata, accordandosi sulle condizioni economiche e personali della separazione.

Questo renderà più veloce il giudizio e più facile ottenere il divorzio, al quale si può accedere dopo sei mesi.

Se marito e moglie non si dovessero accordare, si renderà necessario instaurare una causa.

Durante il giudizio, il coniuge tradito, dimostrando l’infedeltà commessa dall’altro, può ottenere l’imputazione di responsabilità a carico dello stesso, vale a dire, quello che la legge chiama addebito, l’accertamento e la successiva dichiarazione del giudice che l’unione coniugale è finita a causa dell’adulterio.

Da questa pronuncia non derivano sanzioni di carattere economico ma esclusivamente due conseguenze:

Il coniuge infedele non può chiedere l’assegno di mantenimento neanche se dovesse risultare che a causa delle sue condizioni economiche non si può mantenere, resta però salvo il mantenimento ai figli che va sempre pagato.

Il coniuge infedele non è erede dell’ex se lo stesso dovesse morire prima del divorzio, mentre in assenza di addebito, nonostante la separazione diventerebbe suo erede.

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Il tradimento e l’obbligo di mantenimento

A differenza di quello che si crede, tra il tradimento e l’obbligo di pagare l’assegno di mantenimento all’ex non esiste nessun legame, perché l’adulterio non implica sanzioni economiche.

Il mantenimento è una conseguenza esclusiva della disparità economica tra marito e moglie.

Può essere che, anche in caso di addebito per infedeltà, il coniuge adultero non debba pagare gli alimenti all’ex se la persona in questione è in grado di mantenersi da sé.

Quello che è sicuro è che l’adultero non può chiedere per sé il mantenimento.

Quali sono le responsabilità dell’Adulterio

L’unica conseguenza dell’adulterio è l’addebito, vale a dire, l’impossibilità di rivendicare l’assegno di mantenimento e i diritti ereditari.

Quando risulta che l’adulterio non è la causa della separazione dei coniugi ma la conseguenza di una separazione avvenuta per altre cause, non implica nessuna sanzione.

Ad esempio la moglie che tradisce il marito dopo che lo stesso è scappato di casa.

Chi viene accusato di infedeltà si può difendere dimostrando che l’unione coniugale era in crisi e compromessa in modo irrimediabile per altre ragioni che vanno dimostrate.

Siccome, nella gran parte dei casi, la moglie ha un reddito inferiore a quello del marito, lo stesso, riuscendo a dimostrare il tradimento della donna come unica causa della crisi coniugale, può evitare di pagarle il mantenimento.

A questo scopo dovrà avviare una causa di separazione e fornire al giudice la prova del tradimento.

Se la donna dovesse avere un reddito che le possa garantire l’autonomia, con o senza addebito il marito non sarebbe tenuto a pagarglielo.

La causa rivolta a dimostrare l’adulterio risulterebbe inutile se non per ragioni ideologiche.

L’adultero potrebbe allo stesso modo non pagare se la situazione economica della coppia risulti soddisfacente per entrambi gli ex coniugi (Cass. sent. n. 22704/21).

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Dott.ssa Concas Alessandra

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