La differenza tra adulterio e tradimento

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Ai fini giuridici sia l’adulterio sia il tradimento possono comportare la separazione con addebito in capo al coniuge “colpevole”, ma non sempre il tradimento è quello fisico.
Numerose sentenze degli ultimi anni considerano tradimento anche quello che avviene su internet attraverso l’utilizzo di social e chat, e anche lo scambio di messaggi inequivocabili può essere considerato tradimento.

L’adulterio e il tradimento hanno in comune il rapporto fisico o platonico instaurato con un soggetto diverso dal partner, l’intenzionalità di volere intrecciare un’altra relazione con una persona diversa senza mettere fine al rapporto con il partner e l’esistenza di un rapporto di fidanzamento o di coniugio.

Oggi adulterio e tradimento sembrerebbero la stessa cosa.
Sino a qualche decennio fa l’adulterio era punito come reato con la pena del carcere, oggi il significato di adulterio è associato a quello di tradimento.
Letteralmente l’adulterio è la colpa di un coniuge che instaura una relazione fuori dal matrimonio con una persona diversa, intraprendendo un rapporto sentimentale che potrebbe compromettere la vita dei coniugi.
Il tradimento potrebbe essere paragonato alla semplice avventura, se avvenisse nonostante due persone siano sposate tra loro, ma si potrebbe realizzare anche se due soggetti siano fidanzati.

La differenza tra adulterio e tradimento risiede nel legame della coppia

Si commette tradimento quando due persone sono fidanzate e una delle due intraprende una relazione con un altro soggetto, oppure quando il rapporto extraconiugale è occasionale e non continuo.

L’adulterio si ha se due soggetti siano sposati.
In relazione al matrimonio, l’adulterio è un tradimento continuo che si traduce in una relazione extraconiugale con un partner diverso dal coniuge.
La scappatella senza legami affettivi non configura adulterio.

In passato era considerata adulterio l’infedeltà della moglie nei confronti del marito.
Non esistevano termini che potessero indicare l’esempio opposto, vale a dire l’infedeltà del marito nei confronti della moglie.
La stessa legge (art. 559 cod. pen., abrogato con le sentenze del 19 dicembre 1968, n. 126 e del 3 dicembre 1969, n. 147 dalla Corte Costituzionale) puniva esclusivamente la donna se commetteva adulterio.

Il tradimento è considerato tale dalla società anche quando si intrecciano rapporti platonici, senza consumare un rapporto carnale.

Oggi non esiste una differenza netta tra adulterio e tradimento e la parola ”adulterio” viene utilizzata nel linguaggio comune.
Nessun giudice e nessun avvocato utilizza il termine adulterio per definire l’infedeltà di una donna e non quella di un uomo, mentre sembra consuetudine utilizzare la parola ”tradimento” nelle aule giudiziarie.

Il tradimento commesso da uno dei due coniugi consente di procedere alla separazione con addebito, mentre l’infedeltà di un partner, nei rapporti di fidanzamento o nelle coppie di fatto, non dà diritto né a risarcimento, né all’addebito della separazione.

Capire quando avviene il tradimento significa considerare l’infedeltà da un lato principalmente soggettivo.
Si può considerare tradimento un semplice messaggio ricevuto sul telefono del partner, un particolare legame instaurato tra il coniuge e una persona diversa dal marito o dalla moglie.

Il tradimento è prima una questione psicologica, spesse volte infondata, ma consiste nel sentirsi estranei nei confronti del partner che sembra preferire un’altra persona anziché riservare amore e affetto nei confronti dell’altra parte della coppia.
Non ogni tradimento ha valenza giuridica e non ogni legame affettivo al di fuori del matrimonio conducono all’addebito della separazione.

Non sempre i comportamenti possono essere considerati alla stregua di un tradimento, esistono specifici atteggiamenti che danno motivo di chiedere al giudice la separazione con addebito, ed è possibile chiedere la separazione anche quando non c’è stato un rapporto carnale con una persona diversa dal partner.

Il rapporto di coniugio non si basa in modo esclusivo sulla fedeltà, sull’assistenza reciproca e sulla coabitazione, ma anche su quello stato di benessere che si instaura tra due persone.
Si può pensare alla fiducia, alla lealtà, all’avere la sicurezza che il partner desideri in modo esclusivo la sua metà “ufficiale”, ed è questa condizione che può essere colpita anche da un messaggio.

Alcune pronunce della Corte di Cassazione

Alcuni anni fa la Corte di Cassazione si è pronunciata (Cass. sent. n. 8929 del 12.04.2013) in merito a una moglie che aveva instaurato un amore platonico via sms con un uomo.
Anche riconoscendo l’intollerabile prosecuzione del rapporto matrimoniale, la Corte non ha previsto la separazione con addebito.

Quando la vita matrimoniale sembra difficile da affrontare in seguito a un tradimento di uno dei due coniugi, è possibile chiedere al giudice di addebitare la colpa della separazione a colui o a colei che ha commesso l’adulterio, accusando il partner di avere messo fine al matrimonio con il suo comportamento.
Chiedere la separazione con addebito non significa ottenere anche l’assegno di mantenimento.

L’addebito della separazione, pronunciata dal giudice, ha come conseguenze la perdita del diritto al mantenimento, anche se si ha un reddito più basso rispetto all’altro coniuge.
In caso di gravi condizioni economiche si può avere diritto agli alimenti, e si ha l’esclusione dall’eredità in caso di morte dell’altro coniuge.
Allo stesso modi la sentenza di divorzio esclude l’ex dall’asse ereditario.

Se il tradimento abbia leso l’onore e la dignità dell’altro coniuge è possibile avanzare la richiesta di risarcimento danni a seguito del comportamento del partner.

La separazione con addebito non spetta se l’intollerabilità della vita coniugale non sia strettamente legata al tradimento.
Se una coppia vive un periodo di crisi prolungato e uno dei due intraprende una relazione extraconiugale, non è possibile procedere con l’addebito.

Oltre alla separazione con addebito in molti casi si può procedere davanti al giudice per chiedere e ottenere il risarcimento dei danni se il tradimento commesso da un coniuge violi la dignità e la reputazione dell’altro.
La Suprema Corte di Cassazione (Cass. sent. n. 5866 del 26.05.1995), ha stabilito da tempo che il tradimento comporta ’addebito della separazione, ma quando offende l’altro coniuge per i modi con i quali viene commesso è possibile chiedere il risarcimento.

Se per ottenere la separazione con addebito e l’eventuale risarcimento danni bisogna dimostrare la violazione di uno dei doveri coniugali e il danno subito dal comportamento del coniuge, alcuni casi provengono dall’applicazione della legge.

Il tradimento per ripicca non giustifica la separazione con addebito, molto meno quando viene consumato a seguito del tradimento dell’altro coniuge.
La Cassazione ha affermato il principio (Cass. sent. n. 3318 del 01.12.2016 – 08.02.2017) secondo il quale se una persona tradisce dopo che ha scoperto il tradimento del partner, in un simile contesto non è possibile ottenere assegno di mantenimento e separazione.
Si parla di tradimento per vendetta, perché i comportamenti sono uno la conseguenza dell’altro ed esclusivamente il primo tradimento, quello avvenuto in costanza di matrimonio, può fondare la richiesta di addebito della separazione.

Il tradimento prevede anche l’eventualità nella quale dal comportamento si possano avere conseguenze penali, soprattutto quando l’amante importuna il coniuge non tradito con messaggi poco graditi.
Quando l’amante prende l’iniziativa di rivelare il tradimento alla moglie si potrebbe realizzare il reato di molestie perché un semplice sms, un’ e mail, un messaggio su WhatApp possono arrecare disturbo nei confronti del destinatario.

Al contrario, la vendetta del coniuge tradito nei confronti dell’amante può configurare un reato se il primo ponga in atto un comportamento persecutorio tale da costringere l’altro a modificare le sue abitudini (Cass. sent.n. 22549 del 27.05.2016).
Si parla di vero e proprio stalking quello intentato da uno dei coniugi nei confronti dell’amante dell’altro coniuge, quando crede di scoraggiare il rapporto extraconiugale tempestandolo/a con intimidazioni e telefonate.

Nel fidanzamento diventa difficile potere chiedere il risarcimento danni a seguito del tradimento posto in essere dal partner.
Non esistendo un rapporto cristallizzato in un contratto come il matrimonio, non esiste modo di ottenere la separazione con addebito.

Gli unici due casi nei quali è possibile procedere sono:

Il rimborso delle spese sostenute in vista del matrimonio non celebrato a causa del tradimento. Quando ad esempio si siano spesi dei soldi per il ristorante, la casa o i mobili è possibile chiedere indietro quanto si è versato per le nozze.

La commissione di un reato.
Quando uno dei due fidanzati tradisce mentre l’altro molesta, intimidisce o persegue l’ “amante”. Oppure quando per ripicca si compiono atteggiamenti diffamatori, si arriva alla rissa, si agisce con lesioni a seguito di un raptus.

 

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