L’indennizzo INAIL del danno da infortunio professionale

Redazione 01/09/20
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Indennizzo INAIL: il danno biologico permanente

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Manuale operativo del condominio

Il volume risulta essere unico nel suo genere nel panorama editoriale. Nella filosofia Maggioli il testo è stato concepito per essere fruito rapidamente da operatori del settore e non, fino a fornire nozioni giuridiche sempre con finalità pratiche. La tematica condominiale è solita essere analizzata con poca attenzione ma oggi è stata trattata come una vera e propria branca del diritto civile e come tale merita di essere esaminata completamente. Dalla lettura dei singoli capitoli emergono chiari i concetti e lo stile esplicativo raggiunge l’obiettivo di implementare la conoscenza individuale. L’opera riesce a dare una nozione completa e non vi è argomento che sia trattato parzialmente. Infatti dopo l’inquadramento del condominio e delle proprietà dello stesso si passa alla trattazione dei rapporti tra condominio e terzi e tra i condomini, fino ad avere chiarezza sulla ripartizione delle spese e sulle tabelle millesimali, con la esaustiva trattazione della figura dell’amministratore, sui vizi delle assemblee e sulla modalità della videosorveglianza. L’appendice a cura del Presidente della ASS.I.A.C., Concetta Cinque, esamina le possibilità che l’ordinamento concede ai condomini per svolgere le assemblee sotto l’emergenza sanitaria legata al Covid-19. Il testo risulta un vero e proprio strumento indispensabile per chi vuole o deve essere sempre aggiornato sul condominio. La formula unica dell’esposizione delle tematiche fa di quest’opera un fondamentale compagno per il “viaggio lavorativo” ed un prezioso testo formativo, necessario ad ogni livello di conoscenza.   Massimo SerraCuratore e Coautore dell’opera, Avvocato Cassazionista del Foro di Roma, titolare e fondatore dello studio legale S.L.S., con esperienza ultra ventennale nel settore condominiale e dei diritti reali in genere. Cultore di diritto privato e formatore in seminari specialistici con riguardo alla figura dell’avvocato nella difesa del condominio e relazioni tra difesa, amministratore, controparte e condomini. Docente in scuole, centri di studi giuridici di diritto privato e penale e membro del comitato editoriale di rivistasul diritto dell’internet. Esperto di riscossione del credito con pubblicazioni sul credito condominiale e sulla solvibilità del condominio. Partecipazione in qualità di relatore aconferenze sulla mediazione e sulla negoziazione assistita in ambito condominiale. Partecipazione ad appuntamenti di studio. Ha curato il manuale del condominio oltre a pubblicare monografie ed edizioni scientifiche sullo stesso tema ed altri istituti collegati e connessi quali la multiproprietà, la comunione, la locazione, gli appalti e la responsabilità nel mandato.

Massimo Serra (a cura di) | 2020 Maggioli Editore

54.00 €  51.30 €

La nozione di “danno ingiusto” nell’ambito della Responsabilità Civile è rimasta immutata per molti anni, essenzialmente legata ad un concetto “patrimonialistico”. La ratio giuridica, per lungo tempo dominante, riteneva che l’applicazione dell’art. 2043 del codice civile non potesse essere disgiunta dall’art. 2059 c.c. (1), statuendo quest’ultimo la limitazione del risarcimento del danno non patrimoniale “ai soli casi previsti dalla legge”. L’interpretazione meramente patrimonialistica del risarcimento del danno da fatto illecito altrui non consentiva un adeguato ristoro economico dei danni patiti da alcune categorie più “fragili” della popolazione, in special modo quelle incapaci di produrre reddito, quali, a titolo di esempio e senza pretesa di esaustività, minorenni, pensionati, addetti familiari al rigoverno della casa ed alla cura della famiglia. La presa contezza di questa iniqua ripercussione tentò, in un primo momento, di essere colmata attraverso l’adozione, in sede medico-legale, di un parametro valutativo del tutto astratto: la “capacità lavorativa generica”. La traduzione economica avveniva prendendo a riferimento la pensione sociale e triplicandone il valore. Anche con questo correttivo, tuttavia, se il danno “ingiusto” non derivava da un reato, alcuni danni, quali quello alla capacità sessuale o all’efficienza estetica, rimanevano comunque esclusi in quanto non collegati alla capacità/possibilità di lavorare. La riflessione dottrinale tentò di fare rientrare questi danni con un ulteriore “artificio”, quello del “danno patrimoniale indiretto” che riconduceva, per esempio, anche il danno alla capacità sessuale (per i risvolti psichici che ne possono derivare) e il pregiudizio estetico (perché rende più difficili le relazioni interpersonali) a danni patrimoniali in quanto comunque influenti in senso negativo sulla capacità di produrre reddito. La questione, tuttavia, non venne risolta poiché anche questo artificioso parametro doveva sottostare a criteri discriminatori di calcolo, propri del danno patrimoniale strictu sensu. A risolvere l’iniquità del sistema risarcitorio civilistico intervenne il pensiero dottrinale centrando l’attenzione sul “patrimonio” salute, intesa quest’ultima come “stato di completo benessere fisico, psichico e sociale e non solo come assenza di malattia o di infermità” (così come definita dall’OMS ); il “bene salute”, si affermò, in quanto costituzionalmente garantito non necessita di una ulteriore traduzione da parte del legislatore ordinario in norme direttamente applicabili nei rapporti tra privati.

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Capostipite di tale orientamento fu il Tribunale di Genova (5), che riconobbe l’esistenza del diritto al risarcimento di un danno all’integrità psicofisica a prescindere dall’occorrenza di un danno patrimoniale in senso proprio. Tale sentenza fu, però, appellata e riformata dalla Suprema Corte, poiché il giudice di primo grado aveva fatto riferimento all’art. 2059 c.c. pur in assenza di reato. Nonostante il fatto che tale sentenza fu oggetto di riforma da parte della Corte di Cassazione (6) questa segnò la svolta verso la decisiva affermazione della posizione autonoma, soggettiva e spettante in via diretta ad ogni cittadino del “diritto alla salute”. Due successive pronunce della Corte Costituzionale (n. 87 e n. 88 del 26 luglio 1979) affermarono concretamente la diretta risarcibilità del danno alla salute.

La stessa Corte, con la sentenza n. 186 del 14 luglio 1984, impresse la svolta definitiva: “La vigente Costituzione, garantendo principalmente valori personali, impone che l’art. 2043 c.c. vada correlato agli articoli della Carta fondamentale (…) e che, pertanto, sia letto in modo idealmente idoneo a compensare il sacrificio che gli stessi valori subiscono a causa dell’illecito. Ciò comporta che detto articolo, correlato all’art. 32 Cost., vada necessariamente esteso fino a ricomprendere il risarcimento, non solo dei danni in senso stretto patrimoniali ma (…) di tutti i danni che, almeno potenzialmente, ostacolano le attività realizzatrici della persona umana (…)”.

Indennizzo INAIL: il danno patrimoniale

Deve essere qui premesso che le prestazioni economiche che la legge pone a carico dell’INAIL rientrano nel sistema della cosiddetta “sicurezza sociale” e non possono prevedere, per motivi del tutto comprensibili (18), un esaustivo ristoro del danno ma esclusivamente un indennizzo, indennizzo per il quale, altrettanto comprensibilmente, operano diverse presunzioni giuridiche. Ciò specificato, la nuova disciplina legislativa prevede che le menomazioni dell’integrità psicofisica di grado pari o superiore al 6 percento ed inferiore al 16 percento vengano indennizzate in capitale sulla scorta di una tabella, aggiornata via via nel tempo, che stabilisce il valore economico di ogni punto, differenziato solo per l’età e per il sesso del lavoratore leso. Per le menomazioni rientranti in tale fascia di entità (6-15%) v’è l’assoluta previsione di assenza di ripercussioni sulla capacità di produrre reddito. Diversamente, le menomazioni di grado pari o superiore al 16 percento vengono indennizzate attraverso la costituzione di una rendita (19); per tali più gravi detrimenti della integrità psicofisica la legge ha previsto che, alla quota di rendita costituita nel suo ammontare per il solo titolo areddituale del danno biologico in sé e per sé considerato, debba essere aggiunta una ulteriore quota erogata per le ripercussioni, presunte per legge, che la lesa efficienza psicofisica esercita sulla capacità lavorativa (20).Rammentando come, in responsabilità civile, il danno patrimoniale, oltre che ad esistere, deve essere, sulla base dell’ordinario criterio dell’onere probatorio, di volta in volta specificatamente dimostrato sia nei termini del danno emergente che in quelli del lucro cessante, e sottolineando come l’INAIL eroghi la relativa prestazione non a titolo di danno patrimoniale ma a quello di “potenziale” riduzione della capacità lucrativa, la soluzione legislativa per la copertura indennitaria delle ripercussioni “dislavorative” del danno biologico è stata quella di commisurare la quota di rendita ulteriore a quella erogata al solo titolo della menomazione, sulla base dei seguenti “coefficienti” elencati in una tabella emanata con il d.m. del 12 luglio 2000 (21) e crescenti con il crescere della entità della menomazione.

Omissis

Per espressa previsione di legge l’attribuzione di un coefficiente superiore a quello di fascia deve basarsi sulle ripercussioni che la menomazione esercita sull’“attività svolta” e sulla “categoria di appartenenza” del leso e, nei casi che comportino la perdita del lavoro per il quale si è verificato l’evento dannoso, sulla sua “ricollocabilità”. Come si legge nel d.m. 12 luglio 2000 e come da espresse indicazioni dell’Istituto assicuratore, per “Categoria di appartenenza” si intende il complesso costituito dall’attività che il soggetto svolge in concreto e da quelle che può svolgere in ragione del suo patrimonio bio-attitudinale – professionale (cultura, sesso, età, condizione psicofisica, ecc.) tenuto conto delle opportunità di reinserimento lavorativo offerte attraverso i servizi di sostegno e di collocamento mirato. Il giudizio sulla “ricollocabilità” (25) deve tener conto della concreta “possibilità che le residue capacità psicofisiche siano utilizzabili per attività lavorative anche mediante interventi di supporto e ricorso a servizi di sostegno”. Non sono, quelli sopra espressi, concetti di semplice ed immediata trasposizione pratica. La circolare INAIL, di supporto alla prima applicazione del nuovo regime indennitario (26), spiega: “La «tabella dei coefficienti» è stata costruita dal legislatore con criteri che prescindono dalle specifiche e contingenti peculiarità delle effettive modalità di svolgimento dell’attività lavorativa, nonché dalle concrete condizioni socio-economiche del mercato del lavoro. In questa chiave vanno interpretati ed applicati i concetti di «attività svolta», «categoria di appartenenza» e «ricollocabilità». Quanto all’attività svolta, va preso in considerazione il tipo di attività nelle sue generali connotazioni, indipendentemente dalle condizioni contingenti e peculiari dell’organizzazione del lavoro in cui in concreto il danneggiato operava. La nozione di categoria di appartenenza è definita espressamente dal legislatore e, comunque contenendo il riferimento al «complesso delle attività adeguate (…)», è necessariamente da rapportare alla generale configurazione delle attività stesse. Per quanto attiene alla ricollocabilità, va osservato che il riferimento alla «possibilità che le residue capacità psicofisiche siano utilizzabili (…)» prescinde dall’effettivo ricollocamento e, quindi, la ricollocabilità va valutata con riguardo esclusivo alle potenzialità lavorative del soggetto, tenendo conto anche dei risultati degli interventi riabilitativi effettuati nonché dei benefici che il soggetto può ricavare dagli interventi di supporto ambientali e dai servizi di sostegno effettivamente fruibili”.

 

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Manuale operativo del condominio

Il volume risulta essere unico nel suo genere nel panorama editoriale. Nella filosofia Maggioli il testo è stato concepito per essere fruito rapidamente da operatori del settore e non, fino a fornire nozioni giuridiche sempre con finalità pratiche. La tematica condominiale è solita essere analizzata con poca attenzione ma oggi è stata trattata come una vera e propria branca del diritto civile e come tale merita di essere esaminata completamente. Dalla lettura dei singoli capitoli emergono chiari i concetti e lo stile esplicativo raggiunge l’obiettivo di implementare la conoscenza individuale. L’opera riesce a dare una nozione completa e non vi è argomento che sia trattato parzialmente. Infatti dopo l’inquadramento del condominio e delle proprietà dello stesso si passa alla trattazione dei rapporti tra condominio e terzi e tra i condomini, fino ad avere chiarezza sulla ripartizione delle spese e sulle tabelle millesimali, con la esaustiva trattazione della figura dell’amministratore, sui vizi delle assemblee e sulla modalità della videosorveglianza. L’appendice a cura del Presidente della ASS.I.A.C., Concetta Cinque, esamina le possibilità che l’ordinamento concede ai condomini per svolgere le assemblee sotto l’emergenza sanitaria legata al Covid-19. Il testo risulta un vero e proprio strumento indispensabile per chi vuole o deve essere sempre aggiornato sul condominio. La formula unica dell’esposizione delle tematiche fa di quest’opera un fondamentale compagno per il “viaggio lavorativo” ed un prezioso testo formativo, necessario ad ogni livello di conoscenza.   Massimo SerraCuratore e Coautore dell’opera, Avvocato Cassazionista del Foro di Roma, titolare e fondatore dello studio legale S.L.S., con esperienza ultra ventennale nel settore condominiale e dei diritti reali in genere. Cultore di diritto privato e formatore in seminari specialistici con riguardo alla figura dell’avvocato nella difesa del condominio e relazioni tra difesa, amministratore, controparte e condomini. Docente in scuole, centri di studi giuridici di diritto privato e penale e membro del comitato editoriale di rivistasul diritto dell’internet. Esperto di riscossione del credito con pubblicazioni sul credito condominiale e sulla solvibilità del condominio. Partecipazione in qualità di relatore aconferenze sulla mediazione e sulla negoziazione assistita in ambito condominiale. Partecipazione ad appuntamenti di studio. Ha curato il manuale del condominio oltre a pubblicare monografie ed edizioni scientifiche sullo stesso tema ed altri istituti collegati e connessi quali la multiproprietà, la comunione, la locazione, gli appalti e la responsabilità nel mandato.

Massimo Serra (a cura di) | 2020 Maggioli Editore

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