L’inammissibilità dell’integrazione motivazionale in sede di giudizio

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Nel processo amministrativo l’integrazione in sede giudiziale della motivazione dell’atto amministrativo è ammissibile soltanto se effettuata mediante gli atti del procedimento ‒ nella misura in cui i documenti dell’istruttoria offrano elementi sufficienti ed univoci dai quali possano ricostruirsi le concrete ragioni della determinazione assunta ‒ oppure per mezzo dell’emanazione di un autonomo provvedimento di convalida (art. 21-nonies, secondo comma, della legge n. 241 del 1990).

È viceversa inammissibile l’integrazione postuma operata in sede di giudizio, mediante atti processuali, o comunque scritti difensivi. La motivazione costituisce infatti il contenuto infungibile della decisione amministrativa, anche in ipotesi di attività vincolata e, per questo, un presidio di legalità sostanziale insostituibile, nemmeno mediante il ragionamento ipotetico che fa salvo, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241 del 1990, il provvedimento affetto dai cosiddetti vizi non invalidanti (ex plurimis, Consiglio di Stato, sezione terza, 7 aprile 2014, n. 1629; Corte Costituzionale, ordinanza n. 92 del 2015).

E’ inammissibile, da parte della p.a., la formulazione in giudizio di argomentazioni difensive a giustificazione del provvedimento impugnato da cui invece non si evincono affatto gli elementi probatori (anche presuntivi) che consentono di ascrivere all’odierna appellante la responsabilità dell’abuso (la realizzazione dell’angolo cottura e la costruzione di un’area soppalcata con aumento della superficie calpestabile e cambio di destinazione uso da ufficio a residenziale).

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Avv. Biamonte Alessandro

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