L’imu nel caso del comodato concesso ai parenti

Redazione 19/02/18
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di Enzo Cuzzola e Francesco Cuzzola

Il comodato concesso ai parenti può godere della riduzione del 50% della base imponibile se ricorrono, contestualmente, una serie di condizioni precise.
L’immobile concesso in comodato:
· non deve appartenere alle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville) o A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici);
· deve rappresentare l’abitazione principale del comodatario.
Per quanto riguarda la persona del comodatario, egli deve:
· essere parente in linea retta entro primo grado, ossia il rapporto deve essere padre-figlio;
· utilizzare l’immobile come abitazione principale.
Per quanto riguarda il comodante, invece, è necessario che egli:
· possieda un solo immobile in Italia o un secondo immobile adibito a propria abitazione principale (ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9);
· risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato.
Il contratto, inoltre, deve essere registrato (sebbene l’agevolazione decorre dalla data di stipula del contratto e non da quella di registrazione); tale obbligo deve essere assolto entro 20 giorni dalla stipula ed è soggetto:
· al pagamento dell’imposta di registro pari a 200 euro;
· al pagamento dell’imposta di bollo di 16 euro ogni 4 facciate e, comunque, ogni 100 righe. 
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Per approfondire, leggi La differenza tra comodato e donazione indiretta

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