L’impugnabilità per vizi propri dell’ordinanza filtro

L’affermazione dell’autonoma impugnabilità con il ricorso in Cassazione dell’ordinanza prevista dai nuovi articoli 348 bis e 348 ter c.p.c. ha contribuito a meglio delineare i confini del c.d. filtro in appello, colmando una lacuna legislativa che aveva già creato diverse incertezze nell’applicazione pratica del nuovo istituto.[1]

Omesso il problema del significato da attribuire alla nozione di “non ragionevole probabilità di accoglimento”, (che comunque si propende a far coincidere con la nozione di non manifesta infondatezza dell’impugnazione proposta,[2]) le norme introdotte nel 2012[3] pongono dei presupposti ben precisi in presenza dei quali l’ordinanza filtro può essere emessa[4]:

I maggiori problemi sono stati posti dall’ultimo comma dell’art. 350 ter, secondo cui “Quando è pronunciata l’inammissibilità, contro il provvedimento di primo grado può essere proposto, a norma dell’articolo 360, ricorso per cassazione”[5].

Una volta emessa l’ordinanza di inammissibilità, pertanto, (la quale decide anche sulle spese) l’unica strada praticabile, secondo la novella, sarebbe quella di impugnare la sentenza di primo grado con ricorso per cassazione.

È legittimo quindi che si sia discusso, anche ampiamente, sull’autonoma impugnabilità dell’ordinanza di inammissibilità per vizi propri dell’ordinanza stessa o per la statuizione relativa alle spese, e se sia possibile ipotizzare che con unico ricorso si possano impugnare entrambi i provvedimenti, l’ordinanza (per vizi propri) e la sentenza di primo grado[6].

Contrasto giurisprudenziale e soluzione delle Sezioni Unite

In merito, era scaturito un palese contrasto tra le Sezioni Semplici della Suprema Corte, contrasto registrato dall’ordinanza interlocutoria 223/2015, depositata il 12 Gennaio 2015, con la quale la Seconda Sezione Civile della Suprema Corte aveva rimesso gli atti al Primo Presidente per l’assegnazione alle Sezioni Unite, affinché queste si pronunciassero circa l’autonoma impugnabilità dell’ordinanza di inammissibilità.

A distanza di circa un anno le Sezioni Unite dirimono il contrasto con una soluzione che appare alquanto condivisibile[7].

Nel nostro ordinamento esistono due tipologie di ricorso per cassazione: il ricorso ex art. 360 c.p.c. che prevede l’impugnabilità con questo mezzo di gravame delle sentenze pronunciate in grado d’appello o in unico grado; ed il ricorso avverso le sentenze e i provvedimenti diversi dalla sentenza contro i quali lo strumento sia ammesso per violazione di legge giusta il quarto comma dell’art. 111 Cost.[8] La questione riguarda chiaramente la ricorribilità dell’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c. per i vizi propri di carattere processuale ossia, quando, il ricorrente non potrebbe ottenere tutela con la semplice impugnazione della sentenza di primo grado, poiché tale impugnazione non potrebbe avere l’effetto di rimettere in discussione i presupposti di emissione dell’ordinanza.

Sul punto è emerso il netto contrasto a cui prima si accennava: da un lato, l’orientamento espresso in Cass. 27.03.2014 n. 7273[9], secondo cui l’ordinanza di inammissibilità dell’appello ex art. 348 ter c.p.c. se emanata nell’ambito suo proprio, cioè per manifesta infondatezza nel merito del gravame, non è ricorribile in Cassazione non avendo carattere definitivo, giacchè il terzo comma dell’art. 348 ter consente di impugnare per Cassazione il provvedimento di primo grado; viceversa tale ordinanza è ricorribile per Cassazione ove dichiari l’inammissibilità dell’appello per ragioni processuali, essa avendo, in tal caso, carattere definitivo e valore di sentenza, in quanto la declaratoria di inammissibilità dell’appello per questioni di rito non può essere impugnata col provvedimento di primo grado e, ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c., deve essere pronunciata con sentenza. Dall’altro lato si registra, invece, l’orientamento espresso in Cass. 17.04.2014 n. 8940[10] secondo cui il ricorso per cassazione sia ordinario che straordinario, non è mai esperibile avverso l’ordinanza che dichiari l’inammissibilità dell’appello ex art. 348 bis, cod. proc. civ., e ciò a prescindere dalla circostanza che essa sia stata emessa nei casi in cui ne è consentita l’adozione, ovvero al di fuori di essi, ostando, quanto all’esperibilità del ricorso ordinario, la lettera dell’art. 348 ter, terzo comma, cod. proc. civ. (che definisce impugnabile unicamente la sentenza di primo grado), mentre, quanto al ricorso straordinario, la non definitività dell’ordinanza, dovendosi valutare questo carattere con esclusivo riferimento alla situazione sostanziale dedotta in giudizio non anche a situazioni aventi mero rilievo processuale, quali il diritto a che l’appello sia deciso con ordinanza soltanto nei casi consentiti nonché al rispetto delle regole processuali fissate dagli articoli sopra richiamati.[11]

La dissertazione è un pretesto per mettere in luce come le sentenze tra le quali si è prospettato il contrasto non pongono in dubbio la sussistenza del requisito della decisorietà nell’ordinanza in questione, richiesto dal comma 7 dell’art. 111 Cost. per l’esperimento del ricorso straordinario per violazione di legge. Il contrasto tra le pronunce riguarda invece il significato da attribuire al concetto di definitività, altro requisito che parimenti deve ricorrere affinché contro l’ordinanza in esame sia ammissibile il ricorso in Cassazione.

Infatti, secondo Cassazione 7273/2014, il requisito della definitività esisterebbe in relazione all’ordinanza di cui agli art. 348 bis e ter nel caso in cui il giudice d’appello abbia commesso un error in procedendo nel pronunciare l’ordinanza stessa (pronunciandola, ad esempio, nei casi in cui non è normativamente prevista), poiché tale errore (violazione della legge processuale) non potrebbe essere fatto valere con l’impugnazione della sentenza di primo grado, lasciando quindi la parte sfornita di tutela con riferimento alla situazione soggettiva oggetto del processo.

Al contrario, Cass. 8940/2014 nega che l’ordinanza in esame possegga il requisito della definitività, “tale da ritenersi solo quello sulla situazione giuridica sostanziale dedotta nel processo”, con la conseguenza che il fatto di poterla ridiscutere attraverso il ricorso in Cassazione contro la sentenza di primo grado, impedirebbe la configurabilità del requisito, necessario per l’impugnazione con il ricorso straordinario[12].

Posto che le censure riguardanti l’inosservanza delle norme regolanti la procedura non possono utilizzare strumenti processuali diversi da quelli previsti per le doglianze relative al giudizio di merito, è chiaro che se il provvedimento non ha carattere decisorio in quanto non ha contenuto sostanziale di sentenza allo stesso modo non ha contenuto decisorio neanche quando si fa valere la lesione di un diritto processuale.

La pronuncia sull’osservanza delle norme processuali ha la medesima natura dell’atto giurisdizionale a cui il processo è preordinato, di conseguenza il contenuto decisorio[13].

In secondo luogo, Cass. 8940/2014 propone una lettura ingiustificatamente riduttiva del comma 7 dell’art. 111 Cost. che finirebbe per ridurre l’ambito di denunciabilità delle violazioni di legge, e la disciplina vigente non autorizza allo stato una simile lettura della definitività richiesta ai fini del ricorso straordinario per cassazione[14].

Terza ed ultima motivazione, l’impostazione seguita da Cass. 8940 /2014 non collima con l’interpretazione data dalla medesima Suprema Corte all’art. 111 Cost., comma 7, interpretazione ed applicazione certamente non riduttive proprio in materia di denuncia di violazione di norme processuali[15].

Ai sensi della disciplina risultante dagli artt. 348 bis e ter, proponendo ricorso avverso la sentenza di primo grado, il ricorrente non può che dedurre motivi attinenti a quella decisione e non può far valere censure riguardanti eventuali errores in procedendo commessi dal giudice d’appello, poiché per avere una pronuncia su tali errores si dovrebbe impugnare il provvedimento con cui termina il giudizio d’appello, l’ordinanza.

È vero che non è previsto alcun diritto costituzionalmente garantito al secondo grado di giudizio; ma è anche vero che questo non può significare che il secondo grado sia lasciato al mero arbitrio del giudice d’appello con l’impossibilità di verificare di fatto la correttezza della decisione da lui assunta.[16]

Gli errores in procedendo denunciabili con il ricorso ex art. 111 Cost, comma 7, sussistono nei seguenti casi:

1) Quando l’ordinanza viene emessa senza il rispetto delle previsioni contenute nei medesimi artt. 348 bis e ter: ossia, nel caso di ordinanza pronunciata senza aver sentito le parti oppure oltre l’udienza ex art. 350 c.p.c. che prevede l’emissione prima della trattazione.

2) Nell’ipotesi di pronuncia dell’ordinanza nelle cause in cui ciò non è consentito, ossia nelle cause ex art. 70 c.p.c. e per gli appelli di cui all’art. 702 quater c.p.c.

3) Nell’ipotesi di pronuncia dell’ordinanza nei casi in cui avrebbe dovuto essere dichiarata con sentenza l’inammissibilità o l’improcedibilità dell’appello.[17]

-) Quando l’ordinanza di inammissibilità si riferisce ad ipotesi di appello fondato su ius superveniens o su fatti sopravvenuti: in questo caso non può esservi giudizio prognostico di infondatezza nel merito rispetto ad un appello fondato su tali novità.[18]

Ancora, circa la pronuncia sulle spese, quest’ultima non risulta in alcun modo coinvolta dall’esito del ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado; non è possibile configurare a riguardo, come anche si era detto in dottrina, l’effetto espansivo esterno (ex art. 336, comma 2, c.p.c.) tra la cassazione della pronuncia di primo grado e la pronuncia alle spese dell’ordinanza stessa che non è un provvedimento dipendente dalla pronuncia di primo grado riformata o cassata. Pertanto, la statuizione sulle spese può essere rimessa in discussione soltanto se “ammessa l’impugnabilità dell’ordinanza medesima- l’impugnazione venga accolta oppure vi sia stata impugnazione con espresso riguardo a detta statuizione”. In tal caso si può ammettere l’impugnabilità dell’ordinanza in questione, “risultando difficilmente condivisibili impugnazioni alternative da proporsi in sede esecutiva (ad esempio, una opposizione all’esecuzione) o attraverso apposito giudizio di cognizione”.[19]

La conclusione logica è, dunque, data dalla possibilità di ricorrere avverso l’ordinanza per violazioni della legge processuale “che risultino compatibili con la logica e (la struttura) del giudizio sotteso all’ordinanza in questione”.[20]

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[1] A riguardo, SS.UU. 1914 del 2 Febbraio 2016 (Presidente Rovelli, Estensore Di Iasi) prende posizione sulla questione con una conclusione ben motivata dal punto di vista logico-giuridico e saldamente ancorata ai precedenti giurisprudenziali della stessa S.C. (conclusione alla quale alcuni Autori erano già arrivati in via dottrinale). Le S.U. rispondono finalmente alle istanze di tutela sollevatesi dal momento di introduzione nell’ordinamento dell’ordinanza filtro e precisano quali sono i presupposti di carattere processuale in presenza dei quali è ammissibile il ricorso straordinario in Cassazione, circoscrivendo, di conseguenza, anche l’ambito di operatività dell’ordinanza de quo che può attenere solo ad un giudizio prognostico riguardante il merito dell’appello. (anche in jusdicere.it con commento di Serretti Gattoni).

[2]Ci sono dunque diverse ragioni che rendono preferibile la tesi secondo cui il concetto di ragionevole probabilità di accoglimento andrebbe fatto coincidere con la nozione di non manifesta infondatezza. In realtà, questa tesi, oltre che molto vicina al dato letterale dell’art. 348 bis, appare confortata, anche dalla giurisprudenza di legittimità, che tuttavia non è unanime nel modo di intendere la nozione di manifesta infondatezza. Così Corte d’App. Reggio Calabria, 28.02.2013: Ai sensi dell’art. 348 bis, 1° comma, c.p.c., fuori dai casi in cui dev’essere dichiarata con sentenza l’inammissibilità o l’improcedibilità dell’appello, l’impugnazione è dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta. Tale formula va intesa in termini restrittivi, nel senso di circoscrivere l’operatività del filtro ai soli appelli pretestuosi o manifestamente infondati, sia per ragioni di rito che per ragioni di merito”. Corte d’App. Roma, III Sez. Civile, Ordinanza 23 Gennaio 2013:…Un appello privo di probabilità di accoglimento, dunque, non è quello che appare tale al Giudice secondo la sua soggettiva percezione, a seguito di una sbrigativa lettura degli atti, ma è quello oggettivamente tale, perché palesemente infondato….Corte d’App. Torino, ord. 17 Gennaio 2013, Corte d’App. Bologna ord. 21 Gennaio 2013, Corte d’App. Ord. 18 Febbraio 2013, Corte d’App. Milano Ord. 11 Marzo 2013.

[3] Decreto n. 83/2012, recante “Misure urgenti per lo sviluppo economico” e poi convertito nella L. 134/2012)

[4] La previsione dell’art. 348 bis c.p.c.:Fuori dei casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l’inammissibilità o l’improcedibilità dell’appello, l’impugnazione è dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta.

Il primo comma non si applica quando:                                                                                                     

a) l’appello è proposto relativamente a una delle cause di cui all’articolo 70, primo comma;

b) l’appello è proposto a norma dell’articolo 702-quater.

Continua l’art. 348 ter  c.p.c. che “All’udienza di cui all’articolo 350 il giudice, prima di procedere alla trattazione, sentite le parti, dichiara inammissibile l’appello, a norma dell’articolo 348-bis, primo comma, con ordinanza succintamente motivata, anche mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa e il riferimento a precedenti conformi. Il giudice provvede sulle spese a norma dell’articolo 91.

L’ordinanza di inammissibilità è pronunciata solo quando sia per l’impugnazione principale che per quella incidentale di cui all’articolo 333 ricorrono i presupposti di cui al primo comma dell’articolo 348-bis. In mancanza, il giudice procede alla trattazione di tutte le impugnazioni comunque proposte contro la sentenza.

Quando è pronunciata l’inammissibilità, contro il provvedimento di primo grado può essere proposto, a norma dell’articolo 360, ricorso per cassazione. In tal caso il termine per il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di primo grado decorre dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, dell’ordinanza che dichiara l’inammissibilità. Si applica l’articolo 327, in quanto compatibile.

Quando l’inammissibilità è fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione di cui al comma precedente può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del primo comma dell’articolo 360.

La disposizione di cui al quarto comma si applica, fuori dei casi di cui all’articolo 348-bis, secondo comma, lettera a), anche al ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello che conferma la decisione di primo grado”.

[5] Non dimentichiamo anche il prosieguo della norma, secondo cui Quando l’inammissibilità è fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione di cui al comma precedente può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del primo comma dell’articolo 360. Vale a dire che se l’appello viene rigettato per le stesse ragioni che fondano la sentenza impugnata, sia che il rigetto avvenga con sentenza sia che avvenga con l’ordinanza di inammissibilità, comunque il ricorso per cassazione non può essere proposto per il motivo di cui al numero 5 dell’art. 360 c.p.c. ossia per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Il che non ha mancato di provocare critiche e perplessità, addirittura sulla legittimità costituzionale della norma. Infatti, secondo alcuni, collide con i principi costituzionali del giusto processo ex art. 111 Cost. la norma nella parte in cui dall’accertamento sommario della condivisione della ricostruzione del fatto da parte del giudice d’appello che dichiara l’inammissibilità fa discendere la limitazione dei motivi di ricorso mentre quell’accertamento resta privo di qualsiasi possibilità di controllo in sede giurisdizionale. Ciò quand’anche non si volesse aderire all’opinione di quella parte della dottrina che ha ravvisato nella norma un vizio di costituzionalità per violazione del principio di uguaglianza per l’identità del trattamento riservata ad ipotesi diverse, un conto essendo la limitazione dell’accesso in Cassazione a fronte di una doppia conforme” in cui la seconda pronuncia è resa in sede puramente delibativa e altro il caso di “doppia conforme” resa a cognizione piena. DIDONE A., Note sull’appello inammissibile perché probabilmente infondato e il vizio di motivazione in Cassazione dopo il decreto legge c.d. “sviluppo” (con il commento anticipato di Calamadrei), in DOTTRINA E ATTUALITA’ GIURIDICHE, Giurisprudenza italiana, 2012-12.IV  

[6] Afferma COSTANTINO, Le riforme dell’appello civile e l’introduzione del “filtro”, in www.treccani.it/magazine/diritto, par. 3.2, che “sembra corretto ritenere che oggetto del ricorso per cassazione possa essere tanto l’ordinanza dichiarativa dell’inammissibilità dell’appello, principale ed incidentale, privo di una “ragionevole probabilità” di accoglimento, quanto la sentenza di primo grado; che i due provvedimenti possano essere impugnati con un unico ricorso; che sussista l’interesse ad impugnare autonomamente l’ordinanza; che la Corte sia tenuta ad esaminare preliminarmente il ricorso contro quest’ultima e, solo in caso di rigetto, ad esaminare il ricorso contro la sentenza; che la cassazione dell’ordinanza determina il rinvio al giudice d’appello, affinchè si rinnovi integralmente il giudizio di secondo grado”.

[7] Il principio di diritto espresso dalla Suprema Corte è il seguente: Avverso l’ordinanza pronunciata dal Giudice d’appello ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c. è sempre ammissibile ricorso straordinario per Cassazione ai sensi dell’art. 111 comma 7 Cost. limitatamente ai vizi propri della medesima costituenti violazioni della legge processuale che risultino compatibili con la logica (e la struttura) del giudizio sotteso all’ordinanza in questione, dovendo in particolare escludersi tale compatibilità in relazione alla denuncia di omessa pronuncia su di un motivo di appello, attesa la natura “complessiva” del giudizio prognostico, necessariamente esteso a tutte le impugnazioni relative alla medesima sentenza nonché a tutti i motivi di ciascuna impugnazione, e potendo, in relazione al silenzio serbato in sentenza su di un motivo di censura, eventualmente porsi (nei termini e nei limiti in cui possa rilevare sul piano impugnatorio) soltanto un problema di motivazione”.

[8] I presupposti del ricorso per violazione di legge sono quelli previsti dall’art. 111, comma 7, della Cost. che come sappiamo dispone che “contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale è sempre ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge”. Avuto riguardo ai presupposti del ricorso per violazione di legge, “deve altresì escludersi che l’ordinanza in esame sia impugnabile con censure riguardanti il “meritodella controversia, giusta la previsione di ricorribilità per cassazione della sentenza di primo grado e quindi la non definitività, sotto questo profilo, dell’ordinanza pronunciata ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c.”.

[9] In Il Caso.it

[10] In Foto it., I, c. 1413.

[11] In primo luogo, la Corte tiene a precisare che le intenzioni del legislatore nell’introdurre gli artt. 348 bis e ter c.p.c. erano volte alla creazione di un ennesimo strumento di semplificazione ed accelerazione del processo civile e che l’orientamento che esclude sempre l’impugnabilità dell’ordinanza ex art. 348 – ter c.p.c. appare certamente più conforme a tale intento perché, almeno prima facie, sembra idoneo ad evitare che uno strumento pensato per accelerare e semplificare si trasformi in una possibile fonte di complicazione del sistema e moltiplicazione delle impugnazioni.

[12]Il Collegio ritiene, ai fini che in questa sede rilevano, che tale ultima accezione del concetto di definitività non sia condivisibile. Ciò innanzitutto in quanto essa non trova riscontro nel dato normativo costituzionale e neppure nella legislazione processuale ordinaria né può ritenersi confermata dalla giurisprudenza di queste sezioni unite, le quali, con le sentenze n. 3073 e n. 11026 del 2003….hanno, sia pure con differente grado di chiarezza, affermato che se il provvedimento al quale il processo è preordinato non ha carattere decisorio perché, non costituendo espressione del potere-dovere del giudice di decidere controversie tra parti contrapposte, in cui ciascuna tenda all’accertamento di un proprio diritto soggettivo nei confronti dell’altra, non ha contenuto sostanziale di sentenza, il carattere non decisorio permane anche quando si faccia valere la lesione di un diritto processuale, in quanto la pronuncia sull’osservanza delle norme che regolano il processo ha necessariamente la medesima natura dell’atto giurisdizionale cui il processo è preordinato, e quindi se tale atto sia privo di decisorietà, essa non può avere autonoma valenza di provvedimento decisorio alla stregua della sua natura strumentale con la conseguenza che le censure relative ad inosservanze di norme regolanti la procedura non possono utilizzare strumenti processuali diversi da quelli previsti per le doglianze relative al merito del giudizio”.

[13] Rifacendosi alla precedente giurisprudenza delle medesime Sezioni Unite (espressa in 3073 e 11026 del 2003) il Supremo Collegio desume che, giusta la natura strumentale delle norme processuali, sussiste il presupposto della decisorietà con riferimento alle pronunce sull’osservanza delle medesime norme se queste sono emesse nell’ambito di processi su diritti soggettivi

[14]Come già rilevato, la disciplina processuale vigente non autorizza allo stato una simile lettura della “definitività” richiesta ai fini del ricorso straordinario per cassazione, risultando peraltro tale lettura potenzialmente idonea a confondere o comunque sovrapporre due nozioni di “definitività” (e le ragioni ad esse sottese) che, pur riguardando entrambe il ricorso per cassazione, hanno motivo di rimanere concettualmente separate: la definitività di cui al terzo comma dell’art. 360 c.p.c…..e la “definitività” che consente l’impugnazione straordinaria per violazione di legge ai sensi del settimo comma dell’art. 111 cost., essendo evidente che, nel primo caso, è in discussione solo il “momento” dell’impugnazione….mentre, nel secondo caso, si tratta di provvedimenti per i quali non è prevista alcuna forma di impugnazione ordinaria (neppure successiva), in ciò realizzandosi il presupposto della “definitività” (intesa come non modificabilità) in relazione al rimedio straordinario previsto dall’art. 111 Cost.” S.U. 1914 del 2 Febbraio 2016.

[15] Secondo il Supremo Collegio a Sezioni Unite, non si può quindi concordare quindi con Cass. 8940 del 2014: il ricorso straordinario per cassazione costituisce infatti garanzia rafforzativa dell’effettività della tutela giurisdizionale di cui al primo comma dell’art. 24 Cost. e, per contro, il comma 7 dell’art. 111 Cost. rappresenta una norma di chiusura del sistema delle impugnazioni. In Assemblea Costituente si è prospettato un ricorso per cassazione assolutamente peculiare in cui deve trovare spazio sia la funzione nomofilattica della Corte di cassazione sia la tutela del cittadino contro le violazioni di legge commesse dai giudici di merito.

Configurandosi la garanzia del giudizio di Cassazione in relazione all’art. 111 Cost. quale nucleo essenziale del giusto processo regolato dalla legge il principio che contro le sentenze e i provvedimenti sulla libertà personale è sempre ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge.

[16] Ciò addirittura  – se non fosse che i primi dati confermano uno scarso utilizzo di questo strumento del filtro- potrebbe portare ad una soppressione di fatto del giudizio d’appello, scaricando sulla cassazione questioni che dovrebbero essere filtrate attraverso l’appello, mentre, invece, l’impugnabilità dell’ordinanza ne consentirebbe un utilizzo fisiologico. Ciò non comporterebbe un aggravio particolarmente pesante per la cassazione, trattandosi comunque di questioni processuali di pronta soluzione e potrebbe l’ordinanza essere impugnata congiuntamente alla sentenza di primo grado, potendo la decisione sulla prima risultare assorbente rispetto a quella sulla sentenza. Ciò eviterebbe l’azione risarcitoria della parte con un conseguente effetto moltiplicativo del contenzioso.

[17] Quando l’improcedibilità o l’inammissibilità devono essere dichiarate con sentenza, l’ordinanza è impugnabile con il ricorso ordinario per cassazione in quanto il provvedimento è in realtà equiparabile alla sentenza trattandosi di provvedimento a carattere processuale che non effettua alcun giudizio prognostico sulla fondatezza nel merito.

[18] BUFFONE G., Il filtro in appello come giudizio anticipatorio, IL CASO.IT, Sez. II Dottrina e Opinioni, 3.10.2012, “ha anche ragionevole probabilità di accoglimento (e, quindi, chanches di prognosi favorevole) l’appello che colpisca la sentenza là dove ha applicato norme nuovissime, su cui non si registrano precedenti o per le quali sussistano contrasti giurisprudenziali: anche in questi casi, la ragione non esclude la possibilità dell’accoglimento del motivo di gravame.

[19] Da sottolineare che appare notevole l’apporto di questa pronuncia anche con riferimento alla specificazione del vizio che può censurarsi in Cassazione attraverso il ricorso straordinario: poiché, infatti, nell’ipotesi di ordinanza ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., non è configurabile vizio di omessa pronuncia, poiché il giudizio prognostico circa la non ragionevole probabilità di accoglimento nel merito non può pronunciarsi se non in relazione a tutti i motivi d’appello ed a tutti gli appelli, può porsi solo il vizio di violazione della legge processuale che prevede l’obbligo di motivazione

[20] Importante, dunque, l’intervento delle SS.UU. sulla questione della impugnabilità dell’ordinanza filtro: la ragionevolezza ed il pregio giuridico della soluzione data derivano dal fatto che se si ammettesse la ricorribilità tout court dell’ordinanza-filtro, si paralizzerebbe il procedimento d’appello e l’istituto del filtro non spiegherebbe le finalità deflattive volute dal legislatore.

Se, al contrario, non si ammettesse in nessun caso la ricorribilità della medesima ordinanza, si lascerebbe in capo ai giudici un potere eccessivo, non potendosi sottoporre a vaglio la loro decisione espressa eventualmente contra legem la quale diverrebbe insindacabile.

Avv. Mancuso Rosanna

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