Licenziamento per superamento del periodo di comporto e assenza per malattia dovuta ad infortunio sul lavoro (Cass. n. 22606/2013)

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Massima

Non è legittimo il licenziamento per superamento del periodo di comporto del lavoratore se il CCNL esclude il periodo di malattia da infortunio sul lavoro dal calcolo del periodo di comporto.

  

1. Premessa

Nella decisione in commento del 3 ottobre 2013 n. 22606  i giudici della Corte di Cassazione hanno precisato che è illegittimo il licenziamento di un lavoratore, con mansione di autista, a causa del superamento del periodo di comporto, nel caso in cui il contratto collettivo nazionale di lavoro escluda il periodo di assenza per malattia da infortunio sul lavoro dal calcolo del periodo di comporto.

 

1.1. La fattispecie

In sede di appello la Corte aveva rigettato l’impugnazione avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale che l’aveva condannato a reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro di autista dopo aver dichiarato l’illegittimità del licenziamento intimato a quest’ultimo in conseguenza dell’accertata insussistenza dell’addebito (1).

La Corte partenopea ha osservato che la norma collettiva richiamata dal ricorrente, vale a dire l’art. 29 del CCNL per gli autotrasporti, a sua volta menzionata nell’atto di licenziamento, stabiliva che l’assenza per infortunio non doveva essere computata nel periodo di comporto previsto dallo stesso contratto e che nemmeno poteva negarsi il carattere di infortunio sul lavoro all’incidente occorso al M. il 29/9/2003.

Inoltre, il datore di lavoro non aveva eccepito alcunché in ordine alla richiesta di tutela reale avanzata dal proprio dipendente, mentre era infondata l’eccezione di inammissibilità del provvedimento di reintegra per l’asserita cessazione dell’azienda, posto che quest’ultima circostanza era stata smentita dalla visura camerale in atti, senza che l’appellante avesse fornito, da parte sua, la prova del suo assunto difensivo. Infine, era infondata la richiesta risarcitoria avanzata dalla parte datoriale in considerazione della genericità della relativa domanda e della mancanza di allegazione e prova dei danni subiti.

Due i motivi del ricorso per cassazione.

Col primo motivo il ricorrente principale si duole della violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti collettivi nazionali di lavoro in relazione all’art. 18 L. 300/1970 ed alla legge n. 604/66, deducendo l’inapplicabilità del contratto collettivo richiamato in sentenza, in quanto egli non era associato alle organizzazioni di categoria che lo avevano stipulato, ed aggiunge che, in ogni caso, dopo la cessazione della sua attività d’impresa non poteva essere più disposta la reintegra nei suoi confronti

Col secondo motivo del ricorso principale, formulato per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 414 c.p.c., punti 4) e 5), all’art. 18 della legge n. 300/1970 ed alla legge n. 604/1966, il M. si duole della circostanza che il lavoratore aveva chiesto espressamente di provare che la ditta occupava un numero di dipendenti pari a cinque unità, per cui ciò avrebbe comportato un suo esonero dalla necessità di contestare l’assunto della controparte e di dimostrare il requisito dimensionale dell’impresa ai fini dell’inapplicabilità della tutela reale, tanto più che nel ricorso di primo grado il lavoratore non aveva fatto alcun riferimento all’applicazione dell’art. 18 della legge n. 300/70.

 

2. Conclusioni

I giudici della Corte hanno precisato, ricordando importanti precedenti sul tema (2) che ” in tema di riparto dell’onere probatorio in ordine ai presupposti di applicazione della tutela reale o obbligatoria al licenziamento di cut sta accertata l’invalidità, fatti costitutivi del diritto soggettivo del lavoratore a riprendere l’attività e, sul piano processuale, dell’azione dì impugnazione del licenziamento sono esclusivamente l’esistenza del rapporto di lavoro subordinato e l’illegittimità dell’atto espulsivo, mentre le dimensioni dell’impresa, inferiori ai limiti stabiliti dall’art. 18 della legge n. 300 del 1970, costituiscono, insieme al giustificato motivo de! licenziamento, fatti impeditivi del suddetto diritto soggettivo del lavoratore e devono, perciò, essere provati dal datore di lavoro.

Con l’assolvimento dì quest’onere probatorio il datore dimostra -ai sensi della disposizione generale di cui all’art. 1218 cod. civ. – che l’inadempimento degli obblighi derivatigli dal contratto di lavoro non è a lui imputabile e che, comunque, il diritto del lavoratore a riprendere il suo posto non sussiste, con conseguente necessità di ridurre il rimedio esercitato dal lavoratore al risarcimento pecuniario.

L’individuazione di siffatto onere probatorio a carico del datore di lavoro persegue, inoltre, la finalità di non rendere troppo difficile l’esercizio del diritto del lavoratore, il quale, a differenza del datore di lavoro, è privo della “disponibilità” dei fatti idonei a provare il numero dei lavoratori occupati nell’impresa”.

 

Manuela Rinaldi
Avvocato foro Avezzano Aq – Dottoranda in Diritto dell’Economia e dell’Impresa Università La Sapienza, Roma, Proff. Maresca – Santoro Passarelli; Tutor di Diritto del Lavoro c/o Università Telematica Internazionale Uninettuno (UTIU) Docente prof. A. Maresca; Docente in corsi di Alta Formazione Professionale e Master; già docente a contratto a.a. 2009/2010 Diritto del Lavoro e Diritto Sindacale Univ. Teramo, facoltà Giurisprudenza, corso Laurea Magistrale ciclo unico, c/o sede distaccata di Avezzano, Aq; Docente in Master e corsi di Alta Formazione per aziende e professionisti; dal 2013 Tutor di Diritto Civile Lavoro c/o Università Telematica Internazionale Uninettuno (UTIU) Docente prof. M. Orlandi

 

 

_________ 

(1) Ovvero il superamento del periodo di morbilità previsto dalla contrattazione collettiva di settore, periodo di malattia che nella fattispecie era dipeso da un infortunio sul lavoro del dipendente.

(2) Cfr. Cass. civ., sez. un., 10 gennaio 2006, n. 141.

Sentenza collegata

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