Licenze di pubblica sicurezza, l’affidabilità del soggetto richiedente deve essere desunta da condotte significative

Redazione 30/12/11
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In materia di licenze di pubblica sicurezza, perché siano rispettati i principi costituzionali di eguaglianza e le libertà fondamentali riconosciute dalla Costituzione, i requisiti attitudinali o di affidabilità dei richiedenti di tali licenze devono essere desunti da condotte del soggetto interessato che siano significative in rapporto al tipo di funzione o di attività da svolgere.

In tal senso si è espresso il Tar Campania, sez. V, sent. 6127 del 27 dicembre 2011 Non è dunque ammissibile che da episodi estranei al soggetto finiscano per discendere conseguenze per lui negative, diverse ed ulteriori rispetto a quelle già previste dalla legge e non suscettibili, secondo una valutazione ragionevole, di evidenziare un’effettiva mancanza di requisiti o di qualità richieste per l’esercizio delle attività. Si concreterebbe in tal caso una sorta di indebita sanzione extralegale.

Così, ad esempio, la sottoposizione a procedimenti penali, conclusa con provvedimenti di archiviazione, non è circostanza che da sola possa giustificare il divieto di autorizzazione di polizia per sopravvenuta inaffidabilità del titolare della stessa per perdita del requisito della buona condotta, che può essere conseguente solo ad una valutazione complessiva della personalità del soggetto destinatario del diniego di rinnovo dell’autorizzazione di polizia . Analogamente l’Amministrazione, nel condurre l’istruttoria ai fini del rilascio della licenza, non può limitarsi ad evidenziare solo la sussistenza di ostativi vincoli di parentela con persone pregiudicate senza, in concreto, valutarne l’incidenza in ordine al giudizio di affidabilità e o probabilità di abuso nell’uso della licenza, ciò perché la valutazione della possibilità di abuso, pur fondandosi legittimamente su considerazioni probabilistiche, non può prescindere da una congrua ed adeguata istruttoria, della quale dar conto in motivazione, onde evidenziare le circostanze di fatto che farebbero ritenere il soggetto richiedente pericoloso o comunque capace di abusi (cfr. anche Cons. Stato, VI 6477/2009).

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