L’espropriazione dei crediti condominiali e la natura giuridica del condominio negli edifici: un dialogo tra diritto processuale e diritto sostanziale

Redazione 31/10/19
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di Gianni Ghinelli

Sommario

1. Introduzione

2. I fatti di causa e le questioni di diritto affrontate

3. La ratio del principio di diritto ed il dibattito sulla natura giuridica del condominio

4. Le possibili conseguenze della sentenza: dal diritto processuale a quello sostanziale e viceversa

1. Introduzione

La Corte di Cassazione, con la sentenza del 14 maggio 2019, n. 12715[1], è intervenuta in materia di espropriazione forzata dei crediti condominiali, stabilendo che il creditore dotato di titolo esecutivo nei confronti del condominio possa legittimamente pignorare il credito ai contributi vantato dal condominio stesso verso il singolo condomino[2].

I risvolti di questa pronuncia sono quantomeno due: anzitutto, e su un piano preminentemente pratico, si afferma la legittimità dell’espropriazione presso terzi ai sensi dell’art. 543 c.p.c. avente ad oggetto il credito che, a titolo di contributo, il condominio vanti nei confronti del condomino; in secondo luogo, la Corte, sostenendo che il condomino è un soggetto terzo rispetto al condominio – un debitor debitoris – interviene a livello sistematico, sancendo tra i due un’alterità soggettiva, per nulla scontata alla luce dell’evoluzione giurisprudenziale e dottrinale sulla natura giuridica del condominio, di cui si darà conto.

La pronuncia è quindi di particolare interesse poiché, incrociando il diritto processuale con quello sostanziale, si propone come un’ulteriore voce nel dibattito sulla qualificazione del condominio – un istituto con una rilevantissima incidenza nella prassi processuale, eppure dai confini sostanziali ancora incerti[3].

Nelle pagine che seguono, dopo aver brevemente ripercorso i fatti di causa e le questioni sollevate, si proverà a verificare quale sia il contributo apportato dalla sentenza commentata in punto di inquadramento sistematico del condominio e, in conclusione, quale siano i riflessi della natura giuridica del condominio sulle regole processuali.

[1] La pronuncia è stata presa in analisi anche da GIARDINI, Esecuzione forzata e condominio di edifici: considerazioni a margine della sentenza della Corte di Cassazione n. 12715 del 14.04.2019, in questa rivista. Il presente contributo tenta di porsi in un diverso angolo prospettico, cercando di verificare quale sia il contributo che il principio di diritto espresso apporta al dibattito sulla natura del condominio negli edifici e quale, per converso, siano gli effetti riflessi sul diritto processuale.

[2] In particolare, la Corte afferma che: “il creditore del condominio che disponga di un titolo esecutivo nei confronti del condominio stesso, ha facoltà di procedere all’espropriazione di tutti i beni condominiali, ai sensi degli artt. 2740 e 2910 c.c., ivi inclusi i crediti vantati dal condominio nei confronti dei singoli condomini per i contributi dagli stessi dovuti in base a stati di ripartizione approvati dall’assemblea, in tal caso nelle forme dell’espropriazione dei crediti presso terzi di cui agli artt. 543 c.p.c. e ss.”

[3] Sulla frequente incidenza pratica del condominio in campo civilistico, cfr. TORRSI, Il condominio negli edifici, in Nuova Giur. Civ., 2019, 3, p. 632, il quale riporta che – secondo dati Censis ed A.N.A.C.I. – sono ogni anno 180.000 le nuove cause condominiali; in base ai medesimi dati, i giudizi condominiali pendenti si conterebbero in un milione circa, rappresentando circa 1/5 dei giudizi civili pendenti.

2. I fatti di causa e le questioni di diritto affrontate

La vicenda che ci occupa ha inizio quando, a fronte di una sentenza di condanna alle spese di causa, la parte vittoriosa in sede di cognizione agiva in via esecutiva contro il condominio soccombente, al fine di realizzare coattivamente il proprio credito.

Veniva quindi notificato un atto di pignoramento presso terzi, col quale si sottoponeva al vincolo del pignoramento il credito vantato dal condominio nei confronti di alcuni condomini a titolo di contributi. Ne scaturiva un’opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., proposta dal condominio in persona dell’amministratore e da alcuni condomini. Detta opposizione veniva respinta dal Tribunale di Catania; sentenza poi confermata dall’omonima Corte d’Appello.

Ricorrevano per cassazione il condominio ed un condomino, terzo pignorato, con tre motivi di ricorso. Si lamentava, in primo luogo, l’erronea configurazione del condominio quale soggetto dotato di personalità giuridica e/o di soggettività giuridica, seppur attenuata; in secondo luogo, si rilevava la falsa applicazione delle norme in materia di parziarietà delle obbligazioni condominiali e del principio di indisponibilità delle somme dovute per le quote[4].

Va subito anticipato che entrambi i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. Il ricorso del condominio, in persona del suo amministratore, è stato ritenuto tale per vizio di capacità processuale dell’amministratore, il quale aveva proposto l’opposizione ex art. 615 c.p.c. senza la necessaria autorizzazione assembleare o, quantomeno, di una successiva ratifica da parte di quest’ultima. Viene dunque ribadito dai giudici di legittimità che, quando – come nel caso di specie – si verte in materie che esulano da quelle ordinariamente attribuite dall’art. 1130 c.c. all’amministratore, è necessaria un’apposita autorizzazione assembleare.[5]

Il ricorso del condomino, dal canto suo, viene dichiarato inammissibile per carenza di un’adeguata censura della sentenza impugnata. In ogni caso – afferma la Corte – il ricorso sarebbe stato comunque infondato nel merito, in quanto i giudici di merito avevano ben applicato il principio per cui il terzo pignorato non è legittimato a sollevare, con lo strumento dell’opposizione all’esecuzione, questioni che riguardano il diritto del creditore esecutante a procedere all’esecuzione forzata nei confronti del debitore esecutato: in definitiva, nel contesto di un’esecuzione forzata in cui viene notificato un pignoramento presso terzi, l’unico a poter esperire il rimedio dell’opposizione all’esecuzione ex art. 615 è il debitore esecutato, non anche il terzo pignorato.

Stabilita l’inammissibilità di entrambi i ricorsi, ed alla luce del particolare rilievo della questione di diritto sollevata dai ricorrenti, la Corte affronta comunque il merito dei ricorsi ed, ai sensi dell’art. 363, comma 4, c.p.c. enuncia il principio per cui il creditore del condominio può procedere all’espropriazione di tutti i beni condominiali, inclusi i crediti che il condominio vanti nei confronti dei singoli condomini a titolo di contributi, dovuti in base agli stati di ripartizione approvati dall’assemblea.

[4] Infine, ma il motivo non rileva ai nostri fini, si denunciava la violazione e/o falsa applicazione del regolamento delle spese di lite.

[5] L’art. 1131, comma 1, c.c. restringe la rappresentanza processuale dell’amministratore alle materie di cui all’art. 1130 c.c., salva la diversa previsione del regolamento condominiale o – appunto – dall’assemblea. In tal senso, cfr. TORRENTE-SCHLESINGER, Manuale di diritto privato, Milano, 2017, p. 346.

3. La ratio del principio di diritto ed il dibattito sulla natura giuridica del condominio

I giudici di legittimità motivano in diritto la legittimità del pignoramento dei crediti condominiali verso i singoli condomini, partendo dal dato per cui, in base agli artt. 2740 c.c. e 2910 c.c., si possono espropriare tutti i beni del debitore, inclusi i crediti. Ai fini dell’art. 543 c.p.c. e ss. è poi necessario, per un verso, che esista un rapporto obbligatorio tra creditore procedente e condominio e, per altro, che vi sia un credito del condominio nei confronti del condomino avente ad oggetto il pagamento dei contributi condominiali. Tanto basta – afferma la Corte – per procedere col pignoramento presso terzi. Non vi è nessun dubbio sulla configurabilità di un debito del condominio verso soggetti esterni al vincolo che lega i proprietari delle singole unità immobiliari, ma nemmeno – secondo i giudici di legittimità – si può dubitare che il condominio, rappresentato dal suo amministratore sia, sul piano sostanziale, creditore del condomino per i contributi dovuti a titolo di quote condominiali. Fornisce a tal proposito un sicuro ancoraggio normativo la previsione dell’art. 63, comma 1, disp. att. c.c., la quale consente all’amministratore condominiale di ottenere un decreto ingiuntivo avverso il condomino inadempiente rispetto ai contributi dovuti in forza dello stato di ripartizione approvato dall’assemblea. Questa norma di carattere processuale costituisce, secondo la Corte, una conferma esplicita – o quantomeno implicita – del fatto che tra condominio e condomino esiste un rapporto obbligatorio avente ad oggetto il pagamento dei contributi condominiali. Non essendovi una norma che impedisca al creditore procedente di sottoporre ad esecuzione il credito vantato verso il condomino, se ne deduce che nulla impedisca di procedere al pignoramento ai sensi degli artt. 2710, 2910 c.c. e 543 c.p.c. La Corte precisa, inoltre, che l’esecuzione forzata eseguita nelle modalità del pignoramento presso terzi, non viola il principio di parziarietà delle obbligazioni condominiali: se ciascuno è tenuto a contribuire pro-quota e non oltre il valore della quota, agire per l’intero avverso il condominio e pignorare il credito vantato verso il condomino realizza, non svilisce, il principio di parziarietà[6].

Nel dire che quello per il pagamento dei contributi è un rapporto obbligatorio, la Corte implicitamente sottende che, tra condomino e singolo condomino, sussista un’alterità soggettiva. Se è scontato che il condomino, proprietario dell’appartamento inserito nel condominio, sia un soggetto dotato di propria autonomia, ossia un autonomo centro di imputazioni di interessi, altrettanto non si può dire per il condominio. La pronuncia interviene dirimendo una questione di diritto processuale; tuttavia, sembra che – almeno potenzialmente – il principio affermato, dal piano processuale possa passare a quello sostanziale, con effetti rilevanti sul dibattito in corso.

Com’è noto, quella del condominio è anzitutto una disciplina speciale della comunione. L’istituto si caratterizza, in particolare, per il fatto che la comunione cade sulle cd. “parti comuni” dell’edificio, a sua volta composto da una pluralità di unità immobiliari appartenenti, in via esclusiva, a singoli proprietari. Sulle parti dell’edificio strutturalmente e funzionalmente connesse al complesso delle singole unità, insiste la comproprietà dei condomini. La contitolarità del diritto sulle parti comuni è “necessaria”, tant’è che, stante il collegamento funzionale con le parti di proprietà esclusiva dei condomini, questa speciale forma di comunione è, in via generale, indivisibile[7].

Ciò detto, ci si chiede se il condominio sia solo questo. La dottrina, in effetti, già da tempo, dibatte sulla natura giuridica dell’istituto. Sembra, da un lato, riduttivo configurarlo come la somma dei soggetti titolari delle singole proprietà individuali ed esclusive, in quanto una tale visione dell’istituto contrasterebbe con la sua stessa ratio e con le norme che lo regolano. D’altro canto, però, la legge nulla dice esplicitamente in merito alla configurabilità del condominio come un ente, dotato di soggettività propria rispetto ai singoli proprietari. Eppure, considerando una serie di elementi, viene la tentazione di attribuire al condominio appunto la natura di ente, dotato di propria soggettività e capace di essere titolare di autonome situazioni giuridiche. Tra questi elementi essi, particolare rilievo assume la presenza di organi – l’assemblea e l’amministratore – preposti a governare, nel beneficio di tutti, l’uso delle cose comuni, la disciplina del regolamento di condominio modificabile anche solo a maggioranza e la rappresentanza sostanziale e processuale conferita all’amministratore nelle materie di cui all’art. 1130 c.c. Dai menzionati dati normativi, dunque, si può – forse – dedurre che il condominio formi una sua volontà ed agisca separatamente ed autonomamente dai singoli condomini.

Sempre in letteratura, però, e stata anche decisamente negata la possibilità di attribuire personalità giuridica al condominio. E ciò, non solo per mancanza di una disciplina sostanziale che configuri un’autonomia patrimoniale perfetta in capo a quest’ultimo, ma anche in considerazione del fatto che, nel nostro sistema, la personalità giuridica sia attribuita non in base a criteri sostanziali, bensì in forza di una tipizzazione ex lege e ad una qualche forma di riconoscimento[8] . Peraltro, e sotto altro aspetto, si fa notare che, in ogni caso, configurare il condominio come una persona giuridica eliminerebbe il problema stesso della natura giuridica del condominio, senza risolverlo: in sostanza, se il condominio fosse una persona giuridica, non si porrebbe neppure il problema di definirne i contorni, giacché verrebbe meno la rilevanza dei proprietari delle unità immobiliari, in favore dell’emergere di un ente dotato di propria capacità giuridica e di autonomia patrimoniale perfetta.

Esclusa la riconducibilità del condominio al novero delle persone giuridiche, sempre in dottrina si è detto che l’istituto configurerebbe quantomeno un “soggetto collettivo” o, ancora, un “ente di gestione”. In questo senso, secondo alcuni, il condominio sarebbe riconducibile ad una delle sfumature che intercorrono tra la persona giuridica e la persona fisica, assumendo i connotati di un soggetto di diritto distino dalla somma dei partecipanti, pur senza che vi sia personalità giuridica. Altre voci, invece, insistono nel ribadire che l’insieme dei proprietari non dia vita ad alcun ente[9].

Il dibattito appena accennato ha trovato un approdo anche nella giurisprudenza di legittimità. A conferma dell’aleatorietà della natura giuridica del condominio, si registrano più interventi delle sezioni unite ed orientamenti oscillanti delle sezioni semplici, rispetto ai quali la sentenza in commento costituisce uno degli ultimi “atti”.

In particolare, si segnala l’intervento delle sezioni unite nel 2008[10], in base al quale si nega l’appartenenza del condominio alla categoria dell’ente di gestione e, a fortiori, si disconosce la sussistenza di una qualsiasi autonomia rispetto ai singoli condomini. Ancora, l’anno scorso, sempre le sezioni unite[11] hanno ribadito l’assenza di personalità giuridica, affermando la legittimità del ricorso incidentale tardivo del condomino che non abbia partecipato al processo di merito, laddove – si precisa – la controversia investa i diritti che, pro-quota, il condomino vanta sulle parti comuni.

A questi due orientamenti, si contrappone un ulteriore intervento delle sezioni unite – Cass. civ., sez. un. 18 settembre 2014, n. 19663 – che pare porsi in senso opposto. In particolare, la sentenza stabilisce che, ai fini dell’indennizzo previsto dalla cd. “legge Pinto” per l’eccessiva durata del processo, se parte del processo presupposto è stato il condominio, è solo quest’ultimo ad essere legittimato a chiedere detto indennizzo, non anche il condomino. Il ragionamento della Corte prende le mosse dal dato per cui, ai sensi dell’art. 6 Cedu anche le persone giuridiche e, in generale, i soggetti collettivi, rientrano nel novero dei soggetti titolari del diritto all’indennizzo per l’eccessiva durata del processo. Svolta questa premessa, l’analisi dei giudici di legittimità passa a considerare come il condominio non possa ricondursi ad una mera situazione di comproprietà delle parti comuni dell’edificio. Sarebbe infatti necessario – secondo la Corte – riconoscere che, anche alla luce della riforma operata con l. 11 dicembre 2012, n. 220[12], la direzione intrapresa dal legislatore è quella di riconoscere al condominio una sia pure attenuata personalità giuridica e, comunque, quantomeno una soggettività giuridica autonoma.

Tornando, ora, alla ratio decidendi che anima la sentenza in commento, pare potersi dire che questa ruoti attorno alla distinta soggettività tra l’ente creditore dei contributi – il condominio – ed il condomino debitore. Peraltro, il fatto che si tratti di obbligazioni propter rem nulla cambia sul punto della necessità che tra creditore e debitore intercorra una alterità soggettiva: d’altronde, se la parte attiva e quella passiva del rapporto obbligatorio vengono a coincidere, l’obbligazione si estingue per confusione[13]. Letto in questo senso, dunque, il principio di diritto processuale qui in esame – secondo cui è pignorabile il credito che il condominio vanta verso il condomino – si innesta sul percorso interpretativo che, sul piano sostanziale, sembra dirigersi verso l’”entificazione” del condominio[14]. Non sembra pertanto fuori luogo ritenere che la Corte, conscia delle altalenanti pronunce cui si è accennato, abbia preso posizione in modo deciso nel senso di ritenere il condominio un ente, un soggetto diverso dalla pluralità dei condomini, dotato di autonoma soggettività.

[6] Sulla natura parziaria delle obbligazioni dei singoli condomini, cfr. Cass. civ., Sez. un., 8 aprile 2008, n. 9148.

[7] In dottrina si parla, con rifermento al condominio ed alla comunione, di “equilibrio stabile” e di “equilibrio dinamico”. Infatti, mentre il codice guarda con sfavore alla comunione (communio est mater rixarum, avverte il brocardo), con la conseguenza che la comunione può essere sciolta in qualsiasi momento ed anche contro la volontà della maggioranza e con l’ulteriore limite decennale alla durata dei patti di non divisione, tutt’altro atteggiamento si registra nei confronti del condominio. La stabilità dell’equilibrio di cui si è detto deriva dalla necessità di garantire il miglior godimento comune possibile delle parti comuni ed è sancita dall’art. 1119 c.c. In tal senso, cfr. GIACOBBE-MARINA, Condominio negli edifici, Enc. del dir., VIII, 1961; Ancora, cfr. TORRENTE-SCHLESINGER, Manuale di diritto privato, cit., p. 340.

[8] In tal senso si consideri, a titolo esemplificativo, che: a) le associazioni acquisiscono personalità giuridica in seguito al riconoscimento da parte dalla Prefettura, ai sensi del D.p.r. n. 361/2000 (mentre per le cd. associazioni del terzo settore, in base all’omonimo codice, è stata recentemente introdotta la procedura semplificata di iscrizione al Registro nazionale del terzo settore); b) per le società di capitali è necessario, sempre ai fini del conseguimento della personalità giuridica, l’iscrizione al registro delle imprese. Cfr. sul punto dell’attribuzione della personalità giuridica, BASILE-FALZEA, Persona giuridica, Enc. del Dir., XXXIII, 1983: “La semplice circostanza che un ente possegga i requisiti di cui si è fatto cenno non autorizza a dedurre che ci si trovi di fronte ad una persona giuridica. Come si diceva, l’attribuzione della personalità è sempre subordinata ad un giudizio di valore che ogni ordinamento affida ai propri organi regolandone e indirizzandone in varia maniera l’operato. Qualunque sia il modo con il quale viene attribuita, la personalità si basa sempre su una norma giuridica. Veramente tra le varie forme di personificazione si sogliono distinguere sistemi «normativi» e sistemi «concessori», secondo che la qualifica in esame sia attribuita con legge per categorie di enti, o con atto amministrativo per ogni singolo ente […].”

[9] Cfr. TORRISI, Il condominio negli edifici, in Nuova Giur. Civ., 2019, 3, p. 632, il quale da atto degli opposti orientamenti sopra ripercorsi. Nel primo senso – quindi nella visione personificata del condominio – viene citato BRANCA, Comunione. Condominio negli edifici, in Commentario Scialoja-Branca, Zanichelli-Foro.it, sub. Artt. 1100-1139, 1982; in senso opposto, l’autore rinvia a SALIS, Il condominio di edifici, Utet, 1956. Per una ricostruzione storica e comparativa dell’istituto, in particolare con l’ordinamento francese, cfr. GRIPPAUDO, Se debitore ingiunto è l’ente di gestione, il condominio deve pagare all’amministratore, in Corr. Giur., 2015, 3, p. 353.

[10] Cfr. Cass., sez. un., 8 aprile 2008, n. 9148. La pronuncia, pur intervenendo principalmente sulla parziarietà afferma l’impossibilità di ricondurre il condominio alla figura dell’ente di gestione e di attribuirgli, in qualsiasi modo, un’autonoma soggettività rispetto ai singoli condomini: “Per la struttura, gli enti di gestione si contrassegnano in ragione della soggettività (personalità giuridica pubblica) e dell’autonomia patrimoniale (la titolarità delle partecipazioni azionarie e del fondo di dotazione). Orbene, nonostante l’opinabile rassomiglianza della funzione – il fatto che l’amministratore e l’assemblea gestiscano le parti comuni per conto dei condomini, ai quali le parti comuni appartengono – le ragguardevoli diversità della struttura dimostrano la inconsistenza del ripetuto e acritico riferimento dell’ente di gestione al condominio negli edifici. Il condominio, infatti, non è titolare di un patrimonio autonomo, nè di diritti e di obbligazioni: la titolarità dei diritti sulle cose, gli impianti e i servizi di uso comune, in effetti, fa capo ai singoli condomini; agli stessi condomini sono ascritte le obbligazioni per le cose, gli impianti ed i servizi comuni e la relativa responsabilità; le obbligazioni contratte nel cosiddetto interesse del condominio non si contraggono in favore di un ente, ma nell’interesse dei singoli partecipanti. Secondo la giurisprudenza consolidata, poi, l’amministratore del condominio raffigura un ufficio di diritto privato assimilabile al mandato con rappresentanza: con la conseguente applicazione, nei rapporti tra l’amministratore e ciascuno dei condomini, delle disposizioni sul mandato.”

[11] Cfr. Cass. civ., sez. un., 18 aprile 2019, n. 10934.

[12] Ci si riferisce in particolare all’obbligo in capo all’amministratore, ex art. 1135, n. 4, c.c. di costituire un fondo speciale destinato ai lavori di manutenzione; ancora, l’obbligo ex art. 1129, comma 12, n. 4, di gestire separatamente il patrimonio del condominio e quello proprio dell’amministratore o dei condomini; l’art. 2659, comma 1, n. 1, poi stabilisce che le trascrizioni contro o a favore dei condomìni debbano menzionare l’eventuale denominazione, l’ubicazione ed il codice fiscale del condominio.

[13] In tema di obbligazioni propter rem e sul punto delle parti del rapporto obbligatorio, cfr. RESCIGNO, Obbligazioni, in Enc. del dir., XXIX, 1979.

[14] CELESTE, La personalità giuridica del condominio cacciata dalla porta rientra dalla finestra: alle sezioni unite (si spera) l’ardua sentenza, in Immobili e proprietà, 2018, 2, p. 92 e ss.

4. Le possibili conseguenze della sentenza: dal diritto processuale a quello sostanziale e viceversa.

Si è detto ora quale sia la conseguenza della sentenza in commento sul dibattito dottrinale e giurisprudenziale in materia di soggettività del condominio: pare, infatti, che la Corte, partendo dal diritto processuale, abbia aggiunto un elemento che spinga nella direzione della autonoma soggettività del condominio. Questo, dunque, è il contributo del diritto processuale a quello sostanziale. Ora, ed in conclusione, pare interessante vedere quale sia l’effetto contrario: tornando dal diritto sostanziale a quello processuale, qual è la conseguenza dell’autonomia soggettiva del condominio? Per dare una risposta a questo interrogativo, si deve tenere conto di quanto detto in apertura del presente contributo, e cioè del fatto che il principio di diritto sancito dalla Corte ha una duplice portata: eminentemente pratica, la prima; anzitutto sistematica l’altra. In quest’ultimo paragrafo vengono presi in rassegna entrambi gli aspetti, nel tentativo di metter in luce quali siano – in definitiva – le conseguenze della pronuncia in commento sul terreno processuale.

Il risvolto immediato della costruzione del condominio come soggetto a sé stante – seppur privo di personalità giuridica – è, in primo luogo, quello di ampliare gli strumenti di tutela in favore del creditore del condominio. Chi vanti un credito verso il condominio può, anzitutto, aggredire il patrimonio dei singoli condomini, ai sensi dell’art. 63, comma 2, disp. att. c.c. La norma prevede, però, il limite della preventiva escussione dei condomini morosi: solo una volta escussa questa categoria, il creditore può espropriare anche il patrimonio dei condomini adempienti. L’ulteriore strumento di tutela di cui si è appena detto consiste, dunque, nella possibilità di evitare un’esecuzione nei confronti dei singoli condomini, per aggredire direttamente il patrimonio condominiale ed ottenere l’assegnazione del credito che l’”ente condominio” vanti verso il singolo condomino. Tenendo conto della maggior celerità e – di regola – fruttuosità del pignoramento presso terzi, il creditore trae un sicuro beneficio da questa prospettazione; così facendo, inoltre, viene data piena attuazione al principio di parziarietà delle obbligazioni condominiali[15]. Peraltro, proprio in considerazione della parziarietà delle obbligazioni condominiali, l’esecuzione nei confronti del singolo condomino non può avvenire se non in proporzione alla quota millimesimale di partecipazione dell’esecutato al condominio. Se, contro il singolo proprietario, si esegue il titolo esecutivo vantato nei confronti del condominio oltre detta quota, il condomino è legittimato ad esperire un’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.[16] Il pignoramento presso terzi del credito del condominio, invece, non sconta queste difficoltà: procedendo ai sensi dell’art. 543 c.p.c., il creditore, sicuro di non violare il principio di parziarietà delle obbligazioni condominiali, può ottenere l’assegnazione del credito ed evitare un’esecuzione nei confronti dei singoli condomini.[17].

Si consideri, infine, il possibile secondo risvolto – sempre processuale – inerente all’affermazione dell’autonomia soggettiva del condominio. Nel ripercorre il dibattito giurisprudenziale sulla natura giuridica del condominio sono state menzionate alcune delle sentenze che hanno negato una tale soggettività. In considerazione della riflessione sopra svolta, si prova ora ad immaginare quale possa essere l’esito di quelle stesse decisioni laddove il paradigma di partenza fosse, questa volta, quello dell’autonomia soggettiva del condominio. Si prenda, a titolo semplificativo, la materia della legittimazione ad impugnare in quei casi in cui, nei precedenti gradi, si fosse costituito il solo amministratore in rappresentanza del condominio e non anche il singolo condomino. Proprio su questo punto, nelle pagine che precedono è stata menzionata la decisione delle sezioni unite del 18 aprile 2019[18]. La pronuncia è basata sul presupposto dell’assenza di autonoma soggettività del condominio ed ha conseguentemente ritenuto il condomino come parte originaria del processo. La pronuncia ha conseguentemente ritenuto ammissibile l’intervento del condomino mediante ricorso incidentale tardivo[19]. La stessa ratio sembra governare anche la pronuncia della Cassazione del 16 maggio 2011, n. 10717: qui, sempre alla luce della ritenuta carenza di autonomia soggettiva del condominio, la Corte ha affermato la legittimazione del condomino ad impugnare in appello la sentenza di condanna del condominio; e ciò nonostante che, in primo grado, fosse stato convenuto il solo condominio, in persona del suo amministratore. Gli ermellini hanno difatti ritenuto che il singolo condomino debba sempre considerarsi parte originaria, per cui è in ogni caso legittimato ad impugnare in sede di legittimità, anche laddove non avesse partecipato al processo di merito[20].

Con un parziale sforzo di immaginazione, ipotizzando quindi che si consolidasse l’orientamento espresso dalle sezioni unite del 2014 e, da ultimo, dalla sentenza qui commentata, ci si può chiedere quale sarebbe oggi l’esito delle citate pronunce in punto di legittimazione ad impugnare: rovesciando il loro assunto iniziale, ritenendo il condominio un “ente” – privo sì di personalità giuridica, ma comunque dotato di soggettività propria – si dovrebbe probabilmente ritenere che il condomino non sia parte originaria del processo e che, quindi, non sia legittimato da impugnare. Si è ora considerato l’istituto della legittimazione ad impugnare, ma lo schema appena delineato in ordine alle conseguenze della pronuncia in commento può, potenzialmente, trovare applicazione anche in altri ambiti del diritto processuale: più precisamente, ogni qual volta viene in rilievo l’autonomia soggettiva tra condominio e singolo condomino. Si può dunque concludere che, anche in materia di condominio, diritto processuale e diritto sostanziale inevitabilmente si intreccino: contribuendo, il primo, a delineare la natura giuridica del condominio; il secondo, invece, specularmente, influendo sull’applicazione degli istituti di diritto processuale.

[15] Fino alla già citata Cass. civ., sez. un., 8 aprile 2008, n. 9148 si registrava una lunga serie di pronunce di legittimità che si schieravano nel senso della solidarietà passiva per le obbligazioni contratte dall’amministratore del condominio. Tra di esse si citano: Cass. civ., 31 agosto 2005, n. 17563; Cass. civ., 30 luglio 2004, n. 14593. Nel 2008 le sezioni unite hanno invece dato rilievo al fatto che nessuna norma prevede la solidarietà passiva per i debiti condominiali; pertanto, si è ritenuto che, trattandosi di obblighi di pagamento di somme di denaro – dunque divisibili -, la responsabilità dei condomini non potesse che essere parziaria, la quale “meglio si adatta alle esigenze di giustizia sostanziale emergenti nella realtà economica e sociale del condominio negli edifici”. Per un commento critico alla citata sentenza delle sezioni unite del 2008, cfr. PELLEGRINO, La soluzione sbagliata di un problema giusto: la sentenza Cassazione, Sezioni unite, 8 aprile 2008, n. 9148 , in Giur. It., 2009, 2.

[16] Lo evidenzia CELESTE, Creditore del condominio procedente e condominio esecutato: delineati (maggiormente ma non del tutto) gli oneri allegatori e probatori, in Immobili e proprietà, 2017, 12, p. 694

[17] Dei vantaggi dell’espropriazione forzata dei crediti parla, ex multis, PROTO PISANI, Lezioni di diritto processuale, Napoli, 2014, p.

[18] Cfr. Cass. civ., sez. un., 19 aprile 2019, n. 10934.

[19] Cfr. MONEGAT, Il condominio non ha personalità giuridica e l’amministratore non ne ha la rappresentanza processuale esclusiva: le azioni concernenti i beni comuni competono anche al singolo condomino, in Immobili e proprietà, 2019, 6, p. 387

[20] Circa i poteri processuali dei singoli condomini, si cita un passaggio della citata Cass. civ., 16 maggio 2011, n. 10717 “[…] i condomini, che devono essere considerati non terzi ma parti originarie, possono intervenire nel giudizio in cui la difesa dei diritti sulle parti comuni sia stata già assunta dall’amministratore; inoltre, possono ricorrere all’autorità giudiziaria autonomamente, sia nel caso di inerzia dell’amministratore, a norma dell’art. 1105 c.c., applicabile anche al condominio per il rinvio posto dall’art. 1139 c.c., sia allorquando gli altri condomini non intendano agire o resistere in giudizio; possono infine esperire i mezzi di impugnazione necessari ad evitare gli effetti sfavorevoli della pronuncia resa nei confronti dell’amministratore […]”. Per un commento, cfr. CARBONE, Legittimazione ad impugnare dei condomini, in Corr. Giur., 2011, 7, p. 909.

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