Legittimita’ all’impugnazione di testamento olografo: tribunale napoli, sez. iv, 26 marzo 2008

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Successioni per causa di morte – Difformità di contenuto tra testamenti olografi di data successiva – Interesse ad agire di nullità di olografo di data posteriore in capo a soggetto istituito erede in olografo di data precedente asseverato falso dal c.t.u. – Non sussiste – Rigetto della domanda
Va rigettata, per carenza d’interesse ad agire, la domanda con cui un soggetto, contemplato erede universale in un testamento olografo redatto dalla zia asseverato come falso dal c.t.u., intenda affermare la nullità di altro testamento olografo di data posteriore con il quale la de cuius istituiva i di lei germani eredi universali. Accertata la falsità dell’olografo a lui favorevole, viene meno nell’attore l’interesse ad agire di nullità in ordine all’olografo a lui sfavorevole.
 
IL FATTO
Con atto di citazione notificato in data … il signor A conveniva in giudizio i convenuti signori B + 3, C + 1, D + 4, esponendo: in data … era deceduta in . . . la sig.ra E, sorella di alcuni dei convenuti (omissis) e zia dell’attore, nonché di alcuni dei convenuti (omissis); in data … l’attore aveva presentato per la pubblicazione e per il deposito al notaio F, con studio in …, un testamento olografo di E, del seguente tenore: “Io sottoscritta, E, nata a …, il …, nelle mie piene facoltà di intendere e di volere, dispongo che mio nipote A nato a … il … sia il mio erede universale (seguono firma e data per esteso, n.d.r.); in data … uno dei convenuti B + 3 aveva presentato per la pubblicazione ed il deposito al notaio G, con studio in …, un testamento olografo della stessa E, del seguente tenore: “Cari fratelli purtroppo la mia malattia mi fa capire che non ho più tanti giorni da vivere, ecco perché oggi ho deciso nelle mie piene facoltà di intendere e di volere, di disporre dei miei beni, lascio la mia casa con giardino a voi cari fratelli. Il denaro a tutti i miei nipoti e così i miei oggetti preziosi, la mia autovettura e i miei mobili. Con affetto di sempre vi abbraccio (seguono firma e data per esteso, n.d.r.); l’asse ereditario di E era composto di un appartamento al primo piano del fabbricato sito in …, alla via …, composto da due vani con accessori ed un piccolo giardino di pertinenza …, oltre a taluni mobili di arredamento e suppellettili varie siti all’interno del suddetto appartamento, nonché un’autovettura, con targa …; ciò premesso, sulla base di una serie di approfondite considerazioni sulle differenti caratteristiche grafiche e di tono espositivo dei due testamenti, nonché sui rapporti affettivi che erano esistiti tra lui e la de cuius, l’attore chiedeva: che venisse dichiarata la nullità del testamento olografo a firma di E, recante la data … e pubblicato in data … e presentato per la pubblicazione in data …, dichiarando che l’attore era erede universale della testatrice; ed ordinando al Conservatore dei RR.II. di Napoli la cancellazione dell’atto di pubblicazione e deposito dell’olografo del … a favore dei convenuti fratelli della de cuius, e la cancellazione del loro consequenziale acquisto per causa di morte in ragione di un terzo ciascuno dell’immobile già di proprietà della de cuius, nonché l’annotazione dell’atto di pubblicazione e deposito dell’olografo del … a proprio favore e del di lui consequenziale acquisto per causa di morte dell’immobile già di proprietà della de cuius.
Con comparsa … depositata in data … si costituivano i signori C + 1, chiedendo: che la domanda dell’attore venisse dichiarata inammissibile ed infondata; in subordine, che venisse dichiarato nullo il testamento olografo del … (istitutivo dell’attore erede universale e recante data anteriore a quello istitutivo dei fratelli della de cuius eredi universali, n.d.r.), e venisse dichiarata l’esclusione di A dalla successione di E per indegnità a succedere; in ulteriore subordine, ove fosse stata ritenuta ammissibile la dichiarazione di disconoscimento, che venisse dichiarata la validità del testamento olografo del … (istitutivo dei fratelli della de cuius eredi universali e recante data posteriore a quello istitutivo dell’attore erede universale, n.d.r.), venisse per l’effetto dichiarata la qualità di eredi dei comparenti e conseguentemente venisse ordinato ad A il rilascio immediato dei beni ereditari, con conseguente restituzione dei frutti a lui pervenuti, quale possessore in mala fede, o in subordine comunque quale possessore, e condanna allo stesso al risarcimento dei danni per la mancata disponibilità dei beni ereditari da liquidare in ogni caso nella misura minima di 500 euro mensili dalla occupazione al rilascio, nonché alla restituzione delle somme illegittimamente apprese presso l’Ufficio postale di … nella misura di euro 700 oltre interessi di legge.
Con comparsa pure depositata in data … si costituivano i signori B + 3, chiedendo preliminarmente che venisse dichiarata l’incompetenza per territorio del Tribunale di Napoli, essendo competente la sezione distaccata di …, luogo di apertura della successione; che si ordinasse all’attore la presentazione del conto della sua gestione dei beni ereditari; nel merito, che venisse dichiarata la nullità del testamento olografo datato … con il quale A veniva istituito erede universale, venisse dichiarato valido il testamento olografo datato …, col quale la de cuius aveva devoluto il suo patrimonio ai convenuti; ed ancora, che l’attore venisse condannato alla restituzione agli aventi diritto dell’appartamento già di proprietà della de cuius, illegittimamente occupato, nonché di tutti i preziosi o del loro equivalente, nonché del denaro, in misura da determinarsi anche a seguito di rendimento del conto; con vittoria di spese di lite e condanna dell’attore al risarcimento dei danni per lite temeraria.
Gli altri convenuti rimanevano contumaci.
Su ordine del giudice, i convenuti B + 3 notificavano in data … la loro comparsa di risposta contenente domanda riconvenzionale ai convenuti contumaci D + 4.
Nel corso della istruttoria veniva liberamente interrogato l’attore, A, e veniva prodotta documentazione; parte attrice proponeva istanza di verificazione del testamento del … (quello istitutivo dell’attore erede universale, n.d.r.).
Nel corso della istruttoria veniva espletata consulenza tecnica d’ufficio dalla dott.ssa H.
All’udienza del … la causa passava per la seconda volta in decisione, ma con ordinanza del … il collegio la rimetteva nuovamente sul ruolo convocando il CTU a chiarimenti.
In seguito, la CTU, dott.ssa G, rendeva una dichiarazione di chiarimenti.
All’udienza del … le parti concludevano come in epigrafe e la causa passava per la terza volta in decisione.
 
LA MOTIVAZIONE
 
Le domande dell’attore sono infondate e vanno rigettate.
In data … è morta in … la sig.ra E, nata a … il …. Eredi legittimi, ai sensi dell’art. 570 c.c., sarebbero i tre fratelli della de cuius …. In data … il sig. A, un nipote di E, ha fatto pubblicare dal notaio F, di …, un testamento olografo della de cuius, del seguente tenore: “Io sottoscritta, E, nata a …, il …, nelle mie piene facoltà di intendere e di volere, dispongo che mio nipote A nato a … il … sia il mio erede universale (seguono firma e data per esteso, n.d.r.)”. In data … uno dei convenuti B + 3, come si è detto sorella di E, aveva fatto pubblicare dal notaio G, di …, un testamento olografo della de cuius, del seguente tenore: “Cari fratelli purtroppo la mia malattia mi fa capire che non ho più tanti giorni da vivere, ecco perché oggi ho deciso nelle mie piene facoltà di intendere e di volere, di disporre dei miei beni, lascio la mia casa con giardino a voi cari fratelli. Il denaro a tutti i miei nipoti e così i miei oggetti preziosi, la mia autovettura e i miei mobili. Con affetto di sempre vi abbraccio (seguono firma e data per esteso, n.d.r.). Il sig. A, attore nel presente giudizio, ha convenuto tutti gli altri soggetti, fratelli e nipoti di E, beneficiari del testamento recante la data del …(quello istitutivo dei fratelli della de cuius eredi universali e recante data posteriore a quello istitutivo dell’attore erede universale, n.d.r.), deducendo che di tale atto solo la sottoscrizione sarebbe autentica, ma non il testo, e chiedendo quindi che venga dichiarato nullo, con riconoscimento della propria qualità di erede universale in base al testamento del … (quello istitutivo dell’attore erede universale e recante data anteriore a quello istitutivo dei fratelli della de cuius eredi universali, n.d.r.).
I convenuti B + 3 hanno sollevato eccezione preliminare di incompetenza per territorio del Tribunale di Napoli – sede centrale, in favore della competenza della sezione distaccata di … dello stesso Tribunale. In realtà, come chiarito da Cass. 1309/2006, “I rapporti tra la sede centrale del tribunale e le sezioni distaccate infracircoscrizionali si pongono in termini di ripartizione d’affari nell’ambito del medesimo ufficio giudiziario, e non di competenza territoriale”; quindi il mancato rispetto delle norme sui rapporti tra sede centrale e sezione distaccata non può determinare un vizio della sentenza. Per di più, le cause di impugnazione dei testamenti, ai sensi dell’art. 50 bis c.p.c., vanno decise dal tribunale in composizione collegiale – ed ai sensi dell’art. 48 quater r.d. 12/1941, nelle sezioni distaccate il tribunale funziona solo in composizione monocratica; quindi, correttamente il giudizio si è svolto dinanzi alla sede centrale di questo Tribunale. L’eccezione non può dunque essere accolta.
Anche se l’attore ha chiesto che il testamento del … (istitutivo dei fratelli della de cuius eredi universali, n.d.r.), venga dichiarato nullo, in realtà, avendo posto a base della domanda la non riferibilità alla presunta testatrice del testo dell’atto, non ha dedotto la mancanza dei requisiti estrinseci del testamento – il che lo avrebbe legittimato a chiedere la declaratoria di nullità ai sensi dell’art. 606 c.c. – bensì l’inesistenza del testamento come atto di volontà della de cuius (si veda sul punto Cass. 7475/2005, citata più ampiamente più avanti). La domanda va quindi interpretata come volta a sentir dichiarare la falsità dell’autografia, non della sottoscrizione, del testamento recante la data del …(quello istitutivo dei fratelli della de cuius eredi universali, e recante data posteriore a quello da lui prodotto, n.d.r.), e, di conseguenza, la non riferibilità dello stesso ad E.
I convenuti C + 1, nel costituirsi, hanno dedotto che A, il quale da poco più di un mese prima della morte di E abitava con lei nella casa di sua proprietà, subito dopo la morte di costei, “conoscendo le vere intenzioni e la volontà della defunta ed avendo appreso dalla sorella della deceduta della esistenza del detto testamento (istitutivo dei fratelli della de cuius eredi universali), … ha subito lasciato l’abitazione dando volontaria esecuzione al documento”; pertanto, vi sarebbe stata volontaria esecuzione delle disposizioni testamentarie di cui si deduce la nullità, e l’impugnazione del testamento sarebbe inammissibile ai sensi dell’art. 590 c.c.. La deduzione è infondata: come affermato da Cass. 13487/2005 “… nel caso in cui sia accertata la non autenticità della sottoscrizione apposta al testamento, non può trovare applicazione l’art. 590 c.c. che, nel consentirne la conferma o l’esecuzione da parte degli eredi, presuppone l’oggettiva esistenza di una disposizione testamentaria che, pur essendo affetta da nullità, sia comunque frutto della volontà del de cuius”. Poiché, come si è visto, nel caso in questione si deduce la non riferibilità della disposizione testamentaria alla de cuius, non vi è spazio per l’applicazione dell’art. 590 c.c. – e ciò a prescindere dalla fondatezza o meno, nel merito, della eccezione.
Peraltro, non è neppure corretta la qualificazione che dell’azione dell’attore è data dai convenuti B + 2, come di petizione di eredità. Come affermato da Cass. 16/1985: “L’azione diretta a conseguire la nullità del testamento può essere proposta da chiunque abbia un interesse meritevole di tutela, e poiché essa prescinde dalla qualità di erede dell’attore, si distingue nettamente dall’azione di petizione dell’eredità, di cui all’art. 533 c.c., la quale ha come oggetto il riconoscimento, a favore dell’istante, della sua qualità di erede al fine di ottenere la restituzione dei beni ereditari da parte di chi possiede questi a titolo di erede o senza titolo alcuno…”. Il principio si applica anche all’azione proposta da A, volta a far valere la falsità di un testamento; essa non presuppone la qualità di erede dell’attore, ma solo di un suo interesse a sentir dichiarate che il documento non è autentico, per contrastare una pretesa che si fonda o si può fondare su di esso.
In ogni caso, nel presente giudizio, l’unico interesse di A a sentir dichiarare la nullità del testamento di uno dei convenuti B + 3 datato …, è quello d’impedire che le disposizioni in esso contenute si sostituiscano a quelle contenute nel testamento della medesima de cuius datato … (istitutivo dell’attore erede universale, n.d.r.) con cui egli veniva istituito erede universale. Se non fosse valido il testamento del …(istitutivo dell’attore erede universale, n.d.r.), A non avrebbe alcun interesse a sentir dichiarare falso quello del … (istitutivo dei fratelli della de cuius eredi universali, n.d.r.): quand’anche quest’ultimo fosse falso, l’asse ereditario si devolverebbe comunque ai … fratelli della de cuius ed eredi legittimi in caso di successione ab intestato. In pratica, il testamento del … (istitutivo dei fratelli della de cuius eredi universali, n.d.r.), non fa altro che confermare quella che sarebbe stata comunque la successione legittima dei fratelli della de cuius nella proprietà dell’immobile facente parte dell’asse ereditario: l’unica differenza è che i beni mobili sono devoluti ai nipoti. Secondo Cass. 12575/2000: “Il vigente ordinamento giuridico non prevede una distinta accettazione della eredità a secondo del titolo della delazione (testamentaria o legittima), ma un solo diritto di accettazione che ha per oggetto il diritto alla eredità da parte del chiamato ab intestato, avendo per oggetto il diritto alla eredità e non il titolo della delazione ereditaria. Pertanto, l’accettazione della eredità da parte del chiamato ab intestato, avendo per oggetto il diritto alla eredità e non il titolo della delazione ereditaria, estende i suoi effetti anche alla delazione testamentaria eventualmente dovuta alla successiva scoperta di un testamento, in relazione alla quale non è conseguentemente configurabile una autonoma prescrizione del diritto di accettazione”. Applicando a contrario tale principio, va dichiarata la qualità di eredi di coloro che erano stati istituiti tali in base ad un testamento dichiarato falso, se comunque tale qualità compete loro per effetto di successione legittima (In modo analogo, in materia di diritti reali, Cass. 11293/2007 afferma che: “Nelle azioni a difesa del diritto di proprietà e degli altri diritti reali di godimento, che sono individuati in base al loro contenuto (con riferimento, cioè al bene che ne costituisce l’oggetto), la causa petendi si identifica con il diritto stesso e non, come nei diritti di credito, con il titolo che ne costituisce la fonte (contratto, successione, usucapione, etc.), la cui deduzione, necessaria ai fini della prova del diritto, non ha alcuna funzione di specificazione della domanda. Pertanto, l’allegazione in appello … dell’acquisto per usucapione abbreviata non costituisce domanda nuova rispetto a quella di usucapione ordinaria inizialmente proposta con riferimento allo stesso bene, poiché – indipendentemente dalla necessità di provare ulteriori elementi costitutivi della fattispecie acquisitiva – viene rivendicato il medesimo diritto”). Da qui, in mancanza d’interesse dell’attore a sentir dichiarare falso il testamento del …(quello istitutivo dei fratelli della de cuius eredi universali, n.d.r.), qualora risulti falso quello del …(quello istitutivo dell’attore erede universale, n.d.r.). Anzi, in caso di accertata falsità del testamento del (quello istitutivo dell’attore erede universale, n.d.r.), vi sarebbe un interesse dell’attuale attore a non sentir dichiarare falso quello del …(quello istitutivo dei fratelli della de cuius eredi universali, n.d.r.), con il quale egli partecipa alla successione, sia pure per una minima quota.
In generale, come spiega Cass. 7475/2005 (richiamata più sopra): “Qualora sia fatta valere la falsità del testamento (nella specie, olografo), l’azione – che ha ad oggetto l’inesistenza dell’atto – soggiace allo stesso regime probatorio stabilito nel caso di nullità prevista dall’art. 606 cc per la mancanza dei requisiti estrinseci del testamento, sicché, avuto riguardo agli interessi dedotti in giudizio dalla parti – nell’ipotesi di conflitto tra l’erede legittimo che disconosca l’autenticità del testamento e chi vanti diritti in forza di esso, l’onere della proposizione dell’istanza di verificazione del documento contestato incombe sul secondo, cui spetta la dimostrazione della qualità di erede, mentre nessun onere, oltre quello del disconoscimento, grava sull’erede legittimo. Pertanto, sulla ripartizione dell’onere probatorio non ha alcuna influenza la posizione processuale assunta dalle parti, essendo irrilevante se l’azione sia stata esperita dall’erede legittimo (per far valere, in via principale, la falsità del documento) ovvero dall’erede testamentario che, agendo per il riconoscimento dei diritti ereditari, abbia visto contestata l’autenticità del testamento da parte dell’erede legittimo”. In applicazione di tale principio, l’attore aveva la facoltà di agire in giudizio nei confronti degli odierni convenuti sulla base del testamento che lo istituiva erede universale, per far valere la falsità del successivo testamento che istituiva eredi i convenuti sostituendo il primo – e, di fronte alla pretesa dei convenuti di far valere i propri diritti sulla base del secondo testamento, poteva, come ha fatto, limitarsi a disconoscerne l’autenticità, incombendo sui convenuti l’onere di proporre istanza di verificazione. Lo stesso discorso vale per i convenuti, i quali potevano, come hanno fatto, contestare il diritto dell’attore disconoscendo il testamento da lui prodotto. Da entrambe le parti sono state proposte istanze di verificazione. Ma mentre i convenuti B + 3 e C + 1 hanno in ogni caso interesse a contestare l’autenticità del testamento fatto valere da A, poiché, anche in caso di accertata falsità del secondo testamento, conserverebbero la loro posizione di eredi legittimi – non altrettanto si può dire, come sopra si è visto, per A. Pertanto, è necessario stabilire se il testamento del …( istitutivo dell’attore erede universale, n.d.r.) sia autentico: qualora non lo fosse, l’impugnativa del testamento del …(istitutivo dei fratelli della de cuius eredi universali, n.d.r.) andrebbe rigettata, per carenza d’interesse ad agire.
Passando dunque al merito, la CTU ha motivatamente escluso l’autenticità del testamento del … (istitutivo dell’attore erede universale, n.d.r.). Come scrittura di comparazione, ha utilizzato solo la firma apposta da E sulla carta d’identità risalente al …, 19 mesi prima del decesso. Le altre scritture di comparazione offerte dalle parti erano contestate: e, come affermato da Cass. 17794/2005: “… l’idoneità di una scrittura privata alla funzione di comparazione richiede il dato positivo del riconoscimento espresso ovvero tacito per non esserne mai stata contestata l’autenticità …”. Veramente, vi era un’altra scrittura di comparazione utilizzabile in atti, cioè la sottoscrizione in calce al testamento del …(istitutivo dei fratelli della de cuius eredi universali, n.d.r.), riconosciuta autentica dall’attore, il quale ha contestato solo l’autografia di quel testamento; ma nella sua relazione suppletiva la CTU ha spiegato per quale ragione ha ritenuto non utilizzabile tale sottoscrizione, da lei considerata non autentica. Le parti non hanno fornito ragioni per dimostrare che, ove fosse stata utilizzata quella scrittura di comparazione, le conclusioni della CTU sarebbero dovute esser diverse. Il confronto tra la grafia utilizzata dalla de cuius nel sottoscrivere la carta d’identità, e quella utilizzata da chi ha redatto e sottoscritto la scheda testamentaria datata … (istitutiva dell’attore erede universale, n.d.r.), è stato condotto in modo molto analitico dalla CTU, che ha spiegato per quali ragioni sui due differenti documenti abbiano agito mani appartenenti a persone diverse. Parte attrice, nei propri scritti difensivi, ha fatto riferimento, per criticare la relazione della CTU al parere stragiudiziale del prof. I, in atti, redatto prima dello svolgimento della consulenza tecnica d’ufficio, e che quindi non contiene motivate critiche all’operato della CTU. Il CT di parte attrice in effetti, non ha comparato la firma in calce alla carta d’identità ed il testamento del … (istitutivo dell’attore erede universale, n.d.r.), ma si è limitato ad affermare che queste due scritture, unitamente ad altre che la CTU non ha potuto utilizzare, provengono evidentemente da un’unica mano. Comunque, il CT di parte attrice ha così descritto lo stile della de cuius, quale emergerebbe sia dalla firma sulla carta d’identità che dal testamento del … (istitutivo dell’attore erede universale, n.d.r.): “… sicuramente semplice, ma nel contempo arioso, spontaneo, rapido e, soprattutto, privo di qualsivoglia spunto e riferimento calligrafico … la grafia appare vergata con asse verticale e/o in senso inclinato verso sinistra per circa 10/15° e nel rispetto dei righi di base…” (le firme) “… sono ben coordinate, proporzionate nelle dimensioni ed attenuate nelle grandezze orizzontali e verticali, dalle maiuscole ben curate e si consideri tra tutte la f, ampie e sopradimensionate rispetto alla triplice dimensione della grafia e sovrastanti le lettere minuscole. Vi è un raggruppamento laterale stretto con largo tra lettere molto contenuto ma netto e talmente articolato da ben fare caratterizzare ed evidenziare ogni tratto corrispondente ciascun grafema”. Sin qui il CT di parte attrice, il quale, si noti bene, non ha neanche ipotizzato che negli ultimi mesi di vita (la E morirà nel …, quattro mesi dopo le date riportate sui due testamenti) la grafia della de cuius possa essere stata alterata dalla malattia – peraltro, non vi è agli atti documentazione medica dalla quale dedurre uno stato patologico della de cuius che possa aver alterato, nel gennaio …, il suo normale stile grafico. La CTU ha invece analiticamente posto a confronto la firma sulla carta d’identità ed il testamento datato … (istitutivo dell’attore erede universale, n.d.r.), e se circa la scrittura di comparazione è giunto a conclusioni in generali compatibili con quelle del CT di parte attrice, ha invece evidenziato con estrema precisione tutte le decisive differenze tra scrittura di comparazione e scrittura in verifica: per il cosiddetto ductus che nel testamento in verifica appare stentato nel procedere verso destra con una velocità esecutiva lenta; tutto lo scritto testamentario è pervaso da controllo e tensione); per il cd. formniveau (nel testamento, variabilità tra andamento curvo e angoloso, con movimento poco sciolto, impostazione del testo rigida, forma che possiede gesti e proporzioni scolastiche, etc.), e per tutto quanto esposto alle pagine 8 e 9 della relazione, con riferimento alle diverse modalità di scrittura di singole lettere e di gruppi di lettere. Ci si riporta a tutte le argomentazioni svolte dalla CTU, peraltro non sottoposte a specifiche critiche (parte attrice non ha neppure nominato un CT che seguisse le operazioni peritali), per concludere sulla non autenticità del testamento del …(istitutivo dell’attore erede universale, n.d.r.). Si fa infine rilevare che, anche se, secondo la giurisprudenza della cassazione, la semplice mancata reiterazione in corso di causa di istanze istruttorie in precedenza formulate, non può determinare una presunzione di rinuncia, tuttavia parte attrice: alla udienza di precisazione delle conclusioni del … ha insistito nel chiedere la convocazione a chiarimenti della CTU, e nel dedurre la propria legittimazione a chiedere la nullità del testamento del…(istitutivo dell’attore erede universale, n.d.r.), senza in alcun modo fare cenno alle precedenti istanze istruttorie, anche come modalità per smentire le conclusioni cui era giunta la CTU; nella seconda comparsa conclusionale depositata il … ha chiesto la rimessione della causa sul ruolo esclusivamente perché la CTU rendesse chiarimenti, e non ha neppure accennato alle prove in precedenza richieste, pur riportando analiticamente tutte le proprie istanze nelle conclusioni dell’atto; alla udienza di precisazione delle conclusioni del … non ha reiterato nuovamente le istanze istruttorie riportandosi solo all’atto di citazione; nella terza comparsa conclusionale del … e nella terza memoria di replica del … non ha minimamente fatto cenno alle prove precedentemente richieste, pur avendo analiticamente riportato tutte le proprie richieste. A questo punto, le istanze istruttorie formulate da parte attrice nella memoria ex art. 184 cpc, pur nel rispetto del principio di non presunzione di rinuncia alle richieste non reiterate, devono considerarsi effettivamente rinunciate.
In ultima analisi, le domande proposte dall’attore devono essere rigettate, non essendo egli erede di E, e non avendo titolo per chiedere che sia dichiarata la falsità del testamento del …(istitutivo dell’attore erede universale, n.d.r.).
La causa va poi rimessa sul ruolo per un prosieguo d’istruttoria sulle domande proposte dai convenuti.
 
PQM
 
il Tribunale di Napoli, riunito in camera di consiglio, non definitivamente decidendo nella causa iscritta al n…. tra A, attore, B + 3, C + 1, D + 4, convenuti, così provvede:
1) rigetta tutte le domande proposte da A;
2) rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza.

Vanacore Giorgio

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