Legittima richiesta di escussione di polizze definitive a garanzia di un contratto di appalto mai eseguito

Lazzini Sonia 29/05/08
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il deposito cauzionale previsto dagli artt. 54 e 65 del (tuttora vigente) Regolamento Generale di Contabilità di Stato costituisce una garanzia generica: finalizzata ad assistere qualsiasi ragione di credito esistente a favore dell’Amministrazione pubblica;_ -che, nel caso di specie, esso era stato effettuato a garanzia della serietà dell’offerta e dell’impegno dell’aggiudicataria di sottoscrivere il cennato contratto; _-che questo, come si è potuto accertare nella sede competente, non ha potuto trovare applicazione per cause (comunque) riconducibili alla volontà del privato _ che, così “cristallizzatesi” le posizioni delle parti (e in applicazione del principio “simul stabunt simul cadent”), le pretese della resistente di incamerare la cauzione di cui è causa non possono – a loro volta – che esser ritenute pienamente giustificate,
 
 
merita di essere segnalata la sentenza numero 2748 dell ‘ 1 aprile 2008 emessa dal Tar Lazio, Roma
 
<Ritenendolo illegittimo per vizi propri dell’atto presupposto, la “F.lli ALFA” s.n.c. ha impugnato (con contestuale, e infruttuosa, richiesta di tutela cautelare) il provvedimento n.“13/1/571” del 16.7.97: con cui il Ministero della Difesa ha invitato un’importante Compagnia Assicuratrice a versare all’Erario di tre polizze fideiussorie.(Rilasciate a favore del Ministero stesso a garanzia delle obbligazioni connesse ad un contratto – mai eseguito – avente ad oggetto la fornitura di un grosso quantitativo d’olio).
 
      All’esito della discussione svoltasi nella pubblica udienza del 27.2.2008, il Collegio – trattenuto il relativo ricorso in decisione – ne constata la palese infondatezza.
 
     Premesso – al riguardo – che il provvedimento impugnato è (come ammesso dalla stessa interessata) la naturale conseguenza della revoca dell’atto col quale la “F.lli ALFA” era stata dichiarata aggiudicataria del contratto “de quo”, si osserva
 
-che, con sentenza pronunciata in pari data, tale atto di ritiro (originato dalla constatazione che la ricorrente, nella sua qualità di precedente fornitrice dell’Amministrazione militare, aveva tenuto un contegno fraudolento: che aveva, addirittura, richiamato l’attenzione della magistratura penale) è stato riconosciuto assolutamente legittimo;
 
-che, così “cristallizzatesi” le posizioni delle parti (e in applicazione del principio “simul stabunt simul cadent”), le pretese della resistente di incamerare la cauzione di cui è causa non possono – a loro volta – che esser ritenute pienamente giustificate.
 
     Ciò posto; e rilevato
 
-che il deposito cauzionale previsto dagli artt. 54 e 65 del (tuttora vigente) Regolamento Generale di Contabilità di Stato costituisce una garanzia generica: finalizzata ad assistere qualsiasi ragione di credito esistente a favore dell’Amministrazione pubblica;
 
-che, nel caso di specie, esso era stato effettuato a garanzia della serietà dell’offerta e dell’impegno dell’aggiudicataria di sottoscrivere il cennato contratto;
 
-che questo, come si è potuto accertare nella sede competente, non ha potuto trovare applicazione per cause (comunque) riconducibili alla volontà del privato,
 
il Collegio non può – appunto – che concludere per l’infondatezza (anche) della presente impugnativa.>
 
a cura di Sonia LAzzini
 
riportiamo qui di seguito la sentenza numero 2748 dell’ 1 aprile 2008 emessa dal Tar Lazio, Roma
 
 
REPUBBLICA ITALIANA N. 14391/1997 R.G.R.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO N.                 Reg. Dec.
 
Sezione I BIS Anno
 
 
 
nelle persone dei signori
 
Elia Orciuolo               PRESIDENTE
 
Franco    De Bernardi          COMPONENTE, relatore
 
Giuseppe Rotondo                COMPONENTE
ha pronunciato la seguente
 
                       SENTENZA
 
sul ricorso n.14391/1997, R.G.R., proposto dalla “F.lli ALFA” s.n.c., elettivamente domiciliata in Roma, via Mercati n.51, presso l’avv. Sergio Como, che la rappresenta e difende – per mandato – unitamente all’avv. Ennio Luponio;
 
– ricorrente –
 
contro
 
il Ministero della Difesa, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n.12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende“ex lege”;
 
                                                                                    – resistente –
 
per l’annullamento,
 
unitamente agli atti ad essa presupposti, connessi e consequenziali della nota n.13/1/571 del 16.7.97.
 
     Visto il ricorso con i relativi allegati;
 
     Visto l’atto di costituzione in giudizio della resistente;
 
     Visti gli atti tutti della causa;
 
      Uditi, alla pubblica udienza del 27.2.2008 (relatore il dott. Franco De Bernardi), i difensori delle parti (come da apposito verbale);
 
     Ritenuto e considerato quanto segue:
 
     FATTO e DIRITTO
 
    Ritenendolo illegittimo per vizi propri dell’atto presupposto, la “F.lli ALFA” s.n.c. ha impugnato (con contestuale, e infruttuosa, richiesta di tutela cautelare) il provvedimento n.“13/1/571” del 16.7.97: con cui il Ministero della Difesa ha invitato un’importante Compagnia Assicuratrice a versare all’Erario di tre polizze fideiussorie.(Rilasciate a favore del Ministero stesso a garanzia delle obbligazioni connesse ad un contratto – mai eseguito – avente ad oggetto la fornitura di un grosso quantitativo d’olio).
 
      All’esito della discussione svoltasi nella pubblica udienza del 27.2.2008, il Collegio – trattenuto il relativo ricorso in decisione – ne constata la palese infondatezza.
 
     Premesso – al riguardo – che il provvedimento impugnato è (come ammesso dalla stessa interessata) la naturale conseguenza della revoca dell’atto col quale la “F.lli ALFA” era stata dichiarata aggiudicataria del contratto “de quo”, si osserva
 
-che, con sentenza pronunciata in pari data, tale atto di ritiro (originato dalla constatazione che la ricorrente, nella sua qualità di precedente fornitrice dell’Amministrazione militare, aveva tenuto un contegno fraudolento: che aveva, addirittura, richiamato l’attenzione della magistratura penale) è stato riconosciuto assolutamente legittimo;
 
-che, così “cristallizzatesi” le posizioni delle parti (e in applicazione del principio “simul stabunt simul cadent”), le pretese della resistente di incamerare la cauzione di cui è causa non possono – a loro volta – che esser ritenute pienamente giustificate.
 
     Ciò posto; e rilevato
 
-che il deposito cauzionale previsto dagli artt. 54 e 65 del (tuttora vigente) Regolamento Generale di Contabilità di Stato costituisce una garanzia generica: finalizzata ad assistere qualsiasi ragione di credito esistente a favore dell’Amministrazione pubblica;
 
-che, nel caso di specie, esso era stato effettuato a garanzia della serietà dell’offerta e dell’impegno dell’aggiudicataria di sottoscrivere il cennato contratto;
 
-che questo, come si è potuto accertare nella sede competente, non ha potuto trovare applicazione per cause (comunque) riconducibili alla volontà del privato,
 
il Collegio non può – appunto – che concludere per l’infondatezza (anche) della presente impugnativa.
 
     Spese come da dispositivo.
 
P. Q. M.
 
    IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
 
                                                                                        Sezione I BIS
 
 
 
-rigetta il ricorso indicato in epigrafe;
 
-condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi 1.000 euro..
 
     Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
 
     Così deciso in Roma, addì 27.2.2008.
 
Elia Orciuolo            PRESIDENTE
 
Franco    De Bernardi ESTENSORE
 
 
 
 
 
n.14391/1997 R.G.R.
 

Lazzini Sonia

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