Legittima la notifica della multa anche se spedita da una posta fuori dalla circoscrizione di appartenenza

Redazione 30/07/12
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Lucia Nacciarone

A deciderlo è stata la Cassazione con la sentenza n. 13261 del 26 luglio 2012, con cui i giudici di legittimità hanno respinto il ricorso di una donna che chiedeva la nullità della notificazione del verbale di contestazione di violazione del codice della strada, contestando il fatto che l’ufficio di polizia municipale si fosse servito di un ufficio postale al di fuori della propria circoscrizione di appartenenza.

In tema di infrazioni al codice della strada, avvisano i giudici, alla notifica del verbale di accertamento eseguita da un appartenente alla polizia municipale, ai sensi dell’articolo 201 del codice della strada, non si applicano le prescrizioni previste dagli articoli 106 e 107 del DPR 1229/1959 che prevedono limiti di competenza territoriale, riferibili ai soli uffici giudiziari e non estensibili agli altri pubblici ufficiali che, volta per volta, la legge autorizza a eseguire notificazioni, perché la loro competenza è disciplinata dall’ordinamento che li riguarda o dalle norme che li abilitano alla notifica.

Quindi, l’attività degli appartenenti al corpo di polizia municipale non è soggetta ai limiti di competenza territoriale e, circa la rilevanza degli ‘aspetti materiali’ del processo di notificazione, il ricorso non coglie nel segno, trattandosi di decisioni non pertinenti rispetto alla questione in esame, giacchè la prima ha riguardo al potere di accertamento delle violazioni attribuito alla polizia municipale, e non all’attività di notifica a mezzo posta dei verbali di accertamento, mentre la secondo attiene a elemento essenziale del procedimento di notificazione, come quello della data di consegna nella copia dell’atto notificato ex art. 148 del codice di procedura civile, e non già ad attività meramente materiali come quelle di predisposizione della relata di notifica, della stampa, dell’imbustamento e della spedizione del plico.

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