Legge regionale Toscana 13 luglio 2007, n. 38 recante “norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”- Capo I – Disposizioni generali -; Capo II – Osservatorio regionale sui contratti pubblici -; C

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  1. Premessa sulla normativa regionale
  2. Osservatorio regionale sui contratti pubblici
  3. Disposizioni a tutela della sicurezza e della regolarità del lavoro
    1. Cause di risoluzione del contratto
    2. Subappalto
    3. Piani di sicurezza
    4. Clausole dei capitolati speciali
 
1. Con legge n. 38 del 13/7/2007, entrata in vigore il 17/9/2007, la Regione Toscana ha approvato la nuova legge in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro la quale disciplina, nel rispetto del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), i contratti pubblici di appalto aventi ad oggetto i lavori, le forniture e i servizi, stipulati dalle stazioni appaltanti ed eseguiti sul territorio regionale, il cui affidamento sia di competenza della Regione e degli altri soggetti previsti dalla legge.
La presente proposta di legge costituisce attuazione e sviluppo della predetta normativa nazionale ed ha dovuto necessariamente tenere conto dei ristretti margini entro i quali l’articolo 4 del codice stesso ha definito i contorni della competenza legislativa regionale.
Infatti il citato art. 4 del d.lgs 163/2006 recita che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la potestà normativa nelle materie oggetto del presente codice nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e delle disposizioni relative a materie di competenza esclusiva dello Stato.
Relativamente alle materie oggetto di competenza concorrente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la potestà normativa nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nelle norme del presente codice, in particolare, in tema di programmazione di lavori pubblici, approvazione dei progetti ai fini urbanistici ed espropriativi, organizzazione amministrativa, compiti e requisiti del responsabile del procedimento, sicurezza del lavoro.
Le regioni, nel rispetto dell’articolo 117, comma secondo, della Costituzione, non possono prevedere una disciplina diversa da quella del presente codice in relazione:
        alla qualificazione e selezione dei concorrenti; alle procedure di affidamento, esclusi i profili di organizzazione amministrativa; ai criteri di aggiudicazione;
        al subappalto;
        ai poteri di vigilanza sul mercato degli appalti affidati all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
        alle attività di progettazione e ai piani di sicurezza; alla stipulazione e all’esecuzione dei contratti, ivi compresi direzione dell’esecuzione, direzione dei lavori, contabilità e collaudo, ad eccezione dei profili di organizzazione e contabilità amministrative;
        al contenzioso.
Resta ferma la competenza esclusiva dello Stato a disciplinare i contratti relativi alla tutela dei beni culturali, i contratti nel settore della difesa, i contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza relativi a lavori, servizi, forniture.
Nelle materie di competenza normativa regionale, concorrente o esclusiva, le disposizioni del presente codice si applicano alle regioni nelle quali non sia ancora in vigore la normativa di attuazione e perdono comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione.
Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano adeguano la propria legislazione secondo le disposizioni contenute negli statuti e nelle relative norme di attuazione.
La prima parte della legge regionale Toscana 38/2007 comprende i tre capi iniziali, descrive la parte generale dei vari aspetti della materia. La seconda, costituita dai capi successivi che recano una più specifica disciplina, ne costituisce il coerente sviluppo.
Con la predetta legge regionale viene ribadito il principio per cui nei contratti pubblici di appalto l’appaltatore assume la responsabilità dell’organizzazione dei mezzi produttivi e la direzione dei lavoratori, nonché il relativo rischio di impresa.
Viene fatta espressa esclusione dal raggio d’azione della normativa regionale di cui trattasi i contratti pubblici per l’affidamento di lavori, forniture e servizi riservati dalle normative statali alla competenza esclusiva dello Stato.
Tra gli obiettivi che la legge si pone vi è quello di migliorare la qualità del sistema dei contratti pubblici affidati dalle stazioni appaltanti di riferimento, provvedendo, al contempo, a:
a) stabilire regole volte a rendere più efficace la programmazione;
b) qualificare e valorizzare la committenza pubblica;
c) semplificare le procedure amministrative;
d) tutelare la sicurezza e la regolarità del lavoro in ogni sua parte, anche attraverso il potenziamento ed il coordinamento dei controlli in materia, con particolare riferimento all’istituto del subappalto;
e) promuovere la selezione di imprese aggiudicatarie in regola con la normativa sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori, nonché con quella contrattuale e contributiva;
f) potenziare la tutela dell’ambiente;
g) promuovere progetti finalizzati all’accorpamento delle stazioni appaltanti.
Dal punto di vista dell’ambito di applicazione la legge regionale si applica:
a) alla Regione, agli enti ed alle agenzie istituiti con legge regionale, agli enti parco regionali, all’Azienda agricola regionale di Alberese;
b) agli enti locali, ai loro consorzi, unioni ed associazioni;
c) alle aziende unità sanitarie locali, alle aziende ospedaliero universitarie, agli enti per i servizi tecnico amministrativi (ESTAV);
d) alle aziende pubbliche per i servizi alla persona;
e) alle altre amministrazioni aggiudicatrici, non indicate alle lettere a), b) c) e d), agli enti aggiudicatori ed agli altri soggetti aggiudicatori come definiti dall’articolo 3 del d.lgs. 163/2006 ed individuati dall’articolo 32 del medesimo decreto legislativo.
Pertanto si appare potersi dedurre che la normativa in questione è applicabile a tutte le stazioni appaltanti, sopra descritte, in quanto insistenti sul territorio della Regione fino a ricomprendere anche gli enti aggiudicatori, che, al fine dell’applicazione delle disposizioni delle parti I, III, IV e V del d lgs 163/2006, comprendono le amministrazioni aggiudicatrici, le imprese pubbliche, e i soggetti che, non essendo amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche, operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall’autorità competente secondo le norme vigenti. Per amministrazioni aggiudicatici sono le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti.
I contratti pubblici esclusi, di cui agli articoli 19, 20 e 22 del d.lgs. 163/2006, osservano le disposizioni dei Capi II, III, IV e VI della predetta legge regionale n. 38/2007.
Le stazioni appaltanti disciplinano le modalità di affidamento dei contratti esclusi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità, disponendo la preventiva pubblicazione di un avviso pubblico sul profilo del committente e sul sito dell’Osservatorio regionale per i contratti aventi importo pari o superiore alla soglia comunitaria e, di norma, anche per i contratti di importo inferiore.
Tutti i soggetti che hanno manifestato interesse sono invitati a presentare offerta. Qualora questi ultimi siano in numero inferiore a quello previsto dall’articolo 27 del d.lgs.163/2006, la stazione appaltante, ove possibile, integra il numero dei soggetti da invitare sino a raggiungere quello minimo previsto dalla disposizione.
 
2. E’ istituito, nell’ambito della direzione generale regionale competente per materia, l’Osservatorio regionale sui contratti pubblici, al fine di contribuire alla massima trasparenza
delle procedure per l’affidamento dei contratti pubblici, nel rispetto delle normative statali e regionali in materia, nonché di quelle sulla sicurezza e sulla tutela del lavoro. La Regione, tramite l’Osservatorio, persegue inoltre l’obiettivo della collaborazione tra i soggetti interessati e la sistematica condivisione delle finalità della presente legge, provvedendo al coordinamento delle iniziative e delle attività relative alla materia dei contratti pubblici.
Tale soggetto assume i connotati di strumento prioritario di monitoraggio e supporto al regolare svolgimento delle procedure di appalto pubblico che consentirà alla Regione di monitorare da un angolo visuale completo lo scenario territoriale nella materia degli appalti.
Promuove tutte le iniziative di formazione e qualificazione, nonché di consulenza, nei confronti dei soggetti coinvolti nelle procedure contrattuali con la finalità di contribuire alla crescita complessiva del sistema toscano degli appalti e costituirà la sede di elaborazione di schemi tipo di capitolati, contratti e altri atti di gara, attraverso i quali ci si propone di semplificare e rendere omogeneo il comportamento delle stazioni appaltanti.
L’Osservatorio è chiamato a svolgere i seguenti compiti:
a) acquisire le informazioni ed i dati utili a consentire la massima trasparenza nei procedimenti di gara e contrattuali posti in essere dalle stazioni appaltanti;
b) garantire, nel rispetto delle normative sulla tutela della riservatezza, la pubblicità degli atti adottati nell’ambito dei procedimenti di cui alla lettera a), assicurandone la diffusione e la disponibilità effettiva, nonché la conoscenza da parte degli enti ed organi pubblici competenti
all’effettuazione dei controlli di cui al capo III della legge regionale di cui trattasi, nonché degli altri soggetti istituzionalmente legittimati all’acquisizione di essi;
c) promuovere la qualità delle procedure di appalto e la qualificazione degli operatori, pubblici e privati, ad esse addetti, attraverso le attività indicate all’articolo 9 della legge regionale.
L’Osservatorio è tenuto con priorità a svolgere le seguenti attività:
a) alla gestione ed all’aggiornamento dell’archivio dei contratti pubblici;
b) alla predisposizione di strumenti informatici per l’acquisizione dei dati di cui alla lettera a);
c) alla elaborazione dei dati acquisiti ed alla conseguente redazione di appositi rapporti statistici sull’andamento e sulle caratteristiche della spesa pubblica per lavori, forniture e servizi, e sui risultati del monitoraggio effettuato;
d) ad evidenziare, sulla base dei dati acquisiti ed elaborati, eventuali scostamenti del costo della manodopera, anche con riferimento al costo desunto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto sottoscritti dalle rappresentanze sindacali comparativamente più rappresentative e dagli accordi territoriali di riferimento, compresi quelli aziendali;
e) all’assolvimento, attraverso il proprio sito informatico, degli obblighi di pubblicità previsti dalla presente legge e dalle norme comunitarie e statali;
f) ad assicurare il necessario supporto informativo agli organi ed enti competenti per l’effettuazione dei compiti di vigilanza e controllo del rispetto delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e degli obblighi assicurativi e contributivi nei confronti dei lavoratori;
g) alla formazione ed all’aggiornamento del prezzario regionale sulla base dei dati acquisiti ed elaborati a tale fine;
h) alla individuazione e diffusione delle buone pratiche delle stazioni appaltanti e degli operatori del settore, ivi comprese quelle relative alla responsabilità sociale delle imprese;
i) alla definizione di standard uniformi per la realizzazione del profilo del committente previsto dal d.lgs. 163/2006 e dall’articolo 31 della legge regionale di cui trattasi, da parte delle stazioni appaltanti;
l) alla promozione degli sportelli di informazione delle stazioni appaltanti, di cui all’articolo 9 del d.lgs.163/2006, ed al relativo supporto tecnico ed amministrativo.
L’archivio dei contratti pubblici contiene:
a) l’anagrafica delle stazioni appaltanti, delle imprese e degli altri soggetti coinvolti nello svolgimento dell’appalto;
b) i dati relativi all’impiego della manodopera ed alla tutela e sicurezza del lavoro;
c) i dati relativi all’intero ciclo dell’appalto, comunicati dalle stazioni appaltanti e quelli acquisiti nell’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 7 di cui alla citata legge regionale sugli appalti;
L’Osservatorio, sulla base delle informazioni pervenute dalle stazioni appaltanti, provvede inoltre alla tenuta di un archivio informatico delle annotazioni relative ai comportamenti delle imprese in sede di partecipazione alle gare e di esecuzione dei contratti pubblici, con particolare riferimento a quelli che costituiscono causa di esclusione.
L’Osservatorio svolge le funzioni di accertamento  in materia di sanzioni amministrative, delle violazioni degli obblighi di cui agli articoli 8 e 10 della legge regionale.
L’Osservatorio, nell’ambito del territorio regionale, assolve inoltre, in via esclusiva, agli adempimenti e ai compiti inerenti la rilevazione e gestione dei dati e delle informazioni, che le stazioni appaltanti sono tenute a comunicare e trasmettere ai sensi della normativa statale e della presente legge, relativamente all’intero ciclo degli appalti di lavori, servizi e forniture.
L’Osservatorio, altresì, elabora atti di indirizzo, da sottoporre all’approvazione della Giunta regionale finalizzati a semplificare, rendere omogenea e mettere in rete le attività delle stazioni appaltanti.
L’Osservatorio, su richiesta delle stazioni appaltanti, può fornire supporto per lo svolgimento dei controlli sul possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati dalle imprese in sede di gara.
L’Osservatorio svolge inoltre attività di studio, ricerca e indagine approfondita su questioni specifiche, su indicazione del Comitato di indirizzo  anche acquisendo dati e informazioni ulteriori rispetto a quelli ordinariamente in suo possesso.
Il predetto Comitato di indirizzo ha funzioni consultive e di proposta ed esprime in particolare indirizzi, pareri e proposte per la programmazione delle attività dell’Osservatorio.
In particolare l’Osservatorio, secondo quelli che costituiscono gli strumenti informatici per l’acquisizione dei dati e definisce le modalità per la loro trasmissione, secondo criteri di semplificazione degli adempimenti e di razionalizzazione dei flussi informativi, collabora con la sezione centrale dell’Osservatorio dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici previsto dall’articolo 7 del d.lgs. 163/2006, per lo svolgimento dei compiti ad esso specificamente attribuiti quale sezione regionale.
Su richiesta della predetta sezione centrale dell’Osservatorio dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, collabora altresì alla determinazione dei costi standardizzati per tipo di lavoro, servizio e fornitura in relazione al territorio regionale.
L’Osservatorio collabora con l’Autorità di vigilanza di cui all’articolo 6 del d.lgs. 163/2006, gestendo attività da essa delegate nell’ambito dei processi di controllo, vigilanza e ispezione.
Le stazioni appaltanti inviano all’Osservatorio le informazioni e i dati utili e rilevanti per lo svolgimento dei compiti di cui all’articolo 5 della legge regionale di cui trattasi, come definiti dal regolamento di attuazione nel rispetto dei principi di economicità e proporzionalità.
Al fine di favorire la qualificazione delle stazioni appaltanti, di migliorare la qualità delle procedure di affidamento e della gestione dei contratti pubblici, nonché di standardizzare i relativi adempimenti, l’Osservatorio provvede, altresì,:
a) ad elaborare, in collaborazione con i soggetti interessati, capitolati per specifiche tipologie di appalto da sottoporre all’approvazione della Giunta regionale;
b) ad elaborare per le stazioni appaltanti ed in collaborazione con le stesse, linee guida, schemi di bandi e di documenti di gara, e altri strumenti finalizzati a semplificare e uniformare le procedure per l’affidamento e la gestione degli appalti;
c) ad assicurare il necessario supporto agli operatori pubblici, attraverso consulenze e pareri in merito alle procedure ed alla gestione dei contratti disciplinati dalla presente legge, anche al fine di garantire il rispetto delle norme sulla sicurezza e la tutela della regolarità del lavoro;
d) a promuovere e coordinare, anche mediante la diffusione delle buone pratiche, ogni iniziativa utile ai fini della formazione e dell’aggiornamento professionale degli operatori della materia, con particolare riferimento al profilo della sicurezza e della tutela dei lavoratori;
e) a promuovere progetti tesi a ridurre, aggregare e qualificare le amministrazioni aggiudicatrici;
f) a diffondere la conoscenza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici di strumenti innovativi di finanziamento degli investimenti;
g) a promuovere iniziative utili al rispetto dei termini di pagamento dei corrispettivi contrattuali, a garanzia della regolare esecuzione dei contratti pubblici e di un corretto rapporto tra la committenza pubblica ed il sistema economico.
Viene inoltre disposta dalla legge regionale Toscana sugli appalti tutta la trama degli adempimenti connessi alla pubblicità degli atti tenuto conto del collegamento con quanto previsto dal codice dei contratti pubblici per i lavori, i servizi e le forniture.
La Regione provvede inoltre, avvalendosi dell’Osservatorio, alla elaborazione di un prezzario di riferimento – approvato con deliberazione della Giunta regionale ed aggiornato con periodicità annuale – , per i lavori, i servizi e le forniture, per le stazioni appaltanti (le quali hanno da fornire delle motivazioni qualora non intendano farne utilizzo)  ed a supporto degli operatori e della qualificazione dell’intero sistema che dovrebbe costituire la base di riferimento per la elaborazione dei capitolati e per la definizione degli importi posti a base di appalto, nonché per le valutazioni relative all’anomalia delle offerte.
Con riferimento agli affidamenti di lavori pubblici, il prezzario regionale tiene luogo degli elenchi prezzi del genio civile, di cui all’articolo 89, comma 2, del d.lgs.163/2006.
Il prezzario evidenzia i costi unitari utili al calcolo dell’incidenza del costo della manodopera, risultante dai CCNL di comparto sottoscritti dalle rappresentanze sindacali comparativamente più rappresentative e dagli accordi territoriali di riferimento, e comprensivo degli oneri assicurativi e previdenziali ed ogni altro onere connesso. Evidenzia inoltre i costi per la sicurezza e degli oneri socio ambientali.
 
3. Le stazioni appaltanti valutano l’offerta, ai fini della aggiudicazione, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’articolo 83 del d.lgs. 163/2006 ed all’articolo 36 della presente legge, tenuto anche conto delle valutazioni da effettuarsi in connessione con l’oggetto del contratto, sulla base di criteri indicati nel bando di gara anche in base ai seguenti elementi:
a) misure aggiuntive o migliorative per la sicurezza e la salute dei lavoratori oggettivamente valutabili e verificabili, nel caso di contratti di lavori e di servizi;
b) requisiti di sicurezza connessi all’uso del bene, nel caso di contratti di fornitura.
Nella determinazione dell’importo a base di gara per l’esecuzione dell’opera o del servizio, le stazioni
appaltanti tengono conto, oltre che dei costi di gestione e dell’utile di impresa, dell’incidenza dei costi della sicurezza e dei costi della manodopera, che non può collocarsi al di sotto dei costi risultanti dai CCNL di comparto sottoscritti dalle rappresentanze sindacali comparativamente più rappresentative e dagli accordi integrativi territoriali, comprensivi degli oneri connessi.
Nel caso in cui  l’offerta risultata provvisoriamente aggiudicataria non sia soggetta alla valutazione di anomalia di cui agli articoli 86 e seguenti del d.lgs.163/2006, le stazioni appaltanti valutano comunque la congruità dell’incidenza dei costi della manodopera nonché, per gli appalti di servizi, di quelli della sicurezza. Qualora tali costi risultino non congrui le stazioni appaltanti non procedono all’aggiudicazione definitiva.
Le stazioni appaltanti procedono alla verifica dell’idoneità tecnico professionale di cui all’articolo 7, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626  riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, ed all’articolo 3, comma 8, lettera a) del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili, prima dell’aggiudicazione definitiva. A tale fine, sentiti i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di cui all’articolo 18 del d.lgs. 626/1994, provvedono a controllare il rispetto da parte dell’impresa dei seguenti adempimenti:
a) la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e) del d.lgs. 626/1994;
b) la nomina del medico competente di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d) del d.lgs. 626/1994, nei casi previsti dall’articolo 16 del decreto stesso;
c) la redazione del documento di valutazione dei rischi ai sensi dell’articolo 4 del d.lgs. 626/1994;
d) adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute, ai sensi dell’articolo 22 del d.lgs. 626/1994.
Inoltre la stazione appaltante procede all’aggiudicazione definitiva solo dopo aver verificato, mediante l’acquisizione del documento unico di regolarità contributiva, la regolarità contributiva ed assicurativa dell’impresa risultata provvisoriamente aggiudicataria riferita alla data di presentazione dell’offerta.
La stazione appaltante procede ai pagamenti solo a seguito di apposita verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell’impresa appaltatrice e degli eventuali subappaltatori.
La stazione appaltante segnala alla Direzione provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate.
Negli appalti di lavori, la Regione, al fine di garantire che il DURC sia comprensivo della verifica della congruità dell’incidenza della manodopera relativamente al cantiere interessato dai lavori, stipula accordi con le casse edili di emanazione dei CCNL sottoscritti dai sindacati comparativamente più rappresentativi e gli enti previdenziali e assicurativi.
La stazione appaltante, in caso di ritardo, debitamente accertato, nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nella esecuzione dell’appalto, invita l’impresa a provvedervi entro i quindici giorni successivi. Qualora l’impresa non provveda nel termine assegnato, la stazione appaltante effettua il pagamento diretto delle retribuzioni arretrate ai lavoratori, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’impresa appaltatrice per l’esecuzione del contratto oppure, in assenza, dalla cauzione prestata.
Nelle ipotesi di subappalto resta ferma, ai sensi dell’articolo 118, comma 6 del d.lgs.163/2006, la responsabilità solidale dell’impresa appaltatrice in ordine al regolare pagamento delle retribuzioni ai dipendenti dell’impresa subappaltatrice.
La disposizione di cui al comma 3 si applica anche al pagamento delle retribuzioni dei lavoratori impiegati nella esecuzione di sub-contratti stipulati per l’esecuzione dell’appalto e comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell’articolo 118, comma 11 del d.lgs. 163/2006.
 
a. Nei capitolati speciali di appalto, fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, sono previste le cause di risoluzione del contratto, quali:
a) la mancata sostituzione dei responsabili del servizio prevenzione e medico competente, nel caso di venir meno degli stessi nel corso dell’esecuzione del contratto;
b) le gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali, e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell’esecuzione dell’appalto;
c) le gravi violazioni delle prescrizioni contenute nei piani di sicurezza e, nel caso di presenza di più imprese nel cantiere, la mancata cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro ed il mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi;
d) l’impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l’impresa non provveda all’immediata regolarizzazione;
e) la violazione dell’obbligo di informazione su qualsiasi atto di intimidazione commesso nei confronti  dell’appaltataria, nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.
Il direttore dei lavori, il coordinatore in fase di esecuzione, nonché gli organi competenti all’effettuazione dei controlli segnalano i relativi esiti alle stazioni appaltanti ai fini dell’accertamento delle cause di risoluzione del contratto. La stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, previa diffida ed instaurazione di contraddittorio con l’impresa, nei modi ed entro i termini previsti dal regolamento di attuazione.
 
b. Le stazioni appaltanti verificano costantemente, anche secondo modalità definite dalla Giunta regionale in apposite linee guida  che il subappalto sia svolto nel rispetto di tutte le limitazioni e dei vincoli stabiliti dall’articolo 118 del d.lgs. 163/2006. I bandi di gara prevedono espressamente il divieto di subappalto in favore delle imprese che hanno presentato offerta in sede di gara.
Gli oneri relativi alla sicurezza non sono soggetti a riduzione in sede di subappalto; a tale fine, essi devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto.
Sugli importi previsti dal contratto di subappalto è effettuata la verifica dell’incidenza dei costi della manodopera. Il subappaltatore è soggetto altresì alla verifica di idoneità tecnico professionale prevista dall’articolo 16.
Nei contratti di servizi e forniture con posa in opera il subappaltatore:
a) deve predisporre un documento integrativo del documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 16, comma 1, lettera c) presentato dall’appaltatore sulle prestazioni oggetto di subappalto;
b) è tenuto ad osservare gli obblighi di informazione, formazione e collaborazione in materia di sicurezza e regolarità del lavoro previsti dalla normativa vigente.
 
c. La redazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 12 del d.lgs 494/1996 è obbligatoriaper tutti i contratti di lavori rientranti nel campo diapplicazione del medesimo decreto legislativo, qualorasi evidenzino una o più categorie di lavori scorporabili.
Il progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, è accompagnato da un equivalente livello di definizione con riferimento alla pianificazione della sicurezza, comprensivo della stima degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, che rientrano nell’importo a base della gara conseguente.
Nei casi in cui il direttore dei lavori nominato internamente non sia in condizione di svolgere adeguatamente le funzioni di coordinatore per l’esecuzione dei lavori ai sensi dell’articolo 5 del d.lgs. 494/1996, le stazioni appaltanti hanno facoltà di nominare un direttore operativo ai sensi dell’articolo 127 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, avente i requisiti necessari per l’esercizio delle relative funzioni. Restano comunque ferme in tale ipotesi le responsabilità di coordinamento, direzione e controllo proprie della figura del direttore dei lavori ai sensi dell’articolo 130 del d.lgs. 163/2006 e delle relative di attuazione, come ulteriormente specificate dal regolamento di cui all’articolo 66, comma 1, lettera b della legge regionale di cui trattasi.
Il direttore dei lavori procede all’emissione degli stati di avanzamento dei lavori esclusivamente dopo avere verificato il rispetto da parte delle imprese esecutrici delle disposizioni e delle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento. Nei casi in cui è nominato un direttore operativo, il direttore dei lavori provvede dopo avere acquisito un’apposita dichiarazione in tal senso da parte di quest’ultimo.
La legge regionale prevede inoltre che nei lavori di importo superiore ad euro 5 milioni le stazioni appaltanti, anche in forma associata, mediante convenzioni con gli organismi paritetici di cui all’articolo 20 del d.lgs. 626/1994, assicurano la presenza in cantiere di un tutor con funzioni di assistenza formativa ai lavoratori ed alle imprese per la progettazione della sicurezza, il quale svolge inoltre attività di supporto alle funzioni del responsabile dei lavori e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori di cui al d.lgs. 494/1996.
Il direttore dei lavori, anche per il tramite del coordinatore per l’esecuzione dei lavori, raccoglie e conserva le seguenti informazioni relative al cantiere:
a) i nominativi delle ditte e dell’organico impegnato nel cantiere;
b) i nominativi dei soggetti preposti alla prevenzione aziendale;
c) copia delle segnalazioni degli infortuni avvenuti nel cantiere;
d) copia del piano di sicurezza e coordinamento, del fascicolo e dei piani operativi di sicurezza di cui al d.lgs. 494/1996 e delle relative integrazioni e adeguamenti;
e) copia dei verbali delle riunioni di coordinamento e delle prescrizioni del coordinatore per l’esecuzione dei lavori di cui al d.lgs. 494/1996.
Per i lavori di importo superiore ad euro 1.500.000,00 le stazioni appaltanti procedono, prima dell’inizio dei lavori, all’effettuazione di appositi incontri, cui possono partecipare anche le Asl, con i competenti organi di vigilanza, finalizzati all’illustrazione caratteristiche dell’opera e del sistema di gestione della sicurezza attivato, anche con il coinvolgimento dei RLS. Analoghi incontri possono essere svolti durante il corso dei lavori al fine di verificare il permanere delle condizioni di sicurezza e di tutela dei lavoratori nei cantieri.
Le imprese affidatarie sono tenute ad adottare efficaci sistemi di rilevazione per rendere documentabili in tempo reale le presenze di tutti i lavoratori presenti a qualunque titolo nei cantieri, nonché a produrre o detenere presso il cantiere la documentazione idonea a dimostrare la regolarità dei rapporti di lavoro intercorrenti con i lavoratori stessi, secondo modalità individuate dal regolamento di attuazione della legge regionale di cui trattasi.
Altresì,  l’appaltatore è tenuto a svolgere momenti formativi mirati al singolo intervento oggetto dell’appalto ed alle specifiche problematiche sulla sicurezza emerse anche in occasione degli incontri di cui al comma 2.
L’appaltatore assicura che interventi di formazione idonea e sufficiente siano estesi altresì ad ogni soggetto che, a qualunque titolo, anche di lavoro autonomo, si trovi ad operare nel cantiere.
Gli interventi formativi prevedono un modulo informativo di ingresso per tutti i lavoratori operanti in cantiere, elaborato con tecniche di comprensione adeguate al superamento di eventuali barriere linguistiche, da implementare in coincidenza di eventuali e significative
variazioni del ciclo produttivo.
d. I capitolati speciali prevedono l’obbligo dell’impresa appaltatrice di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.
La violazione di tale obbligo costituisce causa di risoluzione del contratto.
Nel caso di contratti di servizi e di fornitura con posa in opera il capitolato speciale di appalto prevede:
a) l’indizione, da parte della stazione appaltante, prima dell’avvio dell’esecuzione del contratto, di una riunione di coordinamento con la ditta interessata al fine di fornire dettagliate informazioni sui rischi esistenti nell’ambiente in cui la ditta appaltatrice è destinata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all’attività svolta;
b) l’obbligo per l’impresa aggiudicataria di informare e di formare adeguatamente il proprio personale circa i rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui è destinata ad operare, rilevabili dal documento di valutazione dei rischi e di comunicare alla stazione appaltante i rischi specifici derivanti dalla sua attività che verranno introdotti nell’ambiente stesso.
Nell’ambito del potenziamento e coordinamento delle attività di controllo la Giunta regionale, sentito il Comitato regionale di coordinamento istituito ai sensi dell’articolo 27 del d.lgs. 626/1994, allargato ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali ed imprenditoriali, impartisce alle AUSL apposite direttive volte al potenziamento delle attività di controllo in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, definendo priorità, linee e settori di intervento.
La Giunta regionale valuta la consistenza degli organici del personale di vigilanza ed ispezione presente in ciascuna azienda ed autorizza eventuali nuove assunzioni a tempo indeterminato.
Al fine di potenziare la vigilanza integrata e congiunta, la Giunta regionale promuove apposite intese con gli organi statali competenti per l’effettuazione dei controlli sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, relativamente agli appalti pubblici e privati, finalizzati anche alla verifica del rispetto degli obblighi assicurativi, previdenziali e contributivi.
La Giunta regionale promuove inoltre apposite intese con gli enti locali ed i relativi organismi rappresentativi per l’utilizzazione, ai fini del supporto alle attività di controllo previste dal presente articolo, del personale di polizia comunale e provinciale.
La Regione, al fine di sviluppare strategie comuni atte anche a valorizzare quanto già elaborato in sede regionale per la crescita della cultura della legalità del lavoro e per la tutela del lavoro e della sicurezza dei lavoratori, promuove un apposito patto per la diffusione delle buone pratiche sperimentate in materia, mediante intese ed accordi con gli enti locali, le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e le organizzazioni imprenditoriali, anche tramite gli organismi paritetici.
La Regione e le stazioni appaltanti, nel caso di lavori di particolare complessità tecnica o rilevanza economica, ed in ogni caso per lavori di importo superiore ad euro 5 milioni, promuovono la sottoscrizione di specifici protocolli tra le stazioni appaltanti stesse, le imprese appaltatrici, le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e le organizzazioni imprenditoriali, finalizzati alla realizzazione di ulteriori misure di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, nonché a migliorare la qualità dell’organizzazione del lavoro.
Gabriele Gentilini
ottobre 2007
 

Gentilini Gabriele

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