Legge bilancio 2024: modifiche disciplina delle donazioni

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Secondo lo schema di legge di bilancio per il 2024, vengono riscritti alcuni articoli del codice civile, anche in relazione alla disciplina delle donazioni.
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Indice

1. Donazioni e nuova disciplina nella legge di bilancio


Come si legge su italiaoggi.it, nella disciplina delle successioni, il codice civile accorda ai “legittimari” (coniuge, figli e ascendenti del defunto), una quota dell’eredità.
In relazione al calcolo di questa quota, si conteggiano sia i beni lasciati dal defunto, sia i beni che lo stesso ha donato.
Se, al momento dell’apertura della successione, i legittimari si ritrovano completamente o parzialmente senza alcunché, perché il defunto, in vita, ha fatto donazioni, possono fare due tipi di cause.
La riduzione, che rende inefficaci le donazioni e quella di restituzione, con la quale il legittimario insoddisfatto chiede la restituzione del bene donato al proprietario attuale (ad esempio il terzo acquirente dal donatario).
Nell’attuale situazione, l’acquirente di un bene donato rischia per vent’anni dalla donazione.
La questione c’è anche per le ipoteche e gravami sui beni donati, perché i beni restituiti al legittimario vittorioso ritornano puliti dalle ipoteche, che restano se la riduzione è chiesta dopo vent’anni anni dalla donazione e, in questo caso il donatario deve indennizzare i legittimari del minore valore, purché la domanda sia proposta entro dieci anni dalla morte.
In conseguenza di questo, acquistare o accettare in garanzia beni donati è rischioso e vendere o ipotecarli è molto complicato.


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2. L’articolo 563 del codice civile (Azione contro gli aventi causa dai donatari soggetti a riduzione)


L’articolo 563 del codice civile, rubricato “Azione contro gli aventi causa dai donatari soggetti a riduzione”, recita:
Se i donatari contro i quali è stata pronunziata la riduzione hanno alienato a terzi gli immobili donati e non sono trascorsi venti anni dalla trascrizione della donazione, il legittimario, premessa l’escussione dei beni del donatario, può chiedere ai successivi acquirenti, nel modo e nell’ordine in cui si potrebbe chiederla ai donatari medesimi, la restituzione degli immobili.
L’azione per ottenere la restituzione deve proporsi secondo l’ordine di data delle alienazioni, cominciando dall’ultima.
Contro i terzi acquirenti può anche essere richiesta, entro il termine di cui al primo comma, la restituzione dei beni mobili, oggetto della donazione, salvi gli effetti del possesso di buona fede.
Il terzo acquirente può liberarsi dall’obbligo di restituire in natura le cose donate pagando l’equivalente in danaro.
Salvo il disposto del numero 8) dell’articolo 2652, il decorso del termine di cui al primo comma e di quello di cui all’articolo 561, primo comma, è sospeso nei confronti del coniuge e dei parenti in linea retta del donante che abbiano notificato e trascritto, nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa, un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione. Il diritto dell’opponente è personale e rinunziabile. L’opposizione perde effetto se non è rinnovata prima che siano trascorsi venti anni dalla sua trascrizione.
La proposta del Governo riscrive l’articolo 563 del codice civile e cancella la norma sulle restituzioni a carico degli acquirenti.
Nella possibile versione modificata, fatta salva la norma sulla trascrizione della domanda, la riduzione della donazione non pregiudicherà i terzi ai quali il donatario ha alienato a titolo oneroso, non a titolo gratuito, i beni donati.
Il donatario dovrà compensare in denaro i legittimari sino alla concorrenza del valore della quota loro riservata.

3. I prossimi passi


In relazione alle modifiche proposte, ipoteche e pesi su beni donati (immobili e mobili) restituiti al legittimario, vittorioso nell’azione di riduzione, resteranno efficaci.
Anche in questo caso si ha una monetizzazione.
Il donatario dovrà essere obbligato a compensare in denaro i legittimari del conseguente minore valore dei beni nei limiti della quota di legittima, salva la norma sulla trascrizione della domanda.
La bozza di legge di bilancio 2024 ritocca anche le regole sugli effetti della trascrizione delle domande di riduzione delle donazioni.
Viene precisato che la sentenza, che accorda la riduzione, non pregiudicherà i diritti dei terzi se acquistati in base a un atto trascritto o iscritto prima della domanda, purché l’acquisto sia stato a titolo oneroso.
Le regole modificate, se diventeranno legge, verranno applicate alle successioni aperte dopo l’entrata in vigore della legge di bilancio 2024.
In relazione alle successioni aperte prima, ai legittimari interessati all’azione per la restituzione, verrà fissato un termine di sei mesi con la finalità di notificare e trascrivere un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione.
Se non verrà fatto, dopo sei mesi, verranno applicate alle successioni le norme modificate.

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Dott.ssa Concas Alessandra

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