Le vicende dell’assegno di mantenimento quando si forma una famiglia con un altro partner

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Quando qualcuno si separa e in un momento successivo decide di avere una relazione con un altro partner e anche un altro bambino, a parte le “fatiche” legate al nascituro, dal lato economico potrebbe andare bene.

A questo proposito, si deve dire che la legge e la giurisprudenza consentono di chiedere al giudice di tenere conto del fatto che adesso i bambini da accudire, avendone uno dal precedente matrimonio, saranno due, di conseguenza si potrebbe abbassare la somma che era stata prevista per il mantenimento dell’altro figlio, il quale adesso dovrà essere seguito con le spese relative alla scuola, gli sport, gli hobby.

Però a determinate condizioni. Delle quali si parlerà in questa sede.

In che cosa consiste l’assegno di mantenimento

L’assegno di mantenimento consiste in un versamento periodico di una somma di denaro da parte di uno dei coniugi all’altro oppure, se ci siano, ai figli, al fine di adempiere all’obbligo di assistenza materiale.

L’obbligo di assistenza materiale nasce con il vincolo del matrimonio ma non finisce con la separazione dei coniugi.

L’obbligo che si ha di assistere il coniuge che non ha dei redditi adeguati consiste nel corrispondere una determinata somma o voci di spesa, come ad esempio, affitto o spese condominiali, osservando una cadenza di solito mensile oppure con una periodicità stabilita dal giudice o dai coniugi stessi se sono d’accordo.

La legge, allo stesso modo, prevede che se si dovessero avere dei figli, si abbia anche l’obbligo di contribuire con l’altro coniuge al mantenimento dei figli nati nel matrimonio.

Il legislatore dispone che ognuno dei genitori sia obbligato al mantenimento dei figli, in misura proporzionale all’ammontare del suo reddito.

In presenza di separazione, il giudice dispone che venga corrisposto in modo obbligatorio un assegno di mantenimento, tenendo in considerazione determinati presupposti, che verranno di seguito elencati.

Le attuali esigenze del figlio

Il tenore di vita tenuto dal minore quando convive con entrambi i genitori

La permanenza presso ognuno dei genitori

La situazione del reddito dei genitori

Il valore economico dei compiti domestici e di attenzione che assume ogni genitore.

L’affidamento condiviso

Con la legge 54/2006, che ha introdotto l’affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, non è stato abolito l’obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento, considerando le esigenze di vita e del contesto sociale e familiare al quale appartengono.

Prima della riforma del 2006 l’affidamento congiunto era ammesso espressamente dall’articolo 6 della legge sul divorzio (n. 898/1970).

In modo analogo, l’affidamento condiviso introdotto con la legge n. 54/2006 mira a suddividere in modo equilibrato le responsabilità specifiche e la permanenza presso ognuno dei genitori, mantenendo inalterata la genitorialità di entrambi e tutelando la relazione genitoriale con i figli.

In relazione alla determinazione dell’assegno, è previsto che i coniugi si possano accordare in modo libero sulla sua somma e, se necessario, è il giudice a fissare la misura dell’assegno stesso, che uno dei genitori dovrà versare all’altro, valutando la capacità economica e considerando la consistenza complessiva del patrimonio.

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Le modalità di mantenimento dei figli

Il Decreto Legislativo 154/2013, ribadisce l’obbligo dei genitori di mantenere i figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la capacità di lavoro professionale o casalingo.

Se il coniuge obbligato è inadempiente, il Presidente del Tribunale può ordinare che parte dei suoi redditi vengano versati all’altro genitore a favore dei figli.

Se il genitore dovesse continuare a non pagare o si rifiuti, commette un reato (art. 570 e 570-bis c.p.).

Nonostante questo, il diritto dei figli a ricevere l’assegno di mantenimento può essere modificato, o per meglio dire, il valore dell’assegno stesso può essere modificato su domanda del coniuge che deve pagare e questo deve essere disposto dal giudice.

La legge prevede che è sempre possibile chiedere al tribunale la revisione dell’assegno di mantenimento se ci dovesse essere un comprovato e oggettivo cambiamento della situazione economica del genitore che è deve versare l’assegno.

La legge prevede due ipotesi:

Ci sia stato un notevole incremento dei redditi di uno dei coniugi, ad esempio, perché risulta essere erede di un cospicuo patrimonio.

A esempio, un padre che ha sempre versato l’assegno in misura superiore alla madre ma dopo un po’ di tempo la donna riceve una ingente eredità.

In presenza di simili circostanze, l’obbligo di mantenimento economico dei figli dovrà ricadere in modo maggiore sulle tasche della madre.

Ci sia stato un deterioramento della situazione economica di uno dei coniugi.

Ad esempio, la perdita del lavoro, il fallimento della società amministrata, e simili.

Un padre che ha sempre versato l’assegno di mantenimento dei figli ma dopo un po’ va in cassa integrazione oppure l’azienda nella quale dichiara fallimento o viene licenziato.

La giurisprudenza ha valutato anche altre ipotesi che si potrebbero verificare nei confronti di una persona.

Ad esempio, la creazione di un’altra famiglia con un altro partner.

La posizione della Suprema Corte di Cassazione

La Suprema Corte di Cassazione, è stata molto esplicita, sostenendo che avere dei figli con un altro partner legittima la domanda rivolta a diminuire l’assegno di mantenimento

(Cass. ord. n. 14175/2016 del 12.07.2016).

Un genitore, dopo la separazione dalla moglie, aveva ricostruito la sua vita non esclusivamente con un’altra compagna, ma avendo da lei due gemelli.

La Corte di Cassazione ha stabilito, senza dare adito a fraintendimenti, che la libertà di formare un’altra famiglia, dopo la separazione o il divorzio, è un diritto fondamentale tutelato dalla Costituzione.

Se un soggetto si crea un’altra famiglia, non obbligatoriamente contraendo altre nozze, può essere un’unione civile o una convivenza di fatto, mettendo alla luce altri figli, è naturale che le sue spese aumentino.

In presenza di simili circostanze, visto che il diritto a creare una famiglia è tutelato dalla Costituzione (art. 29), lo stesso soggetto potrà chiedere al Tribunale competente la modifica al ribasso dell’assegno di mantenimento da erogare ai figli di primo letto.

La domanda di revisione non può significare domanda di azzeramento.

Anche quello dei figli ad essere educati e mantenuti dal genitore divorziato, è un diritto che sancisce la Costituzione, nonostante lo stesso abbia creato un altro nucleo familiare.

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Dott.ssa Concas Alessandra

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