Le unioni tra persone dello stesso sesso: i requisiti e le condizioni

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L’unione civile è il legame tra due persone maggiorenni dello stesso sesso che non si applica alle coppie eterosessuali.

Con l’unione civile si dà la possibilità a chi è omosessuale di formare una famiglia a quella fondata sul matrimonio, perché le differenze tra unione civile e matrimonio sono poche.

L’unione civile si formalizza in Comune, davanti all’ufficiale di stato civile, l’atto viene poi registrato nell’archivio dello stato civile.

A chi chiede quali persone possono formare un’unione civile, in questo articolo si cercherà di fornire alcune importanti indicazioni.

Indice:

  1. La legge che regola le unioni civili
  2. Le persone che possono formare un’unione civile
  3. Le condizioni per stipulare un’unione civile
  4. Le modalità per stipulare un’unione civile

1. La legge che regola le unioni civili

Le unioni civili sono state istituite dalla legge n. 76/2016 in vigore da giugno 2016.

Regola i presupposti e le modalità della sua costituzione, i diritti e i doveri delle parti, il loro regime patrimoniale, lo scioglimento del vincolo e le conseguenze della morte di una delle parti.

L’unione civile è anche una “formazione sociale” riconosciuta all’articolo 2 della Costituzione.

2. Le persone che possono formare un’unione civile

L’unione civile può essere composta esclusivamente da persone dello stesso sesso e mai da sesso diverso.

Un uomo e una donna possono decidere di realizzare una convivenza di fatto o una famiglia fondata sul matrimonio.                                       

Due uomini o due donne possono scegliere esclusivamente tra convivenza di fatto e unione civile, però non si potranno mai sposare.

L’unione civile può essere realizzata esclusivamente da persone maggiorenni.

Non è possibile un’unione civile tra un maggiorenne e un minorenne.

Le persone che contraggono una unione civile sono chiamati “parti dell’unione civile” , non  “marito” e “moglie” o “coniugi”.

Due uomini o due donne possono scegliere di:

  • Legarsi tra loro in un’unione civile secondo le regole previste dalla legge, costituendo un vincolo che può essere assimilato a quello del matrimonio.
  • Instaurare quella che la legge definisce come convivenza di fatto registrata all’anagrafe, dando alla convivenza un carattere stabile e ufficiale.
  • Convivere senza formalizzare il loro legame, in simili casi non si crea nessun vincolo tra le parti, non si applica né la disciplina delle unioni civili né quella sulla convivenza di fatto.

3. Le condizioni per stipulare un’unione civile

Le condizioni per realizzare una unione civile sono le seguenti:

  • Maggiore età
  • Stesso Sesso
  • Libertà di stato, non deve esistere un precedente matrimonio o unione civile;
  • Capacità d’intendere e di volere, le parti non devono essere interdettere.
  • Assenza di rapporti di parentela;
  • Assenza di condanne.

Rapporti di parentela, affinità e adozione

Non possono costituire l’unione civile i soggetti legati dai seguenti rapporti:

  • Gli ascendenti e i discendenti in linea retta
  • I fratelli e le sorelle germani, consanguinei o uterini
  • Lo zi e il nipote e la zia e la nipote
  • Gli affini in linea retta, il divieto sussiste anche quando l’affinità deriva da matrimonio   dichiarato nullo o sciolto o per il quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili
  • Gli affini in linea collaterale in secondo grado
  • L’adottante, l’adottato e i suoi discendenti
  • I figli adottivi della stessa persona
  • L’adottato e i figli dell’adottante
  • L’adottato e il coniuge dell’adottante, l’adottante e il coniuge dell’adottato.

Condanne 

La persona condannata in via definitiva per omicidio consumato o tentato nei confronti di un soggetto coniugato o unito civilmente con una persona non può costituire una unione civile con questa persona.

Se è stato disposto esclusivamente rinvio a giudizio o sentenza di condanna di primo o secondo grado oppure una misura cautelare, la procedura per la costituzione dell’unione civile è sospesa sino a quando non viene pronunciata sentenza di proscioglimento.

4. Le modalità per stipulare un’unione civile

La richiesta di costituzione dell’unione civile è presentata all’ufficio dello stato civile del Comune scelto dalle parti.

Chi richiede la costituzione dell’unione civile deve dichiarare:

  • Nome e cognome
  • Data e luogo di nascita
  • Cittadinanza e luogo di residenza delle parti dell’unione civile
  • Insussistenza delle cause impeditive alla costituzione dell’unione.

Sono informazioni che possono essere oggetto anche di dichiarazioni sostitutive.

La richiesta può essere presentata anche da una persona incaricata dalle parti con una procura speciale che risulti da scrittura privata.

Una volta ricevuta la richiesta, l’ufficiale dello stato civile deve compilare un verbale nel quale, indica l’identità delle persone comparse, la richiesta fatta, le dichiarazioni delle parti o di chi le rappresenta, e lo sottoscrive insieme ai richiedenti.

Decorsi 30 giorni dal giorno della presentazione del verbale di richiesta di costituzione o da data antecedente se le verifiche sono completate prima e l’ufficiale dello stato civile ne ha dato obbligatoria comunicazione ai richiedenti, le parti si possono presentare per costituire l’unione civile.

Le stesse parti devono comparire personalmente davanti all’ufficiale di stato civile nel giorno scelto.

La costituzione deve avvenire entro 180 giorni successivi al termine o alla comunicazione del completamento delle verifiche.

Una volta che sono trascorsi i termini, la richiesta delle parti e le verifiche dell’ufficiale dello stato civile si considerano come non avvenute.

Alla presenza di due testimoni, le parti rendono personalmente e congiuntamente la dichiarazione di voler costituire unione civile all’ufficiale dello stato civile del comune dove è stata presentata la richiesta.

Nella dichiarazione possono stabilire di assumere, per la durata dell’unione, un cognome comune scegliendolo tra i loro stessi cognomi.

La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all’ufficiale di stato civile.

L’ufficiale dello stato civile, una volta ricevuta la dichiarazione iscrive l’atto di costituzione dell’unione civile nel registro delle unioni civili e registra gli atti di unione civile nell’archivio dello stato civile.

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