Lilla Laperuta
Con la sentenza n. 20323 del 20 novembre 2012, la Corte di cassazione ha stabilito la competenza del giudice ordinario nella materia risarcimento del danno per il mancato adeguamento delle norme tributarie italiane a quelle europee, anche se l’istanza è collegata alla causa nata sul rifiuto del rimborso Irpef. Con domanda di risarcimento del danno, precisano le Sezioni Unite, viene fatto valere un diritto soggettivo, da ricondurre allo schema della responsabilità per inadempimento dell’obbligazione ex lege dello Stato italiano, di natura indennitaria, inquadrabile nell’area della responsabilità contrattuale, materia sulla quale è radicata la competenza del giudice ordinario.
Gli ermellini ricordano, inoltre, l’orientamento della Consulta, secondo cui la giurisdizione tributaria è imprescindibilmente collegata alla natura del rapporto tributario e che l’attribuzione alla giurisdizione tributaria di controversie non aventi natura tributaria comporta la violazione del divieto costituzionale di istituire giudici speciali sancito all’art. 102 Cost. Tale illegittima attribuzione può derivare, direttamente, da una espressa disposizione legislativa che ampli la giurisdizione tributaria a materie non tributarie ovvero, indirettamente, dall’erronea qualificazione di ‘tributaria” data dal legislatore (o dall’interprete) ad una particolare materia.
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