Le sanzioni amministrative previste dal Codice della strada e il sistema dei rimedi esperibili

Ettore Bruno 30/09/19
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  1. Premessa

Ricorre un’ipotesi di illecito amministrativo tutte le volte in cui una condotta, vietata dalla legge, è perseguita, nei casi di trasgressione al divieto imposto, con sanzioni di natura amministrativa, prevalentemente di natura pecuniaria. Occorre preliminarmente osservare, inoltre, che il sistema sanzionatorio amministrativo stradale sottosta, di regola, alla disciplina generale in tema di illeciti amministrativi, fatte salve le modifiche e le deroghe previste dalle norme del Codice della strada; in altre parole, in mancanza di diversa previsione si applica la disciplina generale prevista dalla legge n. 689 del 24 novembre 1981, espressamente richiamata, peraltro, dallo stesso Codice[i].

2. Le sanzioni amministrative, principali e accessorie, irrogate dal Codice della strada: generalità

Le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dal Codice della strada sono spesso accompagnate da sanzioni amministrative accessorie, (tale giustapposizione vale anche con riferimento alle sanzioni penali previste dal predetto codice, spesso affiancate, appunto, da sanzioni accessorie).

Le prime consistono nel pagamento di una somma di denaro, variabile tra un minimo e un massimo edittale e graduate, in genere, in rapporto alla gravità della violazione commessa[ii], con la previsione, in favore del trasgressore, del beneficio del c.d. pagamento in misura ridotta[iii], coincidente col pagamento di un ammontare ragguagliato alla misura indicata nel minimo edittale e indipendentemente dal fatto che siano o no previste sanzioni accessorie. Si è ammessi al beneficio in parola, tuttavia, purché ricorrano determinate condizioni: anzitutto, che esso non venga espressamente escluso dalle norme del codice stesso[iv]; si richiede, inoltre, l’ulteriore requisito del pagamento della sanzione entro un dato termine (sessanta giorni) dalla contestazione della violazione (al trasgressore presente) o dalla sua notificazione (nelle fattispecie concrete in cui la contestazione immediata non sia risultata possibile). E’ prevista, infine, una ulteriore decurtazione del trenta per cento rispetto al minimo edittale qualora il pagamento venga effettuato entro il termine breve di cinque giorni, decorrente da quello della contestazione o notificazione.

Le sanzioni principali di carattere pecuniario risultano spesso affiancate, come già accennato, da sanzioni accessorie, la cui finalità è quella di incidere sull’aspetto sanzionatorio di una norma e di ampliarne la portata. Sotto l’aspetto formale, carattere comune a tale categoria di sanzioni è l’automaticità, nel senso che, ove previste, accompagnano di diritto la sanzione principale[v], essendo sufficiente la loro previsione perché si applichino alla fattispecie concreta; dal punto di vista sostanziale, esse consistono, di massima, in misure che si concretano nella privazione di un diritto o di una capacità a carico di chi abbia trasgredito ad un precetto normativo.

Le sanzioni accessorie del Codice della strada rientrano in un numerus clausus. Le principali sono: il fermo amministrativo (art. 214) e la confisca amministrativa (art. 213) del veicolo; il ritiro dei documenti di circolazione, della targa o della patente di guida (art. 216); la sospensione della carta di circolazione (art. 217); la sospensione e la revoca della patente di guida (articoli 218 e 219).

  1. Il sistema dei rimedi avverso le sanzioni amministrative comminate dal Codice della strada: ricorso amministrativo e ricorso giurisdizionale

Quanto agli illeciti amministrativi previsti dal Codice della strada, il relativo verbale di accertamento costituisce già titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione irrogata, fatta salva l’ipotesi in cui si sia già provveduto al pagamento in misura ridotta della sanzione o qualora si proporrà, nei termini e con le modalità che stiamo per vedere, ricorso amministrativo. E ciò in deroga alla normativa generale di cui alla legge n. 689 del 1981, laddove questa prevede che il titolo esecutivo si formerà solo a seguito di adozione di apposita ordinanza-ingiunzione da parte dell’Autorità amministrativa competente.

Il ricorso amministrativo è proposto[vi] al Prefetto del luogo della commessa violazione nel termine di sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale di accertamento. Con esso il ricorrente è ammesso a chiedere l’archiviazione degli atti, la modifica in melius della sanzione applicata, o anche la rateizzazione della stessa (quest’ultima “domanda” può avvenire in via principale, ma anche in via subordinata, qualora il ricorso non venisse accolto).

Entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso, sarà cura dell’Ufficio o Comando presso cui presta servizio il soggetto che ha accertato la violazione trasmettere al Prefetto gli atti inerenti la violazione e il suo accertamento, con l’allegazione della prova attestante la regolare contestazione o notificazione della stessa.

Il Prefetto – esaminati gli atti e i documenti, valutate le ragioni su cui il ricorso si fonda e sentita la parte che ne abbia fatto espressa richiesta nel ricorso – entro centoventi giorni decorrenti da quello della ricezione degli atti trasmessi dall’Organo accertatore emette ordinanza-ingiunzione[vii] con la quale impone al ricorrente il pagamento  della sanzione in misura non inferiore al doppio del minimo edittale, oppure emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti. Nel primo caso il Prefetto avrà rigettato il ricorso, ritenendolo infondato; nella seconda ipotesi lo avrà invece accolto, ritenendo, al contrario, infondato l’accertamento della violazione.

Alternativo al rimedio amministrativo appena esposto è il rimedio giurisdizionale consistente nel ricorso all’Organo giurisdizionale competente (in materia di opposizione a sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada la competenza funzionale è di norma attribuita al Giudice di pace, fatte salve alcune eccezioni in cui è prevista la competenza del Tribunale[viii], mentre ai fini della competenza territoriale rileva anche qui il luogo della commissione dell’illecito), che il trasgressore può proporre nel termine di trenta giorni dalla data della contestazione della violazione o da quella della notificazione del provvedimento con cui viene irrogata la sanzione.

L’alternatività – così come indicato dall’articolo 204 bis del Codice della strada – tra i i due rimedi preclude il ricorso all’uno nelle more della definizione dell’altro, pena l’inammissibilità.

E’ possibile esperire il ricorso al Giudice, tuttavia, anche in opposizione all’ordinanza-ingiunzione emessa dal Prefetto all’esito del ricorso amministrativo, anche qui entro il termine di trenta giorni dalla data in cui il provvedimento prefettizio è stata notificato.

Il Giudice, se ritiene fondato l’accertamento, rigetterà il ricorso, confermando la sanzione; se ritiene fondate le ragioni del ricorrente, accoglierà il ricorso, annullando, in tutto o in parte, il provvedimento prefettizio.

Va specificato, in conclusione, che il ricorso giurisdizionale non sospende l’esecuzione del verbale o dell’ordinanza-ingiunzione emessa dal Prefetto, salvo che il Giudice, su richiesta del ricorrente, non disponga il contrario.

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Note

[i] Segnatamente, il rinvio espresso alle Legge n. 689 del 1981, Modifiche al sistema penale, è operato dall’articolo 194 del Codice della strada, che così recita: “In tutte le ipotesi in cui il presente codice prevede che da una determinata violazione consegua una sanzione amministrativa pecuniaria, si applicano le disposizioni generali contenute nella Sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salve le modifiche e le deroghe previste dalle norme del presente capo”.

[ii] Ma anche in rapporto “all’opera svolta dall’agente per l’eliminazione o attenuazione delle conseguenze, nonché alla personalità del trasgressore e alle sue condizioni economiche” (art. 195, secondo comma,  Cds).

[iii] In forza dell’art. 202, Cds, infatti, il trasgressore è ammesso al pagamento in misura ridotta, ricorrendone ovviamente le condizioni, “ferma restando l’applicazione delle eventuali sanzioni accessorie”.

[iv] Si veda, per esempio, l’articolo 210, comma 3, Cds, che esclude il pagamento in misura ridotta in tutte le ipotesi di violazioni che comportino la confisca del veicolo; o l’articolo 202 dello stesso codice, che non accorda tale beneficio “quando il trasgressore non abbia ottemperato all’invito di fermarsi ovvero […] si sia rifiutato di esibire il documento di circolazione che, ai sensi delle presenti norme, deve avere con sé” , oltre che in una serie di ipotesi espressamente indicate nel quarto comma.

[v] Secondo le previsioni dell’articolo 210, primo comma, Cds.

[vi] Da presentare direttamente al Prefetto o a questi per il tramite dell’Ufficio o Comando cui appartiene il soggetto accertatore. Legittimati a proporre tale rimedio sono tanto il trasgressore quanto gli eventuali soggetti co-responsabili della violazione e pertanto obbligati in solido.

[vii] Da notificare al trasgressore-ricorrente entro 150 giorni dall’emissione e il cui pagamento dovrà avvenire entro 30 giorni da detta notificazione. Il diritto di riscuotere le sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni alle norme del Codice della strada soggiace al termine di prescrizione quinquennale, il cui decorso ha inizio dal giorno della commessa violazione, e ciò in forza del rinvio operato dall’articolo 209, Cds, alla disciplina generale (nello specifico, all’articolo 28 della legge 389 del 1981).

[viii]  La competenza passa al Tribunale quando per la violazione è prevista una sanzione superiore nel massimo a 15.493 euro o se è stata applicata una sanzione superiore a tale importo quando la violazione è sanzionata in misura proporzionale senza previsione di un limite massimo. Il principio vale soltanto in caso di contestazione dell’ordinanza-ingiunzione prefettizia e non anche in caso di opposizione al verbale, dove resta immutata la competenza del Giudice di pace.

Ettore Bruno

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