Le ricerche e le modalità da attuare per trovare i genitori biologici

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Cominciamo con un esempio semplificatorio.

La madre e il padre di Tizio sono due persone stupende e invidiabili.

Lo hanno preso in adozione quando aveva pochi mesi e, da quel giorno, non gli hanno fatto mancare niente.

Non sempre i bambini sono così fortunati e Tizio è grato per l’affetto che riceve ogni giorno. Adesso però, ha intenzione di recarsi da un avvocato per riuscire a capire in che modo ritrovare i genitori biologici.

 

A questo proposito, si deve ricordare che la legge consente a una persona di ottenere simili informazioni una volta compiuti 25 anni, oppure 18 anni in presenza di gravi e comprovati motivi di salute psicofisica.

 

In passato, una simile possibilità era preclusa se la mamma avesse dichiarato, al momento della nascita del figlio, di volere mantenere l’anonimato.

Informazioni sui genitori biologici ed età ai quali si possono ottenere

In Italia, si può accedere alle informazioni sull’identità dei propri genitori biologici, vale a dire, i genitori naturali, una volta compiuti i 25 anni.

Un simile diritto spetta anche alle persone maggiorenni di età inferiore, a condizione che sussista un grave motivo di salute psicofisica del quale si possa dare prova con un certificato medico.

In presenza di motivi validi, le suddette informazioni possono anche essere fornite in modo diretto ai genitori adottivi su autorizzazione del Tribunale per i minorenni.

I limiti alle informazioni sul genitore biologico

Secondo quello che prevede la legge, l’accesso alle informazioni è negato se il figlio non sia stato riconosciuto alla nascita da parte della madre, oppure se il genitore naturale abbia dichiarato di non volere essere nominato o abbia manifestato il consenso all’adozione a condizione di restare anonimo.

Per questioni di completezza, si deve precisare che è possibile accedere anche alle informazioni relative ai fratelli e alle sorelle.

In simili situazioni, però, il Tribunale deve prima procedere a interpellare i diretti interessati, nel rispetto della riservatezza, al fine di acquisirne il consenso o di constatarne il diniego.

In quali casi si può conoscere il nome della madre rimasta anonima?

Nel nostro ordinamento, come scritto in precedenza, la donna ha il diritto di partorire in anonimato, vale a dire, di non essere menzionata sul certificato di nascita del figlio.

Una simile scelta comporta delle conseguenze, nel senso che il neonato viene affidato al personale medico dell’ospedale, il quale si occuperà del disbrigo delle pratiche relative alla dichiarazione di nascita.

Se una madre sceglie di non volere essere menzionata, l’ospedale deve fare una segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni.

In questo modo, il neonato viene dichiarato in stato di adottabilità per essere in un secondo momento affidato a una coppia di coniugi che venga ritenuta idonea.

Una soluzione di questo genere tutela il diritto del neonato a crescere in una famiglia e assumere lo status di figlio dei genitori che lo hanno adottato.

 

Nonostante questo, la Corte Costituzionale (Cost. sent. n. 278/2013 del 22/11/2013) sulla scia della giurisprudenza comunitaria, ha stabilito l’illegittimità costituzionale della norma (art. 28, L. n. 184/1983 del 04/05/1983) nella parte nella quale non prevedeva la possibilità per il Tribunale, su istanza dell’adottato, di rintracciare, utilizzando la massima riservatezza, i genitori naturali che avevano scelto l’anonimato, con lo scopo di verificare la loro volontà, vale a dire se, alla luce dei fatti, intendessero o non volessero modificare la scelta espressa in precedenza.

In attesa di una riforma organica, si ritiene che l’adottato possa accedere alle informazioni sui genitori biologici anche se gli stessi abbiano scelto l’anonimato.

L’unico limite è rappresentato dalla madre naturale che, dopo essere stata interpellata, confermi la volontà di non rivelare la sua identità.

In simili casi, esclusivamente dopo la morte della donna, non ci saranno più ostacoli per conoscere il rapporto di filiazione.

In che modo ritrovare i genitori biologici

Dal lato pratico, il soggetto interessato a conoscere i veri genitori deve depositare un’istanza presso il Tribunale per i minorenni del luogo di residenza, nella quale dichiara di avere compiuto 25 anni, o 18 anni se ci sono gravi e comprovati motivi di salute, e di volere accedere alle informazioni sulle sue origini.

Alla domanda è necessario allegare un documento di identità, una marca da bollo da 27 euro e un contributo unificato da 98 euro.

Ricevuta l’istanza, il giudice procede all’ascolto delle persone interessate e, una volta che siano state assunte le informazioni a carattere sociale e psicologico, autorizza con decreto l’accesso alle notizie richieste, sempre che una simile procedura non provochi traumi all’integrità psicofisica dell’adottato.

L’autorizzazione non è necessaria se l’istante è maggiorenne e i genitori adottivi sono deceduti o diventati irreperibili.

Se la situazione dovesse essere un po’ complicata, perché il genitore non ha riconosciuto il figlio oppure ha firmato una carta per mantenere l’anonimato e nonostante sia stato interpellato, non ne vuole sapere, è possibile lo stesso fare qualche ricerca.

Ad esempio, a questo proposito, sono molto utili i social network, come Facebook.

Alcune volte, basta pubblicare e condividere una fotografia per ritrovare il soggetto interessato oppure i suoi conoscenti.

In Rete esistono diversi siti web, come ad esempio FamilySearch, che consentono di registrarsi in modo gratuito, caricare una foto e ritrovare il diretto interessato oppure alcuni membri della famiglia allo scopo di ricostruire un albero genealogico.

È anche possibile rivolgersi all’ospedale o alla clinica dove è avvenuto il parto e richiedere la propria cartella clinica, oppure, al Comune per ottenere, ad esempio, il certificato di nascita.

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