Le procedure concorsuali per l’accesso al pubblico impiego durante l’emergenza coronavirus

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Per contenere il diffondersi del coronavirus, nella prima fase si è assistito ad un completo arresto dello svolgimento delle procedure concorsuali in corso di svolgimento.

Il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 c.d. Decreto Cura Italia ha disposto la sospensione delle procedure, prevedendo all’art. 87 comma 5, che lo svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso al pubblico impiego, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, sono sospese per sessanta giorni a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto.

In seguito, il legislatore ha introdotto talune disposizioni volte a semplificare le procedure concorsuali. Le modifiche riguardano le modalità di attuazione delle procedure concorsuali, potenziando lo svolgimento delle prove concorsuali in modalità decentrata e attraverso l’utilizzo di tecnologia digitale, al fine di evitare assembramenti e potenziali nuovi contagi.

Si legga anche:

-Ministero di Grazia e Giustizia: concorso per 2700 cancellieri a tempo indeterminato;

-Esame avvocato 2021: le ultime dichiarazioni di Marta Cartabia.

Una recente pronuncia sulle procedure concorsuali durante l’emergenza coronavirus

Le modifiche introdotte in relazione all’emergenza sanitaria riguardano le modalità di attuazione delle procedure concorsuali.  Una recente sentenza affronta il tema delle procedure concorsuali pubbliche e definisce il corretto espletamento delle relative prove d’esame durante l’emergenza epidemiologica. Si tratta della pronuncia 62/2021 del Tar Emilia-Romagna, la quale si occupa dell’esclusione di un candidato da un concorso indetto dalla Regione per agenti di polizia municipale.
In particolare, il ricorrente lamentava la violazione dell’art. 6, comma 4, del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, nonché degli artt. 7 comma 5 e 16 comma 2, del d.P.R. 27 marzo 2001 n. 220 in quanto durante l’espletamento delle prove psicoattitudinali non veniva consentito l’ingresso al pubblico.
Nel dettaglio, le disposizioni che il ricorrente sosteneva violate sono l’art. 6, comma 4, del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 e gli artt. 7 comma 5 e 16 comma 2, del d.P.R. 27 marzo 2001 n. 220, le quali prevedono che la prova orale debba svolgersi in un’aula o sala aperta al pubblico. Il Tar Emilia-Romagna ha dato torto al ricorrente stabilendo che le prove psicoattitudinali svolte nella procedura di cui trattasi non possono essere comparate alle prove orali per cui sussiste un interesse pubblico alla massima partecipazione. Le prove psicoattitudinali non comportano un confronto concorrenziale, ma una valutazione di idoneità riferita esclusivamente al singolo candidato. Nel caso di specie, infatti, le finalità intrinseche della prova attitudinale e i dati comunicati dai candidati nel corso della medesima non richiedono ed anzi non consentono lo svolgimento della procedura a porte aperte, non risultando pertanto violate le norme richiamate da parte ricorrente. La pronuncia chiarisce peraltro che la scelta dell’amministrazione di garantire la riservatezza di ogni singola persona, è stata corretta in quanto la pubblicità di tale procedura avrebbe comportato un’inopportuna diffusione di dati attinenti alla sfera individuale dei partecipanti. Ulteriore doglianza del ricorrente ineriva una disposizione del bando di concorso a mente del quale “detti candidati saranno sottoposti a prove psicoattitudinali individuali e/o di gruppo, sia scritte sia orali.” Il candidato riteneva che nella procedura concorsuale espletata fosse stata violata tale norma in quanto si era proceduto alla sola prova orale e non anche alla necessaria prova scritta. I giudici ritengono pienamente giustificata la mancata prova scritta dovuta a causa di forza maggiore – pandemia da COVID-19 – e della conseguente normativa emergenziale in materia di salute e sicurezza pubblica. Di conseguenza, all’esclusivo fine di evitare gli assembramenti dei candidati e lo scambio di materiale cartaceo durante lo svolgimento delle operazioni concorsuali, costituenti comportamenti non più consentiti dalla suddetta normativa emergenziale, la Regione ha dovuto necessariamente optare per il sostenimento della prova psicoattitudinale individuale in forma di colloquio orale. Peraltro, l’amministrazione che ha emanato il bando ha approvato tempestivamente le variazioni concorsuali e ne ha dato avviso ai candidati interessati garantendo così la più ampia partecipazione e pubblicità nella procedura.

L’accesso al pubblico impiego mediante concorso

L’articolo 97 della Costituzione disciplina la modalità di accesso al pubblico impiego mediante concorso. Si tratta di un principio fondamentale del nostro ordinamento, il quale viene ribadito nel D.lgs. 165/2001 e nell’articolo 35 dove si prevede che l’assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro: tramite procedure selettive volte all’accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l’accesso dall’esterno; mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità. Le procedure di reclutamento devono conformarsi ai principi di adeguata pubblicità ed imparzialità della selezione, adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, rispetto delle pari opportunità, decentramento delle procedure di reclutamento.

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