Le novità in tema di adempimento della legittima

Matteo Rossato 14/12/22
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Il mio elaborato è volto ad illustrare le principali novità introdotte dalla riforma del codice civile austriaco in materia di successione necessaria, ponendo, in particolare, l’accento sulle più evidenti differenze di disciplina che intercorrono tra l’ordinamento austriaco e l’ordinamento italiano.

Indice

1. La legittima: tra tutela reale e obbligatoria

È bene fin da subito precisare come in Italia ai legittimari (ai sensi dell’art. 536 c.c., tali sono il coniuge, cui è equiparato l’unito civilmente, i figli e, in mancanza di figli, gli ascendenti) viene assicurata una quota del patrimonio del de cuius.
Più precisamente, la legge garantisce ai riservatari una quota calcolata sulla massa risultante da un’operazione matematica appositamente descritta dal legislatore all’art. 556 c.c.: il calcolo prevede che al relictum, una volta detratti i debiti ereditari, vengano fittiziamente sommate le donazioni eseguite dal de cuius quando ancora in vita.
La successione necessaria a favore degli stretti congiunti del de cuius trova la sua ratio nell’esigenza di garantire l’attuazione del principio della solidarietà familiare, tutelato anche dagli artt. 29 e 30 della Carta Costituzionale: è per questo motivo che il legislatore prevede che i legittimari vedano soddisfatti i loro diritti anche se ciò non coincide con la volontà manifestata dal de cuius.
Se all’apertura della successione i legittimari, dovessero risultare lesi o pretermessi, questi potranno infatti esperire l’azione di riduzione. Le condizioni per l’esercizio di questo rimedio sono le seguenti: il legittimario leso deve aver accettato con beneficio d’inventario la minor quota devolutagli per legge o per testamento, al fine di garantire un tempestivo e obbiettivo accertamento della consistenza dell’asse ereditario, che valga ad evitare abusi a carico di quei terzi che non siano stati chiamati a succedere e che quindi non abbiano contezza di quale sia la consistenza dei beni ereditari. Questa condizione non è invece richiesta quando l’azione è proposta contro i chiamati all’eredità, pur se rinunzianti, o quando il legittimario sia stato preterito. In secondo luogo è richiesto che il legittimario imputi alla sua porzione legittima i legati e le donazioni a lui fatte dal defunto (c.d. imputazione ex se), a meno che non ne sia stato dispensato espressamente dal defunto.
Una volta chiarite le condizioni per poter agire in riduzione, occorre precisare quali sono gli effetti prodotti da questa azione. Si tratta di un rimedio giudiziale diretto a rendere inefficace l’atto dispositivo lesivo della quota di legittima nei confronti del riservatario che abbia agito in riduzione. I legittimari possono far valere il loro diritto di riserva anche contro la volontà testamentaria del defunto, chiedendo la riduzione, in primo luogo, delle disposizioni testamentarie. Se la riduzione delle disposizioni testamentarie non dovesse risultare sufficiente a reintegrare la quota di riserva spettante al legittimario che abbia domandato la riduzione, si potrà chiedere la riduzione delle donazioni (dirette e indirette) compiute dall’ereditando quando ancora in vita. Diversamente dal criterio di riduzione delle disposizioni testamentarie (riduzione proporzionale di tutte le disposizioni) le donazioni si riducono col criterio cronologico, cominciando dall’ultima eseguita dal de cuius in ordine di tempo e risalendo poi a quelle anteriori, fino a soddisfare il diritto di legittima. L’azione di riduzione è soggetta all’ordinario termine di prescrizione (10 anni), decorrente, di regola, dall’apertura della successione anche se la questione relativa all’individuazione del “dies a quo” dal quale far iniziare a decorrere il termine di prescrizione[1] è stata oggetto di diversi dibattiti in dottrina e giurisprudenza.
Una volta esperita l’azione di riduzione, il legittimario che intenda conseguire la quota di riserva, dovrà esperire un ulteriore rimedio: l’azione di restituzione.
L’azione di restituzione viene esperita nei confronti del beneficiario della liberalità ridotta ovvero dei suoi aventi causa. Se i donatari contro i quali è stata pronunziata la riduzione hanno alienato a terzi gli immobili donati e non sono trascorsi venti anni dalla trascrizione della donazione, il legittimario, premessa l’escussione dei beni del donatario, può chiedere ai successivi acquirenti, nel modo e nell’ordine in cui si potrebbe chiederla ai donatari medesimi, la restituzione degli immobili. L’azione per ottenere la restituzione deve proporsi secondo l’ordine di data delle alienazioni, cominciando dall’ultima. Contro i terzi acquirenti può anche essere richiesta, entro il termine di cui al primo comma, la restituzione dei beni mobili, oggetto della donazione, salvi gli effetti del possesso di buona fede (art. 563 c.c.). Il terzo acquirente può liberarsi dall’obbligo di restituire in natura le cose donate pagando l’equivalente in danaro. L’alienatario di beni immobili si sottrae all’azione di restituzione se il suo acquisto è a titolo oneroso ed è stato trascritto prima della trascrizione della domanda di riduzione, e questa è stata trascritta dopo 10 anni dall’apertura della successione. Una nuova norma, introdotta dalla legge n. 80/2005, favorisce ulteriormente gli acquirenti di beni immobili, stabilendo che questi si sottraggono all’azione di restituzione quando siano decorsi venti anni dalla trascrizione della donazione, anche se l’acquisto è stato fatto a titolo gratuito[2].
Il sistema giuridico austriaco invece, molto vicino a quello tedesco, accorda ai legittimari una tutela obbligatoria.
Concentrando ora l’attenzione sul diritto austriaco, è risaputo come di recente, in materia di diritto delle successioni, più precisamente nel 2012, in occasione del 200 ̊ anniversario del codice civile austriaco (Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch) è stata realizzata una riforma principalmente volta ad introdurre delle modifiche in materia di successione necessaria, approvata con larga maggioranza del parlamento nel giugno del 2015 ed entrata in vigore il 1 ̊ gennaio 2017. La disciplina dei legittimari è inserita nel 14 ̊ capitolo (Hauptsück) della seconda parte del codice civile austriaco dedicata al diritto patrimoniale (§§ 756-792 ABGB).
Nella sua versione originaria, il codice civile austriaco si riferiva ai legittimari mediante il termine «Noterben», che si potrebbe tradurre con l’espressione «eredi necessari», nel significato assegnato a tale formula nel diritto italiano. In questa scelta terminologica del legislatore del 1812 aveva trovato espressione il disaccordo, che rispetto alla configurazione della legittima si era creato quando il codice civile austriaco entrò in vigore nel 1812. Secondo alcuni si trattava di una quota ereditaria, secondo altri invece si trattava semplicemente di un diritto di credito che il legittimario vantava nei confronti degli eredi. È nel senso di quest’ultima interpretazione, favorita anche dal redattore Franz von Zeiller, che è stato di seguito letto il codice austriaco per cui possiamo constatare oggi che la configurazione della legittima come mero diritto di credito nei confronti dell’eredità risale proprio alla codificazione austriaca. La configurazione creditizia della legittima si distingue così dalla rèserve della tradizione francese e italiana e, alla stregua del diritto tedesco, una simile ricostruzione giuridica esclude che il legittimario diventi erede in senso tecnico.
La riforma del 2015 ha fatto chiarezza sul punto sostituendo il termine di «Noterben» con quello di «Pflichtteilsberechtigter» ossia «legittimario» per fugare ogni dubbio al riguardo. In questo senso, il «Pflichtteil» (ossia la quota di legittima) è la quota del valore del patrimonio del defunto che spetta al legittimario (letteralmente «che spetta al beneficiario della quota obbligatoria» (§ 756 ABGB). Sono legittimari in senso astratto (“abstrakt Pflichtteilsberechtigte”) tutti coloro a cui il legislatore riserva una parte del valore sul patrimonio del defunto. Secondo il nuovo § 757 ABGB, fanno parte del novero dei legittimari in senso astratto i soli discendenti del defunto, oltre al coniuge superstite ovvero al partner registrato. Si ricordi, invece, come già precisato, che il diritto successorio italiano qualifica come legittimari, seppur soltanto in assenza di figli del de cuius, anche gli ascendenti. È proprio in occasione della riforma del 2015 che, in Austria, i genitori e, in loro assenza, gli ulteriori ascendenti del defunto sono stati esclusi dal novero dei legittimari.
Tornando sulla natura della legittima, è bene precisare che, i legittimari in Austria non vantano un diritto ad una quota dell’eredità: a loro spetta un diritto di credito pecuniario nei confronti dell’eredità. Il legittimario (creditore della somma spettantegli in qualità di stretto congiunto del de cuius) avanza la sua pretesa creditoria nei confronti dell’eredità giacente, ovvero degli eredi e dei legatari.
Se la legittima deve essere soddisfatta in denaro, il relativo credito è dovuto dal momento della morte del de cuius, ma è esigibile solo decorso un anno dalla morte (§ 765 c. 2 ABGB). Si consideri, inoltre, che la quota obbligatoria in denaro è gravata da un interesse legale a partire dalla data del decesso (§ 778, comma 2 ABGB: «Il beneficiario della quota obbligatoria ha diritto agli interessi legali fino al pagamento della quota obbligatoria»), anche in caso di differimento [3], istituto questo di cui parlerò a breve.
Ne consegue che, a differenza di quanto previsto in Italia, il legittimario pretermesso dal testatore, non assumerà mai la qualifica di erede.
Trattandosi di un diritto di credito, la legittima è tipicamente soddisfatta in denaro (§ 761 ABGB).
Guardando al quantum di denaro spettante al legittimario, è da dire che secondo il § 759 ABGB l’ammontare della legittima è calcolata in base alla quota ipotetica che spetterebbe al legittimario quale erede secondo le regole che disciplinano la successione legittima e corrisponde alla metà di tale quota. Il §760 ABGB esclude inoltre l’accrescimento a favore degli altri legittimari nel caso di rinunzia all’eredità oppure alla legittima, salva per le parti la possibilità di convenire diversamente. Se però un legittimario non ha diritto alla legittima per altre cause diverse dalla rinunzia (come per esempio la diseredazione, oppure la diminuzione ex lege della legittima (§ 776 ABGB) e nemmeno i discendenti possono subentrare per le più diverse ragioni, allora la quota si accresce agli altri legittimari.
Sebbene la legittima sia da qualificarsi come diritto di credito, occorre precisare come sia sempre possibile che il diritto del riservatario venga soddisfatto mediante una disposizione mortis causa ossia mediante una donazione fra vivi. A questo proposito si consideri che, in ogni caso, tutto quanto il legittimario abbia ottenuto dall’ereditando a titolo di erede (o di legatario) deve essere imputato alla legittima e quindi sottratto al quantum monetario a lui dovuto a titolo di legittima (§ 780 ABGB): si consideri, inoltre, che il momento per la determinazione del valore dei beni assegnati è sempre il momento della morte del de cuius. La quota di legittima è dunque da soddisfare in denaro ma ciò non esclude che il de cuius possa scegliere di soddisfare il diritto del legittimario mediante una differente prestazione. Così, per esempio, il de cuius potrà fare donazioni o legati in conto di legittima, potrà istituire il legittimario come erede fedecommissario o nominarlo come beneficiario di una fondazione istituita dal de cuius. Al riguardo, una delle novità più importanti della riforma del 2015, prevede che oneri e pesi gravanti su una donazione tra vivi o una disposizione mortis causa non tolgono alla stessa l’idoneità a soddisfare il legittimario (§ 762 ABGB).
A partire dal 1° gennaio 2017, quindi, anche il lascito di una sottopartecipazione, di quote societarie vincolate o di un diritto di abitazione personale sono idonei a coprire la quota d’obbligo. Di conseguenza, ciò significa che anche i doni non immediatamente liquidabili contribuiscono con il loro valore intrinseco alla copertura della quota d’obbligo. Pertanto, tutto ciò che può essere valutato e ha un valore può essere donato ai fini della copertura della quota d’obbligo[4] .
Ciò significa che qualsiasi attribuzione, sia essa anche gravata da oneri, va semplicemente valutata secondo i criteri generali di valutazione e considerata ai fini dell’adempimento della legittima; ne consegue che la legittima gode di una tutela esclusivamente quantitativa e non qualitativa.
Spetta dunque al riservatario fare richiesta di una prestazione in denaro in mancanza di prestazioni di altro genere. Soltanto qualora attraverso una donazione inter vivos disposta ovvero una disposizone testamentaria, il legittimario avesse già ottenuto una parte della sua quota, il beneficiario della parte obbligatoria può richiedere la parte obbligatoria stessa o la sua aggiunta in denaro (§ 763 ABGB).

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2. La dilazione del pagamento, il termine per l’adempimento

Una delle novità più importanti in tema di legittima riguarda la possibilità di apporre un ulteriore termine all’esigibilità del diritto alla legittima mediante una dilazione di pagamento (“Stundung” ) nonchè la possibilità di prevedere un pagamento a rate (“Ratenzahlung”) della legittima consistente in denaro o in altre attribuzioni in conto di legittima.
La dilazione di pagamento e il pagamento a rate possono essere disposti dal de cuius nel testamento (§ 766 ABGB) ovvero dal giudice in base ad una valutazione equitativa del caso concreto (§ 767 ABGB). Tali strumenti hanno sempre la funzione di rendere meno gravosa un’eventuale mancanza di liquidità da parte dell’erede, evitando così la svendita o la dispersione dei beni ereditari e agevolando nel contempo la concentrazione in capo ad una persona dei beni ereditari. L’inesigibilità della legittima durante un determinato periodo dovrebbe facilitare soprattutto il passaggio generazionale nelle piccole e medie imprese.
Se la dilazione di pagamento è disposta con testamento, il testatore può ordinare il differimento del diritto alla quota obbligatoria per un massimo di cinque anni dopo il suo decesso. Lo stesso periodo massimo di cinque anni vale per l’eventuale pagamento a rate disposto dal testatore il quale non è tenuto a indicare specifiche ragioni per la sua scelta. Tuttavia tale disposizione è soggetta ad una valutazione equitativa da parte del giudice. Infatti, se la dilazione di pagamento o il pagamento rateale recasse un pregiudizio iniquo al legittimario, questi può rivolgersi al giudice per chiedere un pagamento immediato o anticipato (§ 766, comma 2, ABGB)[5] . Il giudice deve quindi procedere ad un bilanciamento degli interessi del legittimario e dell’onerato. In caso di pari rilevanza degli interessi coinvolti, deve essere data prevalenza alla volontà del de cuius espressa nel testamento. Solo per motivi particolarmente gravi, il giudice può, su istanza dell’onerato, rinnovare il termine iniziale disposto dal testatore fino a un periodo massimo di dieci anni (§ 766, comma 3, ABGB).
Se la dilazione di pagamento (o il pagamento rateale) è disposta dal giudice su richiesta dell’onerato (§ 767 ABGB), il giudice può concedere un termine fino a cinque anni se il pagamento immediato recasse un pregiudizio iniquo all’onerato. Tale termine è rinnovabile fino ad un massimo di dieci anni.
Anche in questa sede il giudice procederà ad un bilanciamento degli interessi coinvolti, tenendo conto della situazione del legittimario e di quella dell’onerato. La disposizione del § 767, comma 1, ABGB[6] contiene alcuni esempi in cui il giudice concederà una dilazione o un pagamento rateale.
Il giudice adotterà una di tali misure se: a) fosse necessaria per soddisfare un immediato bisogno di abitazione dell’onerato che sarebbe costretto alla vendita della casa da lui abitata; oppure b) se il pagamento immediato richiedesse la vendita immediata di un’impresa che costituisce la principale fonte di sostentamento dell’onerato; c) se il pagamento immediato mettesse a rischio la continuazione di un’impresa.
Mentre nei casi dei primi due esempi si mira a tutelare gli interessi dell’onerato e in particolare la sua fonte di sostentamento, nel terzo esempio si ha come obiettivo la tutela di un interesse economico pubblico, ossia la protezione di posti di lavoro, ad esempio[7].
In questo modo si è soddisfatta una richiesta di lunga data in Austria per contrastare la distruzione delle imprese o della base economica degli eredi a causa dell’adempimento dei crediti di quota obbligatoria e la relativa perdita di liquidità. Il beneficiario della quota obbligatoria non può reclamare l’intera quota obbligatoria o quella rimanente fino alla fine del periodo di differimento, a meno che ciò non sia ingiustamente gravoso nei suoi confronti, tenuto conto di tutte le circostanze.
Su richiesta, il tribunale può ordinare che il diritto alla quota obbligatoria sia garantito e, in caso di un cambiamento significativo delle circostanze, modificare o revocare una disposizione di differimento[8]. («Il tribunale può, su richiesta, ordinare che il credito della quota obbligatoria sia garantito e, in caso di un cambiamento sostanziale delle circostanze, modificare o revocare un accordo di dilazione. Il debitore della quota obbligatoria e il beneficiario della quota obbligatoria si informano reciprocamente e senza indugio di qualsiasi cambiamento significativo delle circostanze» 768 ABGB).

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Successione ereditaria, divisione dei beni e donazioni

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  1. [1]

    Art. 2935 ss. c.c.: La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.

  2. [2]

    M. Bianca, 2.2. le successioni, Milano, Giuffrè editore, 2015, pp. 204-229

  3. [3]

    Reform des österreichischen Erbrechts und ihre Auswirkungen auf die deutsche kautelarjuristische Praxis, Dr. Anton Steiner

  4. [4]

    Neues Erbrecht in der Alpenrepublik ÖsterreichZur Bedeutung österreichischen Erbrechts in deutsch-österreichi-schen Erbfällen*Rechtsanwalt, Dr. Alexander Wittwer, LL.M.

  5. [5]

    il beneficiario della quota obbligatoria non può reclamare la totalità o il resto della quota obbligatoria in contanti fino alla scadenza di tale periodo, a meno che ciò non sia irragionevolmente gravoso per lui o lei, tenuto conto di tutte le circostanze. Gli interessi e la situazione finanziaria del debitore della quota obbligatoria devono essere presi in considerazione in modo appropriato (766 ABGB).

  6. [6]

    Su richiesta del debitore della quota obbligatoria, il tribunale può rinviare la richiesta della quota obbligatoria anche nella misura in cui l’adempimento sarebbe irragionevolmente gravoso per il debitore, tenendo conto di tutte le circostanze.

  7. [7]

    Rivista di Diritto Civile, n. 2, 1 marzo 2017, p. 423

  8. [8]

    Die Erbrechtsreform 2015 in Österreich Rechtsanwältin, Dr. Gabriele Meusburger-Hammerer, M.E.S * Rechtsanwalt Dr. Alexander Wittwer, LL.M

Matteo Rossato

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