Le notizie di reato, definizione e caratteri

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Per poter dare inizio alle indagini preliminari,  fase del procedimento penale antecedente rispetto all’eventuale processo,  il Pubblico Ministero o la Polizia Giudiziaria devono acquisire una notizia di reato o notitia criminis che consiste nell’informazione che un reato sarebbe stato commesso da una o più persone non identificate (notizia generica) o identificate (notizia specifica).

 

Il pubblico ministero deve iscrivere subito ogni notizia di reato, nominata o innominata, acquisita personalmente o comunicatagli da altri, comprese le condizioni di procedibilità, nel Registro delle notizie di reato (ex art. 335 c.p.p.) ed è da questo momento che iniziano a decorrere i termini ordinari per lo svolgimento delle indagini.

 

La notizia di reato si distingue in innominata o atipica (comunicazione anonima, notizia confidenziale, sorpresa in flagranza, notizia di stampa), che per definizione non è disciplinata dalla legge, e tipica o nominata che può assumere diverse forme.

 

L’informativa della polizia giudiziaria (ex art. 347 c.p.p.), è una segnalazione con la quale la polizia giudiziaria acquisita la notizia di reato, comunica al pubblico ministero in forma scritta e senza ritardo “gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino a quel momento raccolti, indicando le fonti di prova e le attività compiute.

 

Comunica, anche,quando è possibile, le generalità, il domicilio e altro che valga alla identificazione della persona nei quali confronti vengono svolte le indagini, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.

Con la comunicazione, la polizia giudiziaria indica il giorno e l’ora nella quale ha acquisito la notizia.

 

La denuncia, è la dichiarazione con la quale un pubblico ufficiale, un incaricato di pubblico servizio (ex art. 331 c.p.p.) o un soggetto privato (ex art. 333 c.p.p.) portano a conoscenza del pubblico ministero o della polizia giudiziaria l’avvenuta commissione di un reato perseguibile di ufficio.

 

La denuncia, che deve essere in forma scritta e presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria, è obbligatoria.

 

Per i privati la denuncia, che deve essere presentata oralmente o per iscritto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria, è facoltativa, fatta eccezione per alcune ipotesi tassative nelle quali diventa obbligatoria (reati contro la personalità dello Stato puniti con l’ergastolo, sequestro di persona a scopo di estorsione)

 

L’iscrizione della notizia di reato costituisce l’avvio del procedimento penale e delle indagini preliminari.

A volte i media utilizzano erroneamente l’espressione “registro degli indagati” per indicare il registro delle notizie di reato.

 

Essa è disciplinata dall’articolo 330 del codice di procedura penale rubricato

Acquisizione delle notizie di reato

che afferma

“ Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria prendono notizia dei reati di propria iniziativa e ricevono le notizie di reato presentate o trasmesse a norma degli articoli seguenti”.

 

Secondo quando stabilito dall’articolo 335 del codice di procedura penale, il pubblico ministero iscrive nell’apposito registro tutte le notizie di reato acquisite di propria iniziativa o comunicategli da altri, comprese le condizioni di procedibilità (cioè querela, istanza e richiesta di procedimento) che rechino la prima notizia di un reato.

 

I registri delle notizie di reato presso le procure della Repubblica sono:

 

Registro delle notizie di reato a carico di persone ignote

Registro delle notizie di reato a carico di persone note

Registro delle notizie di reato per i reati attribuiti alla competenza del giudice di pace

Registro delle notizie anonime di reato

Registro degli atti che non costituiscono una notizia reato

 

Iscritta la notizia, essa deve essere aggiornata o con il nome della persona alla quale la notizia di reato è attribuita (dal momento nel quale detta circostanza sia nota, in questo caso avremo il fatto più l’autore) oppure, se più di una, con il nominativo delle persone alle quali sia risultato attribuibile il fatto reato inizialmente iscritto (in questo altro caso avremo il fatto più gli autori).

 

Si può procedere d’ufficio, vale a dire che il procedimento penale ha inizio dopo la notizia di reato senza manifestazioni di volontà dirette a determinarne l’inizio.

 

Se non fosse così, per procedere è necessaria la sussistenza di una condizione di procedibilità.

Vale a dire l’impulso deve provenire dalla persona offesa con la presentazione di denuncia o querela o con un’istanza del Ministro della Giustizia nel caso di reati compiuti all’estero.

Nel caso di delitto in danno al Presidente della Repubblica, è necessaria una richiesta del Ministro della giustizia.

 

Dal momento in cui la notizia di reato è riferibile ad almeno una persona il P.M. ha un periodo di tempo predeterminato dal codice di procedura penale (ma suscettibile di essere prorogato) per la conclusione delle indagini preliminari, all’esito delle quali può, o richiedere al giudice delle indagini preliminari l’emissione del decreto di archiviazione, ovvero esercitare l’azione penale.

 

Il legislatore, nell’intento di stabilire una durata ragionevole di tale fase, ha stabilito che per i reati di maggiore allarme sociale – indicati nell’articolo 407 del codice di procedura penale,il termine è di un anno dalla data d’iscrizione del nome della persona sottoposta a indagini; per tutti gli altri reati il termine è di sei mesi.

Si possono concedere proroghe di altri sei mesi dal  giudice delle indagini preliminari, con richiesta motivata da parte del pubblico ministero, sulla base di una oggettiva impossibilità a portare a termine le indagini nel termine ordinario.

In ogni caso il termine massimo non può superare i due anni per i reati di maggiore allarme sociale e i 18 mesi negli altri casi.

Se si tratta di indagini contro ignoti, come già detto, non esiste un termine massimo essendo previsto che dopo sei mesi dall’iscrizione della notizia di reato il pubblico ministero chieda al giudice delle indagini preliminari alternativamente o la richiesta di archiviazione o l’autorizzazione a continuare le indagini.

Il giudice per le indagini preliminari può anche ordinare l’iscrizione del nome della persona qualora ritenga che sia individuato l’indagato.

Gli atti delle indagini compiuti fuori dei termini sono inutilizzabili.

Qualora il magistrato del pubblico ministero lasci spirare i termini senza determinarsi né per l’esercizio dell’azione penale né per la richiesta di archiviazione, il procuratore generale della repubblica presso la corte d’appello potrà disporre, ex officio o su istanza dell’indagato o della persona offesa l’avocazione delle indagini ed entro trenta giorni formulare le sue richieste.

L’iscrizione della notizia di reato è un atto fondamentale dato che, a far data dalla stessa, decorrono i termini per le indagini preliminari previsti dagli articoli 406 e 415 del codice di procedura penale.

Dott.ssa Concas Alessandra

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