Le finalità dell’affidamento davanti alle difficoltà della famiglia di origine

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L’affidamento è uno strumento a tutela dei diritti dell’infanzia previsto dal legislatore italiano per rimediare a una temporanea difficoltà dei genitori di un minorenne (L. n. 184/1983.)

L’istituto dell’affidamento è stato di recente riformato dalla L. n. 173/2015).

Quando si verificano situazioni che privano il bambino di un ambiente familiare idoneo, sia relative alla persona dei genitori, sia a uno stato di indigenza economica, il minore viene allontanato dal nucleo familiare di origine e collocato presso altri soggetti.

Per essere nominati dai genitori affidatari, è necessario il possesso di alcuni requisiti, accertabili con specifici colloqui.

Per ottenere l’affidamento di minori non serve un’età determinata e non è prevista una differenza di età minima o massima tra gli affidatari e il minore affidato.

Allo stesso modo non sono previsti limiti di reddito.

La scelta dei genitori affidatari si ha seguendo un ordine che fissa legge.

Vengono favorite le famiglie, preferibilmente con figli minori, seguono le persone single, le comunità di tipo familiare, che presentano un’organizzazione simile a quella di una famiglia e per finire gli istituti di assistenza pubblica o privata, che hanno sede nel luogo più vicino a quello in cui risiede stabilmente il nucleo familiare di provenienza. Per i minori di 6 anni non è possibile l’affidamento presso un istituto, ma soltanto presso una comunità familiare.

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La disposizione dell’affidamento di un minore

L’affidamento di un minore può essere disposto:

Dal Tribunale (giudice tutelare) competente per territorio in base al luogo dove si trova il minore, su segnalazione dei servizi sociali locali che hanno individuato il nucleo familiare in difficoltà. In questa ipotesi occorre il consenso dei genitori, di coloro che esercitano la potestà genitoriale sul bambino o del tutore.

Dal tribunale per i minorenni, a seguito della pronuncia di decadenza della responsabilità genitoriale, emessa ad esempio perché uno o entrambi i genitori si sono resi responsabili di abusi e i maltrattamenti sul minore oppure perché sono tossicodipendenti o sono detenuti in carcere.

L’autorità giudiziaria prima di decidere sull’affidamento, deve sentire il minore che ha compiuto i 12 anni o il minore infradodicenne, se capace di discernimento.

Nel provvedimento che dispone l’affidamento, va indicato il periodo di presunta durata dello stesso. Si tratta, infatti, di una misura temporanea, che presuppone il rientro del minore nel proprio nucleo familiare non appena venga meno la causa che impedisce alla famiglia di origine di prendersi cura di lui. Il periodo di affidamento non può superare i 24 mesi, comunque prorogabili.

Come si diventa genitori affidatari

Per diventare genitori affidatari bisogna rivolgersi ai servizi sociali del Comune di residenza e dare la propria disponibilità.

I servizi sociali territoriali effettuano una serie di incontri e colloqui di conoscenza con le coppie o con le persone singole disposte all’affidamento. In caso di valutazione favorevole e nell’attesa dell’abbinamento con un minore, inizia un percorso di preparazione e di formazione, che si conclude con l’inserimento degli affidatari idonei in un apposito elenco ufficiale tenuto dai servizi sociali stessi.

Che cosa serve per l’affidamento di minori

A differenza dell’adozione, consentita solo a persone coniugate da almeno tre anni, l’affidamento è consentito anche a coppie conviventi e a persone single.

Per ottenere l’affidamento di minori serve il possesso dei seguenti pochi requisiti:

  • Una disponibilità affettiva
  • Un’adeguata capacità educativa
  • Un’abitazione idonea ad ospitare un’altra persona
  • Un’autosufficienza economica

La consapevolezza della presenza della famiglia di origine nella vita del minore, con la quale bisogna mantenere i rapporti per favorire il reinserimento del bambino.

I compiti dei genitori affidatari

I genitori affidatari devono:

Accogliere presso di sé il minore affidato.

Provvedere alla cura, al mantenimento, all’educazione e all’istruzione del bambino.

Mantenere, in collaborazione con i servizi sociali locali, validi rapporti con la famiglia di origine del minore, tenendo conto di eventuali prescrizioni della stessa o dell’autorità giudiziaria.

Esercitare i poteri legati alla responsabilità genitoriale in relazione ai rapporti con la scuola.

I genitori affidatari devono mantenere contatti periodici con gli insegnanti per informarsi sull’andamento scolastico dell’affidato, giustificare le assenze, autorizzare la partecipazione alle gite scolastiche e altro.

Preoccuparsi della salute del minore, ottenendo il consenso della famiglia di origine o del tutore per gli interventi medico-sanitari fuori dall’ordinario.

Essere sentiti nei procedimenti civili in materia di potestà di affidamento e di adottabilità del minore affidato.

Assicurare la massima riservatezza circa la situazione del minore in affido e della sua famiglia.

I diritti dei genitori affidatari

I genitori affidatari hanno diritto ad essere informati sui fini dell’affidamento ed essere coinvolti sul progetto redatto a questo proposito dai servizi sociali locali.

Hanno diritto a un contributo mensile svincolato dal reddito, una copertura assicurativa per il minore per gli incidenti e i danni provocati o subiti durante l’affidamento, devono percepire gli assegni familiari e le prestazioni previdenziali dovute per il minore, se il giudice lo dispone, percepire le detrazioni di imposta per carichi di famiglia che spettano loro se il giudice lo dispone, a facilitazioni per l’accesso ai servizi sanitari, educativi e sociali.

In che cosa consiste il diritto alla continuità affettiva

Spesso  la durata dell’affidamento si prolunghi per più dei due anni previsti, con la conseguenza che se non ci sono le condizioni per il rientro del minore nella propria famiglia di origine, si dà avvio al procedimento di adozione.

In simili ipotesi la legge riconosce il diritto alla continuità affettiva del minore affidato, prevedendo una via preferenziale l’adozione da parte dei genitori affidatari.

Se dopo un prolungato periodo di affidamento il minore viene dichiarato adottabile e la famiglia affidataria, presentando i presupposti la legge prevede per la trasformazione dell’affidamento in adozione sono gli stessi richiesti per questa, vale a dire, uno stabile rapporto di coppia, un’idoneità all’adozione e una differenza di età con gli adottati chiede di adottarlo.

Il Tribunale non può non considerare il legame affettivo e il rapporto stabile e duraturo che si è venuto a creare tra il bambino e i genitori affidatari.

 

Anche se il minore fa rientro nella sua famiglia di origine oppure viene adottato da un’altra famiglia, la continuità delle relazioni socio-affettive sorte durante l’affidamento  è tutelata lo stesso

(Art. 4 co. 5-ter L. n. 173/2015).

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Dott.ssa Concas Alessandra

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