Le coppie di fatto e i diritti negati

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Negli anni recenti in Italia e in Europa si ha la tendenza a sostituire il matrimonio con la convivenza.

Secondo molte persone le relazioni affettive stabili non si devono sempre identificare in una relazione coniugale.

Alcuni possono essere spaventati dal “per sempre”, e per questo, decidono di scegliere una soluzione intermedia.

Molte coppie decidono di abitare sotto lo stesso tetto senza contrarre matrimonio.

A volte, si sceglie questa soluzione per motivi economici.

Ci sono coppie non in grado di sostenere i costi di una celebrazione, civile o religiosa, di un ricevimento e di una luna di miele.

A differenza di quello che si può pensare, se dal lato affettivo i legami non dovrebbero essere diversi, sotto il profilo giuridico ci possono essere delle divergenze significative.

Non è reale l’affermazione secondo la quale i soggetti uniti civilmente, i coniugi e le coppie di fatto hanno stessi diritti e uguali doveri.

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I diritti che derivano dal matrimonio

Nel diritto civile italiano il rapporto coniugale rappresenta la regola delle relazioni affettive.

Secondo la Costituzione la famiglia è la società naturale fondata sul matrimonio.

Negli anni di adozione della stessa, il matrimonio religioso aveva il predominio.

La società del tempo non approvava le nozze civili o celebrate con riti diversi.

Il tessuto sociale era caratterizzato e dominato da una cultura cristiana cattolica e nell’immaginario collettivo la consacrazione del rapporto d’amore si doveva realizzare sull’altare davanti a Dio.

Con il passare degli anni la situazione è cambiata e la scelta degli sposi è mutata.

Molte coppie scelgono anche oggi il matrimonio concordatario, molte altre preferiscono il rito civile.

In entrambi i cali devono essere realizzati degli adempimenti, ad esempio, le pubblicazioni, e si deve seguire una determinata procedura.

Le nozze devono essere celebrate davanti a un ufficiale di stato civile, il sindaco o il sacerdote, che devono leggere pubblicamente le disposizioni relative ai diritti e ai doveri che nascono dal matrimonio.

Il rapporto coniugale non ha una valenza esclusivamente amorosa, ha importanti riflessi sul piano giuridico.

Il patto nuziale impone ai coniugi di mantenere un determinato comportamento reciproco ed entrambi nei confronti dei figli.

Dal matrimonio derivano determinate  conseguenze:

Marito e moglie si collocano su un piano di parità giuridica, assumono gli stessi diritti e doveri. Nessuno dei due è sovraordinato all’altro o è capo della famiglia o detta le regole di condotta che l’altro è obbligato a seguire.

Il regime patriarcale del padre padrone è stato definitivamente soppresso.

Entrambi i coniugi devono contribuire ai bisogni della famiglia in ragione delle proprie capacità.

Il contributo non deve essere sempre di natura professionale o lavorativa.

I padri costituenti hanno voluto dare risalto e adeguata importanza anche al lavoro casalingo.

Entrambi i coniugi sono reciprocamente obbligati alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla coabitazione, alla collaborazione nell’interesse della famiglia.

Gli sposi devono essere tutelati sia nella fase fisiologica, quando in famiglia le cose vanno bene, sia in un’eventuale fase patologica, vale a dire in presenza di un’eventuale separazione e/o divorzio..

I principi che la nostra Carta Costituzionale ha introdotto hanno rivoluzionato il sistema di pensiero degli anni Quaranta e sono stati attuati in Italia a partire dal 1975, anno di riforma del diritto di famiglia.

I diritti negati ai conviventi di fatto

Nonostante il rapporto di convivenza regolato dalla legge presenti molte analogie con il matrimonio, ci sono importanti divergenze che distinguono le due situazioni.

 

Le differenze fondamentali rispetto al rapporto coniugale sono relative a determinati ambiti:

 

Adozione

Le persone unite in modo civilmente non possono adottare oppure ottenere in affidamento dei figli. Il divieto si estende anche all’ipotesi di adozione del figlio del proprio compagno o della propria convivente.

 

Obbligo di fedeltà

Non è menzionato nella legge e non è valutato come vigente tra le parti della relazione.

 

Rapporti ereditari

Il convivente di fatto non è considerato erede legittimo del suo compagno e non ha diritto alla quota di riserva in caso di decesso.

Il legislatore consente alla parte superstite la possibilità di restare nella casa nella quale è stata fissata la residenza comune per un minimo di due anni e un massimo di cinque in assenza di figli e per un minimo di tre anni in presenza di figli minorenni;

Cessazione degli effetti dell’unione civile

A differenza della separazione e del divorzio, la procedura per sciogliere l’unione è una, vale a dire, la dichiarazione davanti all’ufficiale di stato civile.

Nel matrimonio si può scegliere tra sistema tradizionale, separazione consensuale con omologazione del giudice o separazione giudiziale con sentenza del tribunale, e sistema breve, separazione con negoziazione assistita o dinanzi al sindaco.

Nell’unione civile i termini sono molto brevi ed è più difficile che si verifichino dei ripensamenti.

I diritti negati per chi non stipula il contratto di convivenza

Una situazione ancora diversa rispetto al matrimonio e alle unioni civili è quella delle coppie di fatto senza contratto di convivenza.

In presenza di simili circostanze si considerano due persone dello stesso o di diverso sesso che hanno deciso di non perfezionare il proprio rapporto con il matrimonio o con l’unione civile.

Si distinguono anche dai fidanzati, perché abitano sotto lo stesso tetto e hanno avviato una relazione, che dovrebbe essere stabile e duratura.

Simili relazioni non sono disciplinate da apposite norme.

Il convivente di fatto che non ha sottoscritto un contratto di convivenza risulta sprovvisto delle tutele riconosciute dalla legge.

L’ordinamento giuridico non riconosce diritti diversi da quelli attribuiti al singolo individuo nella sua qualità di persona.

Sono le ipotesi nelle quali i i due soggetti, nonostante vogliano condividere la propria esistenza, decidono di mantenere separati i profili giuridici.

In presenza di simili circostanze, entrambi, nonostante abitino insieme, continuano a condurre la propria vita sia dal lato personale sia dal lato giuridico.

Sono due entità separate che si amano e condividono un appartamento.

Non costituiscono un nucleo familiare in senso stretto.

 

Esempio

Caia e Sempronio possono vantare i diritti che il sistema giuridico gli riconosce come persone, istruzione e altro, ma non come coppia, basti pensare all’adozione dei figli o al regime della comunione dei beni o all’apertura della successione.

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