Lavoro. Incarico di collaborazione autonoma e contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto. Interpello n.65/2008 – Ministero del Lavoro della Salute e Politiche Sociali

Risolo Luigi 12/02/09
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Non si ritiene preclusa la possibilità per i soggetti titolari di partita IVA a stipulare contratti di lavoro a progetto purché l’oggetto dell’attività da svolgere non sia la medesima di quella svolta professionalmente ed abitualmente; ed i redditi scaturenti da tale tipologia di rapporto di lavoro devono essere denunciati come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi e per gli effetti dell’ex art. 47, comma 1, lett. c bis del TUIR, senza obbligo di fatturazione alcuna, in più il committente deve rendere al collaboratore il relativo prospetto paga, deve procedere al versamento dei contributi previdenziali alla gestione separata INPS e al pagamento del premio assicurativo INAIL.
Ciò è la risultanza dell’Istanza di Interpello ( nr. 65/2008 del 23.12.2008 ) promossa dalla Confcommercio al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per l’Attività Ispettiva – avente ad oggetto la sussistenza o meno dei vincoli di cui agli artt. 61 e ss. del D.Lgs. n. 276/2003, in materia di contratto a progetto, nel caso di conferimento di un incarico di “collaborazione autonoma” ad un soggetto, titolare di partita IVA ed iscritto alla Gestione separata INPS, che svolge un’attività non rientrante tra quelle per le quali sia prescritta l’iscrizione ad un albo o ad un ordine professionale. Nella medesima istanza si chiede, altresì, in caso di risposta affermativa, come coordinare le disposizioni riguardanti l’obbligo di erogazione del compenso e di predisposizione del relativo prospetto paga con l’obbligo del collaboratore titolare di partita IVA di emettere fattura.
L’interpello è promosso sulla scorta degli articoli 61 e seguenti del Decreto Legislativo n. 276 del 10/09/2003 denominato “ Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla Legge 14 Febbraio 2003, n. 30” ( pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 235 del 09/10/2003 – supplemento ordinario ).

Il primo aspetto posto all’attenzione del Ministero, cioè se sia lecita l’applicazione del contratto a progetto ad un soggetto titolare di partita IVA, riguarda il disposto normativo dell’articolo 61 del citato Decreto Legislativo dal titolo “Definizione e campo di applicazione”; il quale sancisce, tra l’altro, “…che i   rapporti   di   collaborazione   coordinata   e   continuativa, prevalentemente personale   e   senza   vincolo   di subordinazione, di cui all’articolo 409,   n. 3, del codice di procedura civile devono essere riconducibili a uno o piu’ progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso    determinati   dal   committente  e   gestiti   autonomamente   dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione della attivita’ lavorativa”.Stabilendo tra l’altro che non deve trattarsi di lavoro della durata inferiore a 30 giorni ( altrimenti trattasi di lavoro occasionale ) a meno che il compenso percepito nell’anno solare non sia superiore a 5.000,00 Euro.

Il secondo aspetto contenuto nell’istanza di Interpello è se il titolare di partita IVA che sottoscrive un contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto non contravvenga al principio dello svolgimento di un’attività  rientrante tra quelle soggette ad iscrizione ad ordini o albi professionali, meglio sancito al comma 3 dell’articolo n. 61, il quale sancisce che “Sono escluse dal campo di applicazione del presente capo le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali e’ necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto   legislativo,   nonche’   i   rapporti e le attivita’ di collaborazione coordinata e continuativa comunque rese e utilizzate a fini istituzionali in    favore    delle    associazioni    e   societa’   sportive dilettantistiche affiliate   alle   federazioni   sportive   nazionali…”          

L’ultima questione oggetto dell’interpello è la trattazione del compenso dal punto di vista fiscale; beninteso il disposto dell’articolo 63, intitolato del “Corrispettivo”, il quale sancisce che “Il   compenso   corrisposto ai collaboratori a progetto deve essere proporzionato alla quantita’ e qualita’ del lavoro eseguito, e deve tenere conto dei   compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto”.

La risposta all’interpello fornita dal Ministero ha presupposto innanzitutto la richiesta di un parere di merito da parte della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro e dell’INPS per poi escludere in via certa che il caso specifico non rientra nel novellato dell’articolo 2222 del Codice Civile, intitolato del contratto d’opera, il quale sancisce che “Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo ( art. 1351 ) un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo Capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel Libro IV ( artt. 1655 e seguenti  )”. Appare evidente che trattasi di una collaborazione coordinata e continuativa, caratterizzata “dall’autonomia del collaboratore nello svolgimento dell’attività lavorativa dedotta nel contratto e dalla irrilevanza del tempo impiegato per l’esecuzione della prestazione – dalla necessaria coordinazione con il committente. Secondo il modello approntato dal D.Lgs. n. 276/2003, inoltre, dette collaborazioni devono essere riconducibili, come modalità organizzativa della prestazione, ad uno o più specifici progetti o programmi di lavoro o fasi di esso, salvo i casi previsti dal comma 2 e dal comma 3 dell’art. 61”. Poiché anche dal punto di vista della remunerazione tale fattispecie non è quella rientrante del disposto sancito dall’articolo 2222 del Codice Civile ma si tratta di compensi tipici di chi svolge una collaborazione coordinata e continuativa e non di lavoro autonomo; perciò  il trattamento fiscale è quello sancito dall’ex articolo 47, comma 1, lettera c bis, del TUIR ( Testo Unico delle Imposte sui Redditi ) il quale sanciva chele   somme   e   i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di societa’, associazioni e altri enti con   o   senza   personalita’ giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie   e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonche’ quelli   percepiti   in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per   oggetto   la   prestazione   di attivita’ svolte senza vincolo di subordinazione a   favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita,    sempre che’    gli    uffici o le collaborazioni non rientrino nei    compiti    istituzionali compresi nell’attivita’ di lavoro dipendente di   cui all’articolo 46, comma 1, concernente redditi di lavoro dipendente, o   nell’oggetto   dell’arte o professione di cui all’articolo 49, comma 1, concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente". Tale norma, tra l’altro fù inserita dall’articolo 34, denominato “misure in materia fiscale” della Legge n. 342 del 21/11/2000.

Pertanto, il provvedimento dell’Istanza di Interpello 65/2008, prosegue disponendo che trattandosi di compensi di attività collaborativa il committente è tenuto a consegnare al collaboratore il prospetto paga anche nel rispetto dell’art. 39, comma 5, intitolato “ Adempimenti di natura formale nella gestione dei rapporti di lavoro”, del Decreto Legge n. 112/2008, il quale sancisce che “Con la consegna al lavoratore di copia delle scritturazioni effettuate nel libro unico del lavoro il datore di lavoro adempie agli obblighi di cui alla legge 5 gennaio 1953, n. 4”.

Il committente deve provvedere, altresì, al versamento dei contributi previdenziali alla Gestione Separata INPS e del premio assicurativo INAIL.

Infine, poiché trattasi di reddito scaturente da collaborazione coordinata e continuativa a progetto non potrà essere considerato come compenso scaturente da lavoro autonomo ma da reddito assimilato a quello da lavoro dipendente, senza obbligo di emissione di fattura in quanto non è consentita l’applicazione dell’imposta per carenza del presupposto oggettivo ( riferimento alla Circolare del Ministero delle Finanze n. 207/E del 16/11/2000 ).

 Dott. Luigi Risolo

Risolo Luigi

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