L’attuale fisionomia del Golden Power nell’ordinamento giuridico italiano

Federico Tosi 24/08/20
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Premessa

Il tema del Golden Power, ossia il complesso di “norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari[1] esercitabili dal Governo in alcuni ambiti di rilevanza strategica, da anni al centro del dibattito presso le istituzioni nazionali e dell’Unione Europea, risulta oggi particolarmente attuale, in conseguenza delle novità introdotte con il decreto-legge n. 23 dell’8 aprile 2020 (Decreto Liquidità). Quest’ultimo intervento normativo, adottato nel contesto dell’emergenza sanitaria da Covid-19, ha infatti determinato una notevole estensione dell’ambito di operatività dei poteri speciali attribuiti all’esecutivo, modificando sensibilmente l’impianto previgente[2].

In particolare, i tre articoli[3] contenuti nel Capo III del summenzionato decreto, rubricato “Disposizioni urgenti in materia di esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica”, hanno comportato l’ampliamento: dello spettro di settori in cui l’esecutivo può intervenire; del novero di operazioni che determinano l’obbligo di notifica, nonché dei soggetti su cui tale obbligo incombe. In aggiunta a ciò, è stata introdotta la possibilità, per il governo, di avviare d’ufficio il procedimento di controllo.

La ratio alla base di un simile intervento riformatore è rinvenibile nell’esigenza di “contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi”, come espressamente previsto al comma 3-bis dell’articolo 15; in effetti, la crisi sanitaria ha fortemente accentuato l’incertezza circa le prospettive economiche globali, così innescando turbolenze significative che, in misura differente a seconda delle aree geografiche e dei settori coinvolti, hanno investito i mercati finanziari[4]. Il governo ha pertanto “reagito all’estrema volatilità dei mercati azionari rafforzando ed ampliando i poteri speciali esercitabili per salvaguardare gli attivi strategici delle società che operano in settori chiave dell’economia italiana[5].

È ora necessario dar conto del contesto in cui, nel 2012, il golden power è stato introdotto nel nostro ordinamento, per poi descrivere la fisionomia che oggi ha assunto.

Il golden power nel quadro istituzionale dell’Unione Europea

Si è definito il golden power come l’insieme di quei poteri speciali che l’esecutivo può esercitare per tutelare le società operanti in settori strategici, al fine di salvaguardare gli interessi pubblici essenziali. Sostanzialmente, con riferimento alle imprese operanti nei comparti interessati dalla normativa, tali poteri si traducono nella possibilità del governo di imporre condizioni, apporre il veto all’adozione di determinate delibere ed opporsi all’acquisto di partecipazioni da parte di soggetti diversi dallo Stato e dagli enti pubblici italiani (e, comunque, non controllati da questi).

Ciò posto, è evidente come l’ambito di una simile normativa ricomprenda in sé la materia degli “investimenti esteri diretti”, che l’art. 207 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea riserva alla competenza esclusiva dell’Unione, laddove prevede: “La politica commerciale comune è fondata su principi uniformi, in particolare per quanto concerne […] gli investimenti diretti […]. La politica commerciale comune è condotta nel quadro dei principi e obiettivi dell’azione esterna dell’Unione”.

È pertanto lecito domandarsi come sia stato possibile giungere all’introduzione del golden power, in un contesto in cui gli investimenti diretti stranieri sono considerati una componente essenziale della politica commerciale comune, fondata sul principio di libera circolazione dei capitali e sull’apertura dell’ambiente economico europeo[6]. In effetti, ormai da diversi decenni l’Unione Europea rappresenta la “principale destinazione mondiale degli investimenti esteri diretti[7] e, come confermato nel marzo 2019 dalle parole dell’allora Commissaria per il Commercio Cecilia Malmström, “l’Europa trae molti vantaggi da una politica di libero investimento[8].

Tuttavia, nella medesima occasione, la stessa Commissaria ha precisato che l’Unione deve essere pronta “ad agire quando la nostra sicurezza e l’interesse pubblico sono a rischio. Considerato anche il nuovo quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti, disponiamo adesso di strumenti migliori e informazioni più approfondite”.

Questa preoccupazione, che ricollega l’esigenza di controllo degli investimenti esteri diretti alla necessità di tutelare la sicurezza e l’ordine pubblico dei Paesi membri dell’Unione, affonda le proprie radici negli anni che vanno dal 2005 al 2007, quando si è registrata una crescita esponenziale dei flussi di investimenti stranieri e, soprattutto, di quelli effettuati dai Fondi Sovrani – accompagnati da alcuni tentativi di scalata ostile[9].

Giova ricordare che i Fondi sovrani sono definibili come “state-owned investment vehicles which manage portfolios of financial instruments partly denominated in foreign currency. They derive their wealth from commodity revenues or from balance of payments or fiscal surpluses”[10]. Il problema di questi veicoli di investimento è dovuto alla carenza di informazioni che li caratterizza: “most funds publish only very limited information about their investment activity and portfolio structure and dimension”, ciò che ha indotto le istituzioni politiche e finanziarie a preoccuparsi del fatto che i fondi in questione possano segretamente perseguire obiettivi politici e strategici anziché i dichiarati target di massimizzazione dei rendimenti[11].

Così, all’epoca del vertiginoso aumento di investimenti esteri diretti, la Commissione Europea ha avvertito la necessità di intervenire per dettare criteri guida utilizzabili dagli Stati Membri, da un lato sottolineando l’importanza dei principi di stabilimento (art. 49 TFUE) e di libertà di circolazione dei capitali (art. 63, comma 1, TFUE), dall’altro chiarendo la natura non assoluta – e dunque la derogabilità in presenza di motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza – di tali libertà; nel far ciò, la Commissione ha altresì richiamato la giurisprudenza della Corte di Giustizia[12], che già in precedenza aveva enucleato il principio per cui le limitazioni degli investimenti stranieri devono perseguire finalità di tutela dell’ordine pubblico o della sicurezza nazionale[13].

Pertanto, è questo il contesto in cui diversi Stati (tra cui Stati Uniti, Francia, Germania e Italia[14]) hanno iniziato ad introdurre nuove normative, finalizzate al controllo degli investimenti esteri diretti.

Negli anni seguenti, l’attenzione delle istituzioni nei confronti di questa tematica è andata aumentando, come testimonia il “Discorso annuale sullo stato dell’Unione” del 2017, dell’allora presidente Jean-Claude Junker, che ha fermamente affermato la necessità di “un nuovo quadro dell’UE per il controllo degli investimenti. Se società estere di proprietà statale intendono acquisire un porto europeo, parte di una nostra infrastruttura energetica o un’azienda del settore delle tecnologie di difesa, dovrebbero poterlo fare solo se in modo trasparente, con le dovute valutazioni e discussioni. È nostra responsabilità politica sapere cosa succede a casa nostra per poter proteggere, se necessario, la nostra sicurezza collettiva[15].

Più recentemente, nel marzo 2019, il Parlamento Europeo ed il Consiglio hanno istituito, con Regolamento UE 2019/432, un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell’Unione, che la Commissione ha accompagnato con la pubblicazione della “Relazione sugli investimenti esteri diretti”, dando atto del costante incremento dei flussi di investimenti da parte di “imprese di Stato[16], dell’aumento della proprietà straniera delle imprese dell’UE (in particolare in settori chiave, quali la raffinazione del petrolio, l’industria farmaceutica, l’elettrica e l’elettronica) e della crescita nella presenza degli “investitori offshore”. Al contempo, nella relazione è stata delineata la “necessità di un’attuazione efficace” del suddetto quadro di controllo[17].

Da ultimo, per ricondurre le fila del discorso al quadro della drammatica emergenza sanitaria in corso, va menzionata la Comunicazione agli Stati Membri del 26 marzo 2020, con cui la Commissione Europea ha richiamato l’attenzione sulla necessità che l’apertura agli investimenti esteri – comunque essenziali per la crescita economica – venga “bilanciata da adeguati strumenti di controllo”: “nel contesto dell’emergenza da COVID-19, potrebbe aggravarsi il rischio che si verifichino tentativi di acquisizione, tramite investimenti diretti esteri, di aziende della filiera dell’assistenza sanitaria […] o di settori correlati[18].

Il golden power in Italia

Introduzione dei poteri speciali e successivi interventi

L’introduzione del golden power nel nostro ordinamento giuridico è riconducibile al decreto-legge n. 21 del 2012, convertito con la legge n. 56 del 2012, che ha stabilito “norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni”; è su questo testo che sono intervenute le modifiche successivamente adottate.

In origine, i soli settori interessati dalla normativa erano, da un lato, la difesa e la sicurezza nazionale (art. 1), dall’altro l’energia, i trasporti e le comunicazioni– con riferimento agli attivi strategici delle imprese (art. 2).

Nel settore della difesa e della sicurezza nazionale, la legge 56/2012 richiede, per l’esercizio dei poteri speciali da parte dell’esecutivo, l’esistenza di una “minaccia di grave pregiudizio per gli interessi essenziali”, mentre nei comparti dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni occorre altresì che l’operazione sia idonea a dar luogo a una “situazione eccezionale, non disciplinata dalla normativa nazionale ed europea di settore di minaccia di grave pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti[19].

I poteri che l’art. 1 attribuisce all’esecutivo, con riferimento alle imprese strategiche operanti nei settori della difesa e della sicurezza, sono così identificati: a) imposizione di specifiche condizioni relative alla sicurezza degli approvvigionamenti e delle informazioni, ai trasferimenti tecnologici, al controllo delle esportazioni nel caso di acquisto, a qualsiasi titolo, di partecipazioni in imprese che svolgono attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale; b) veto all’adozione di determinate delibere[20] dell’assemblea o degli organi di amministrazione di un’impresa strategica; c) opposizione all’acquisto di partecipazioni, in imprese strategiche, da  parte  di  soggetti diversi dallo  Stato,  dagli enti  pubblici  italiani  o da  questi  controllati,  qualora  l’acquirente   venga   a detenere,   direttamente   o   indirettamente,   “un livello della partecipazione al capitale con diritto di voto in grado di  compromettere  nel  caso  specifico  gli interessi della difesa e della sicurezza nazionale”. I poteri speciali che l’art. 2 attribuisce allo Stato, relativamente agli attivi strategici nei settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni, “riguardano sia determinate operazioni societarie, sia il trasferimento di partecipazioni di controllo in tali società[21].Con riferimento alle prime, l’esecutivo può opporre il veto nei confronti di “qualsiasi delibera, atto o operazione” che comporti modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità degli attivi, oppure il cambiamento della loro destinazione[22]; con riguardo alle seconde, il Governo può sia condizionare l’efficacia dell’acquisto di una partecipazione di controllo da parte di un soggetto esterno all’UE all’assunzione di impegni diretti a garantire la tutela di interessi essenziali dello Stato, sia opporsi all’acquisto medesimo, in casi eccezionali di rischio[23].Questi poteri si collocano nel quadro di un dettagliato iter procedurale, dove sono previsti obblighi di notifica in capo a diversi soggetti, tra cui i cedenti e gli acquirenti delle partecipazioni, nonché le imprese i cui organi adottino le delibere o compiano le operazioni sopra menzionate; tali obblighi informativi sono, evidentemente, funzionali all’esercizio dei golden powers da parte dell’esecutivo.Con la legge n. 172/2017, che ha convertito il d.l. n. 148/2017, il legislatore è intervenuto sulla normativa del 2012, estendendo il novero dei settori interessati dai poteri governativi speciali; in particolare, sono così stati ricompresi i “settori ad alta intensità tecnologica”, tra cui: a) le infrastrutture critiche o sensibili, tra cui immagazzinamento e gestione dati, infrastrutture finanziarie; b) le tecnologie critiche,  compresa  l’intelligenza  artificiale,  la robotica, i semiconduttori, le tecnologie con potenziali applicazioni a doppio  uso,  la  sicurezza  in  rete,  la  tecnologia  spaziale  o nucleare; c) la sicurezza dell’approvvigionamento di input critici; d) l’accesso a informazioni sensibili o capacità di  controllare  le informazioni sensibili.Nel 2019 il legislatore è tornato sulla disciplina del golden power, convertendo nella legge n. 133 del 2019 il d.l. n. 105/2019. Anche in questo caso è stata ampliata l’operatività della normativa, “estendendo lo scrutinio governativo alle società che detengono beni o rapporti strategici in una serie di settori ulteriori rispetto agli usuali ambiti della sicurezza, difesa, energia, trasporti, comunicazioni o delle reti 5G, attraverso un rinvio diretto all’elenco introdotto dal Reg. UE n. 452/2019”, al primo paragrafo dell’articolo 4[24]; tuttavia, l’operatività di tale estensione è rimasta soltanto sulla carta, mancando l’individuazione dettagliata degli attivi strategici rilevanti[25].Ai soggetti che non rispettano l’iter procedurale disciplinato dalla normativa può essere inflitta una sanzione amministrativa “fino al doppio del valore dell’operazione e comunque non inferiore all’uno per cento del fatturato cumulato realizzato dalle imprese coinvolte nell’ultimo esercizio”; inoltre, ulteriori conseguenze possono essere rappresentate dalla nullità degli atti e delle delibere, dall’ingiunzione di ripristino della “situazione anteriore” e dalla revoca delle autorizzazioni.

Le novità introdotte con il c.d. Decreto Liquidità

Nel pieno dell’emergenza sanitaria e sulla scorta della Comunicazione della Commissione Europea del 26 marzo 2020, il Governo ha adottato il decreto-legge n. 23 dell’8 aprile 2020 (Decreto Liquidità), con il quale è nuovamente intervenuto sugli strumenti di controllo degli investimenti esteri diretti.Come già anticipato in apertura, l’atto normativo in questione ha determinato una significativa estensione della portata della disciplina del golden power.Innanzitutto, sotto il profilo dei settori coinvolti, si ricorda che già la legge n. 133 del 2019 conteneva un rimando all’elenco contenuto nel primo paragrafo dell’articolo 4 del Reg. UE n. 452/2019 – rimando rimasto sostanzialmente sulla carta, data la sua genericità. Con l’entrata in vigore del Decreto Liquidità, tuttavia, sono stati confermati e precisati i confini di tale richiamo: l’art. 15, riferendosi ai “settori di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) ed e)”, include espressamente, “nel settore finanziario, quello creditizio e assicurativo”. D’altra parte, è probabilmente con riferimento ai presupposti per l’operatività degli obblighi di notifica che si segnalano le introduzioni più significative, anche se espressamente limitate nel tempo al 31 dicembre 2020[26]. Infatti, con riferimento ai settori coinvolti dalla normativa (ad eccezione, si ritiene, della difesa e della sicurezza nazionale, dato il mancato richiamo all’art. 1 del d.l. n. 21 del 2012), l’obbligo di notifica è esteso anche agli acquisti di partecipazioni da parte di soggetti appartenenti all’Unione Europea, qualora la rilevanza dell’operazione sia tale da determinare il controllo della società target. Di conseguenza, fino a fine anno, cade la distinzione tra soggetti interni o esterni all’UE, sotto il profilo dell’acquisizione di partecipazioni di controllo di società operanti nei descritti comparti strategici; al fine di non porre questa previsione in contrasto con la libertà di circolazione dei capitali di cui all’art. 63 del TFUE, la relativa applicazione dovrà necessariamente limitarsi alle già menzionate motivazioni di ordine pubblico o pubblica sicurezza[27].In ogni caso, avendo ancora riguardo alla soggezione all’obbligo di notifica, viene introdotto un nuovo profilo di differenziazione tra soggetti interni ed esterni all’Unione: per questi ultimi, infatti, è previsto un sensibile abbassamento delle soglie il cui superamento determina l’obbligo di notificare.In particolare, non è più necessario che l’acquisto di partecipazioni conferisca il controllo della società target, in quanto è sufficiente che le stesse attribuiscano “una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già direttamente o  indirettamente possedute, e il  valore  complessivo  dell’investimento  sia  pari  o superiore a un  milione  di  euro”; inoltre, sono  “altresì  notificate  le acquisizioni che determinano il superamento delle soglie del  15  per cento, 20 per cento, 25 per cento e 50 per cento”.Un’ulteriore, importante, innovazione, riguarda poi la possibilità per la Presidenza del Consiglio di “avviare il procedimento ai fini dell’eventuale esercizio dei poteri” speciali in caso di violazione degli obblighi di notifica, anche in assenza della stessa[28]. Evidentemente, tramite la possibilità di attivarsi d’ufficio, l’esecutivo potrà godere di uno spazio di manovra ulteriore e di maggiore flessibilità, non essendo vincolato nei casi in cui i soggetti coinvolti adottino comportamenti negligenti.Da ultimo, per completezza, è opportuno segnalare che l’art. 17 dispone una modifica al Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, consentendo alla Consob di esercitare la propria attività di controllo con maggiore ampiezza, tramite la rimozione di alcuni vincoli riguardanti la dimensione delle società target e l’abbassamento delle soglie d’acquisto delle partecipazioni che fanno scattare gli obblighi di comunicazione.

Considerazioni conclusive

È risaputo che, quando si tratta di attirare investimenti esteri, la dilatazione e l’incertezza delle tempistiche rappresentano due fattori di dissuasione non trascurabili; del resto, proprio questo campo costituisce una della più grosse debolezze del sistema giuridico-economico italiano.È altresì indubbio che la portata estensiva delle novità introdotte con il decreto liquidità determinerà un significativo aumento delle operazioni interessate dalla normativa sul golden power, con possibile effetto a cascata sui tempi richiesti per investire nel nostro Paese. Innegabilmente, il rischio è quello che i principali attori del mercato globale rinuncino alle opportunità di investimento offerte dalle nostre imprese, preferendo allocare risorse nell’ambito di ordinamenti più aperti.Tuttavia, il dichiarato obiettivo di questi interventi normativi non è chiudere le porte ai flussi provenienti dall’estero, ma bilanciarli con adeguati strumenti di controllo: con queste parole si è espressa la Commissione Europea, nella sua comunicazione dello scorso 26 marzo. Infatti, le istituzioni dell’Unione hanno sempre sottolineato l’importanza, per il mercato unico, dell’apertura agli investimenti provenienti da operatori esterni.Tuttavia, con riferimento a determinati settori, specie nel corso di una congiuntura economica come quella causata dalla crisi pandemica, gli assetti societari delle imprese aventi rilevanza strategica devono essere tutelati. In questo contesto, un numero sempre crescente di Paesi sta dotando i propri esecutivi di poteri speciali di controllo, per contrastare il rischio di scalate ostili aventi ad oggetto le società operanti nei comparti chiave sopra descritti.Pertanto, sarà fondamentale che gli attori operanti nei mercati finanziari sviluppino un dialogo efficace con gli apparati di controllo, instaurando rapporti comunicativi improntati alla trasparenza nell’illustrazione dei piani di investimento[29]. D’altra parte, le amministrazioni competenti dovranno agire nel rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, promuovendo interazioni efficienti che contemperino le esigenze di controllo con quelle di mercato[30].Infatti, è soltanto tramite un’attuazione collaborativa e ragionevole dei poteri speciali che la normativa sul golden power potrà evitare di impattare negativamente sui flussi di investimenti esteri diretti.

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Note

[1] Decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21: “Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni”.

[2] Le novità introdotte nell’aprile 2020, che hanno modificato la previgente disciplina del golden power, sono intervenute sul già menzionato decreto-legge n. 21 del 2012, come modificato dal più recente decreto-legge n. 105 del 2019.

[3] Si tratta degli articoli 15, 16 e 17.

[4] Si veda Consob (2020), “La crisi da COVID-19 – L’impatto sui mercati finanziari”; testo disponibile al sito: http://www.consob.it/web/investor-education/crisi-mercati-finanziari.

[5] Chiomenti (2020), “Il rafforzamento del Golden Power nell’emergenza sanitaria ed economica: guida alle modifiche normative”; testo disponibile al sito: https://www.chiomenti.net/public/files/3246/Newsalert-Il-rafforzamento-della-normativa-Golden-Power_1.pdf.

[6] Si vedano Alvaro S., Lamandini M., Police A. e Tarola I. (2019), “La nuova via della seta e gli investimenti esteri diretti in settori ad alta intensità tecnologica”, Consob, Quaderni giuridici, febbraio 2019, pagg. 10-11; testo disponibile al sito: http://www.consob.it/web/area-pubblica/qg20.

[7] Ancora, Alvaro S., Lamandini M., Police A. e Tarola I. (2019), Consob, Quaderni giuridici, pag. 26.

[8] Dichiarazione di Cecilia Malmström in seguito all’approvazione, da parte del Consiglio dell’UE, del quadro di controllo degli investimenti esteri (in data 5 marzo 2019).

[9] Alvaro S., Lamandini M., Police A. e Tarola I. (2019), Consob, Quaderni Giuridici, pag. 16.

[10] Ciarlone A. e Miceli V. (2014), “Are sovereign Wealth Funds contrarian investors?”, Banca d’Italia, Temi di Discussione (Working Papers), Settembre 2014, pag. 5; testo disponibile al sito: https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/temi-discussione/2014/2014-0972/index.html.

[11] Si vedano, ancora, Ciarlone A. e Miceli V. (2014), Banca d’Italia, Temi di Discussione, pag. 5.

[12] In particolare, il richiamo è alla giurisprudenza originata dalle sentenze 14 marzo 2000 e 4 giugno 2002.

[13] Per queste considerazioni, si veda: Alvaro S., Lamandini M., Police A. e Tarola I. (2019), Consob, Quaderni giuridici, pag. 20-21.

[14] Alvaro S., Lamandini M., Police A. e Tarola I. (2019), Consob, Quaderni giuridici.

[15] Discorso annuale sullo stato dell’Unione, 2017; testo disponibile al sito: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/SPEECH_17_3165.

[16] In particolare, imprese statali di Cina, Russia, ed Emirati Arabi Uniti.

[17] “Relazione sugli investimenti esteri diretti: in continuo aumento la proprietà straniera di imprese europee nei settori chiave”, Commissione Europea, 13 marzo 2019; testo disponibile al sito: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_19_1668.

[18] Comunicazione della Commissione Europea, “Orientamenti agli Stati membri per quanto riguarda gli investimenti esteri diretti e la libera circolazione dei capitali provenienti da paesi terzi, nonché la protezione delle attività strategiche europee, in vista dell’applicazione del regolamento (UE) 2019/452 (regolamento sul controllo degli investimenti esteri diretti)”, 26 marzo 2020.

[19] Si veda anche Alvaro S., Lamandini M., Police A. e Tarola I. (2019), Consob, Quaderni giuridici.

[20] In particolare, la fusione o la scissione della società, il trasferimento dell’azienda o di rami  di  essa o di società controllate,  il trasferimento all’estero della sede sociale,  il mutamento dell’oggetto sociale, lo scioglimento della società, la modifica di clausole statutarie eventualmente adottate ai sensi dell’art. 2351 comma 3 c.c., ovvero introdotte ai sensi dell’art. 3 comma 1 d.l. 332/1994, le cessioni  di diritti reali o di utilizzo relative a beni materiali o immateriali o l’assunzione di vincoli che ne condizionino l’impiego.

[21] Alvaro S., Lamandini M., Police A. e Tarola I. (2019), Consob, Quaderni giuridici.

[22] Nel testo della norma si legge che, nel cambiamento di destinazione, sono comprese le delibere dell’assemblea o degli organi di amministrazione aventi ad oggetto la fusione o la scissione della società, il trasferimento all’estero della sede sociale, il trasferimento dell’azienda o di suoi rami in cui siano compresi gli attivi e l’assegnazione degli stessi a titolo di garanzia.

[23] Per maggiori approfondimenti, si veda anche Alvaro S., Lamandini M., Police A. e Tarola I. (2019), Consob, Quaderni giuridici.

[24] a) infrastrutture critiche, siano esse fisiche o virtuali, tra cui l’energia, i trasporti, l’acqua, la salute, le comunicazioni, i media, il trattamento o l’archiviazione di dati, le infrastrutture aerospaziali, di difesa, elettorali o finanziarie, e le strutture sensibili, nonché gli investimenti in terreni e immobili fondamentali per l’utilizzo di tali infrastrutture; b)  tecnologie critiche e prodotti a duplice uso quali definiti nell’articolo 2, punto 1, del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, tra cui l’intelligenza artificiale, la robotica, i semiconduttori, la cibersicurezza, le tecnologie aerospaziali, di difesa, di stoccaggio dell’energia, quantistica e nucleare, nonché le nanotecnologie e le biotecnologie; c)  sicurezza dell’approvvigionamento di fattori produttivi critici, tra cui l’energia e le materie prime, nonché la sicurezza alimentare; d)  accesso a informazioni sensibili, compresi i dati personali, o la capacità di controllare tali informazioni; o e)  libertà e pluralismo dei media.

[25] Per tutte queste considerazioni, si veda Chiomenti (2020), “Il rafforzamento del Golden Power nell’emergenza sanitaria ed economica: guida alle modifiche normative”.

[26] È comunque opportuno specificare che l’art. 1 del decreto di aprile 2020 precisa che le sue disposizioni si applicano anche oltre il termine del 31 dicembre 2020, laddove l’obbligo di notifica “sia sorto nel predetto arco temporale”.

[27] Per una considerazione analoga, si veda anche Garda E. (2020), “Il Decreto Liquidità rafforza il Golden Power”, Altalex, 27 aprile 2020; testo disponibile al sito: https://www.altalex.com/documents/news/2020/04/27/decreto-liquidita-rafforza-golden-power.

[28] Art. 16 del c.d. Decreto Liquidità.

[29] Per considerazioni di questo tipo, si veda Chiomenti (2020).

[30] Si veda anche Garda E. (2020).

Federico Tosi

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