L’Albo professionale

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L’albo professionale è un registro nel quale sono raccolti i nomi e le informazioni delle persone abilitate ad esercitare una professione regolamentata dalla legge.
Le leggi statali impongono l’obbligo di iscrizione a uno specifico albo, per potere svolgere determinate attività, in particolare dove entra in gioco la sicurezza dei cittadini.
 In Italia esistono numerosi diversi ordini e albi professionali, senza riscontro negli altri paesi, che nella maggior parte dei casi conoscono esclusivamente alcuni albi, ad esempio, in Gran Bretagna, USA, Cina, per menzionare i paesi più grandi del mondo e con le economie e le discipline scientifiche più sviluppate.
Agli albi professionali si accede, di solito, con il possesso di uno specifico titolo di studio, unito a un eventuale periodo di praticantato, al superamento di un apposito esame di stato e al possesso di determinati requisiti morali, come avere la fedina penale immacolata.
In altri casi può essere sufficiente il superamento dell’esame di stato oppure il possesso di un determinato titolo di studio.

Indice

1. chi sono gli iscritti ad un albo

Gli iscritti a un albo sono riconosciuti come professionisti che svolgono attività ad elevato contenuto intellettuale e hanno l’obbligo di iscriversi ad apposite Casse previdenziali a vantaggi degli iscritti.
L’iscrizione all’albo è fondamentale soprattutto per chi intende svolgere la libera professione, perché permette di firmare progetti, perizie, consulenze, certificazioni, la quale mancanza è punibile penalmente.
Chiunque può chiedere e consultare l’albo professionale per sincerarsi se il professionista sia iscritto.
La creazione o regolamentazione degli albi è competenza esclusiva del governo centrale, anche nelle materie di competenza concorrente di Stato e Regioni, restando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale, come ad esempio l’attività di acconciatore (comunemente detto “parrucchiere” o “barbiere”) oppure di estetista, professioni che richiedono il conseguimento di diplomi rilasciati dalle province e una pratica professionale.
Una particolarità di denominazione degli albi professionali italiani era che quelli dei professionisti laureati si denominavano ordini professionali (ordine degli avvocati, ordine degli ingegneri, ordine degli architetti), mentre quelli dei professionisti regolamentati ai quali si accedeva con un diploma di scuola media superiore erano denominati collegi professionali (collegio dei geometri, collegio dei periti), anche se la regola prevedeva delle eccezioni, esistendo il Collegio notarile, al qualesi accede con la laurea e l’Ordine dei giornalisti, al quale si può accedere anche senza laurea.
Il termine ordine è relativo alla regolamentazione oppure ordinamento della specifica professione ed è utilizzato anche in altri ambiti (ordine cavalleresco, ordine religioso), anche se in realtà gli ordinamenti delle professioni regolamentate sono molto simili tra loro, l’unica differenza essendo spesso la descrizione delle prestazioni professionali “protette”, vale a dire, eseguibili esclusivamente dagli iscritti a quello specifico ordine o albo.
Una volta le libere professioni ordinistiche si chiamavano professioni liberali per distinguerle da quelle esecutive. 
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2. La pubblicità degli albi

Nell’interesse pubblico di coloro che si rivolgono a liberi professionisti e contro l’esercizio abusivo delle professioni, la legge obbliga gli ordini professionali a pubblicizzare l’elenco degli iscritti e dei professionisti sospesi temporaneamente o radiati dall’albo.
Questi provvedimenti sono soggetti a deposito e alla massima pubblicazione.
 È lecita la pubblicazione degli iscritti e dei provvedimenti sanzionatori nelle riviste che l’ordine invia ai propri membri, così come la messa a disposizione degli elenchi cartacei nelle sedi territoriali a coloro che ne presentino richiesta, la duplicazione degli elenchi e la divulgazione a terzi da parte dei soggetti che acquisiscono queste informazioni.
Alcuni ordini professionali hanno reso disponibile l’archivio dei propri iscritti su Internet, e direttamente dal sito permettono una ricerca degli iscritti per cognome o per città.
Un numero limitato di ordini offre questo servizio per l’albo nazionale (tra questi l’albo dei Chimici). 

3. Il tirocinio

Il tirocinio è determinato da un monte-ore (o di crediti) al termine del quale lo studente è ammesso a sostenere l’esame.
Il candidato verrà penalizzato o respinto se le competenze acquisite non sono sufficienti.
La bocciatura non costringe a ripetere un altro anno di tirocinio, ma esclusivamente l’esame, e garantisce il diritto a essere riesaminati da terzi.
Il tirocinio condotto durante gli studi universitari è regolamentato.
Lo stage prevede un contratto di lavoro, che ha come requisito minimo una retribuzione, anche se non elevata, e una durata massima, che impedisce di prolungarlo in modo indefinito.
Dopo la laurea, il praticante non è obbligato a fare  un allegato dell’attestato di frequenza copia di un regolare contratto di lavoro.
I tirocinanti possono non essere retribuiti e il praticante non ha diritto ad esigere uno scritto che attesti la frequenza prevista, o una busta paga.
 Alla fine del praticantato, il professionista dovrebbe firmare ai tirocinanti un attestato di frequenza, che potrebbe rifiutare se li ritenga non idonei alla professione.
Le equivalenze tra specializzazioni e titoli professionali sono una materia disciplinata da decreti ministeriali che sono una fonte del diritto prevalente sulle decisioni degli Ordini.
 

4. Il codice deontologico

Il codice deontologico è la normativa alla quale si rivolge il professionista che sideve attenere per l’espletamento della sua professione.
Le norme degli ordini professionali sono atti di soft-law che non entrano nel sistema delle fonti del diritto inteso come norma promanante dal potere politico e non sono circondate dalle garanzie procedimentali tipiche delle fonti in merito alla loro formazione, vale a dire, non sono interessate dal circuito politico decisionale dello Stato.
Gli organismi degli ordini sono elettivi, ma rappresentano solo una parte della società civile (una categoria professionale) diversamente dagli altri enti pubblici menzionati in precedenza.

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Dott.ssa Concas Alessandra

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