Con la Circolare 13 marzo 2023 a firma del direttore generale del dipartimento per gli affari di giustizia, indirizzata a tre Consigli nazionale (forense, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dei consulenti del lavoro), vengono fornite precisazione in ordine ai requisiti di iscrizione all’albo dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e controllo nelle procedure di cui al CCII, e in particolare sugli obblighi formativi e il requisito alternativo, ai fini del primo popolamento.
A seguito di alcune richieste di chiarimenti attraverso la Circolare del 13 marzo vengono fornite precisazioni alla circolare prot. DAG n. 14539.U del 20 gennaio 2023 in materia di obblighi formativi e requisito alternativo per l’iscrizione all’albo di cui all’art. 356 CCII:
· Requisito alternativo alla formazione, ai fini del primo popolamento dell’albo. Quanto chiarito con circolare prot. n. 14539.U al punto D) deve essere corretto e integrato nel senso che gli incarichi giudiziali utili ai fini dell’iscrizione all’albo sono non soltanto quelli conferiti negli ultimi quattro anni a decorrere a ritroso dal 16 marzo 2019 ma anche quelli conferiti successivamente a tale data sino all’entrata in vigore del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, e pertanto tutti gli incarichi giudiziali conferiti dal 17 marzo 2015 sino al 15 luglio 2022.
· Enti erogatori della formazione iniziale. Gli ordini professionali dei consulenti del lavoro. Quanto chiarito con circolare prot. 14539.U al punto A) n. 1) va corretto e integrato nel senso che sono legittimati a erogare la formazione iniziale anche gli ordini professionali dei consulenti del lavoro ove stipulino apposita convenzione con università pubbliche o private, ai sensi dell’articolo 4, comma 5, lett. b) del decreto ministeriale 24 settembre 2014, n. 202, a condizione che i corsi rispettino gli ulteriori requisiti di legge, come chiariti dalla circolare prot. n. 14539.U.
· Enti erogatori dell’aggiornamento biennale. Quanto chiarito con circolare prot. n. 14539.U al punto C) n. 1 va corretto e integrato nel senso che sono legittimati ad erogare l’aggiornamento biennale anche gli ordini professionali dei consulenti del lavoro, pur in assenza di apposita convenzione con università pubbliche o private, a condizione che i corsi rispettino gli ulteriori requisiti di legge, come chiariti dalla circolare prot. n. 14539.U.