L’affidamento dei figli minori in seguito alla separazione dei genitori

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Nelle migliori famiglie può accadere che in seguito a diversi anni passati a discutere per ogni piccolo dettaglio, una coppia di coniugi decida di mettere fine al loro matrimonio.

La scelta si prospetta difficile, però necessaria, pensando che sia inutile prolungare una relazione sentimentale quando l’amore e l’affetto reciproco sono un lontano ricordo e non esistono più.

A questo proposito, ci si chiede in che modo ci si debba regolare davanti a una separazione, in relazione all’affidamento dei figli.

Si deve sapere che quando ci sono dei figli minori è sempre necessario rivolgersi al giudice, il quale ha la facoltà di valutare in modo attento ogni circostanza per decidere i tempi e le modalità con le quali la madre e il padre si dovranno occupare dei loro bambini.

Se i ragazzi hanno raggiunto la maggiore età con il compimento dei 18 anni, la legge consente loro di scegliere liberamente con quale genitore abitare.

In questa sede cercheremo di aiutare coloro che stanno vivendo un periodo di crisi matrimoniale e desidererebbe ricevere qualche informazione in più sull’argomento, scrivendo qualcosa nei paragrafi che seguono.

Che Cosa s’intende per affidamento

Si parla di affidamento esclusivamente in relazione ai figli minori, i genitori dei quali hanno intrapreso un percorso di separazione o divorzio.

Questo significa che, se una coppia ha dei bambini e decide di lasciarsi in modo definitivo, si renderà necessario stabilire le modalità con le quali i genitori si dovranno occupare del mantenimento, dell’educazione e dell’istruzione dei loro figli.

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In che cosa consiste il collocamento

Si deve stare molto attenti a non confondere l’affidamento con il collocamento, perché si tratta di due istituti che hanno  finalità diverse.

Il primo è relativo all’esercizio della responsabilità genitoriale.

Il secondo è collegato al concetto di residenza, vale a dire al luogo con quale genitore figlio andranno a vivere.

Questo potrebbe creare un po’ di confusione.

Riportiamo di seguito un esempio che aiuterà a rendere chiare le idee.

Tizio e Caia hanno intenzione di separarsi.

All’udienza, il giudice stabilisce l’affidamento condiviso del figlio minore con collocamento prevalente presso la madre.

 

Come è facile intuire, sia Tizio sia Caia si occuperanno del loro figlio, il quale continuerà a vivere  con la mamma, mentre il papà lo potrà vedere nei giorni stabiliti nel provvedimento di separazione.

Si deve precisare che il collocamento può essere di tre tipologie:

Prevalente, alterato e invariato.

Prevalente

Significa che il figlio abita con il genitore, cosiddetto collocatario, che è stato ritenuto più idoneo a garantirgli una determinata stabilità.

Questa soluzione, adottata nella maggior parte delle circostanze, consente all’altro genitore, cosiddetto non collocatario,  di incontrare il bambino e passare del tempo insieme secondo le indicazioni che ha previsto il Tribunale.

Alternato

Significa che il minore abita un po’ con la mamma ed un po’ con il papà, ad esempio, un mese con un genitore e un mese con l’altro.

Questa seconda opzione, però, non viene molto attuata perché impone al bambino di spostarsi con frequenza da un’abitazione all’altra, e potrebbe infrangere la sua stabilità domestica.

Invariato

Si ha se i coniugi sono d’accordo e si potranno alternare a vivere con il figlio nella casa familiare. Ad esempio, una settimana la madre e una il padre.

Questa soluzione consente al minore di non lasciare l’abitazione e conservare le sue abitudini.

Il genitore che per un periodo abita con il figlio deve consentire all’altro di incontrarlo per lasciare l’abitazione una volta terminato il suo “turno”.

L’affidamento dei figli minori

In questo paragrafo entreremo nel merito della questione.

Nella maggior parte dei casi, si preferisce l’affidamento condiviso.

Il figlio viene affidato ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso uno dei due.

Esempio

Tizio e Caia  si separano e il giudice dispone l’affidamento condiviso del piccolo Andrea, il quale resterà a vivere con la madre.

Il padre potrà vedere il figlio due volte alla settimana e lo tenere presso di sé due weekend al mese.

Nell’affidamento condiviso i genitori devono adottare di comune accordo le decisioni più importanti nei confronti del minore, come ad esempio, quale scuola fargli frequentare.

Le questioni di ordinaria amministrazione, come ad esempio, quali libri scolastici acquistare, possono essere prese anche senza una consultazione di carattere preventivo.

Se uno dei due genitori non è idoneo al suo ruolo dal lato educativo, ad esempio, il padre violento oppure la madre alcolizzata, depressa o simile, il giudice dispone l’affidamento esclusivo dei figli minori.

Il bambino viene affidato in modo esclusivo a uno dei due genitori, il quale potrà adottare in modo autonomo le decisioni importanti.

Il genitore che non è affidatario conserva lo stesso il diritto di entrare in merito alle questioni di maggiore rilievo, ricorrendo al giudice se dovesse ritenere che vengano prese decisioni pregiudizievoli all’interesse dei figli ed esercitare il suo diritto di visita secondo quello che è stato stabilito dal Tribunale.

L’affidamento esclusivo non comporta l’esclusione del genitore inadeguato dal figlio, ma esclusivamente una compressione dell’esercizio della responsabilità genitoriale.

Senza che abbia peso il fatto che si tratti di affidamento condiviso oppure esclusivo, sia il padre che la madre devono provvedere al mantenimento dei minori in base alle proprie sostanze e alla capacità reddituale.

In circostanze di grave inidoneità di entrambi i genitori, i figli potrebbero anche essere affidati agli altri familiari, come ad esempio ai nonni.

In simili circostanze è necessario adire prima il Tribunale, il quale, dopo un’attenta valutazione, deciderà se disporre l’affidamento a favore dei familiari della coppia oppure dei servizi sociali.

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Dott.ssa Concas Alessandra

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