L’adottabilità di un minorenne quando entrambi i genitori sono in carcere

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Esistono molte situazioni nelle quali i minorenni vengono dichiarati adottabili dai relativi Tribunali.

A volte sono bambini che vengono abbandonati alla nascita da madri in difficoltà, in altri casi, si tratta di piccoli che hanno perso entrambi i genitori e che non hanno nessun parente stretto che si  possa occupare di loro.

Una delle situazioni più comuni, è quella relativa ai minorenni che hanno genitori viventi però non adeguati a farli crescere ed educarli.

Questo spesso è dovuto all’abuso di alcol, di stupefacenti, a gravi inconvenienti di carattere psicologico, oppure perché sono in carcere.

In questa sede tratteremo l’argomento relativo all’adottabilità di bambini che hanno entrambi i genitori in carcere, in relazione al fatto che una simile condizione comporta l’impossibilità da parte degli stessi di occuparsi dei figli.

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La tutela giuridica del minore

Il volume si propone di offrire una panoramica della normativa nel particolare settore che riguarda il diritto minorile, con approfondimenti in ordine alle problematiche delle scelte dei genitori che si ripercuotono sulla vita dei figli. Nel manuale vengono affrontate le tematiche afferenti a quei diritti che affondano le radici nei principi della Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Tali diritti vengono messi in serio pericolo quando padri e madri affrontano la fine del loro rapporto e dovrebbero mantenere un costruttivo rapporto genitoriale; purtroppo, invece, la realtà ci mostra quanto sia difficile preservare le relazioni familiari. Tale difficoltà è stata recepita anche dall’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza che nella neonata “Carta dei diritti dei figli nella separazione dei genitori” prevede in apertura il diritto dei figli di continuare ad amare ed essere amati da entrambi i genitori e di mantenere i loro affetti. Secondo tale documento, bambini e adolescenti hanno il diritto di essere informati e aiutati a comprendere la separazione (o fine del rapporto) dei genitori, il diritto di essere ascoltati e quello di ricevere spiegazioni sulle decisioni che li riguardano, per giungere poi all’individuazione dei diritti come quello all’ascolto e alla partecipazione, del diritto a preservare le relazioni familiari, a non essere separati dai genitori contro la propria volontà, a meno che la separazione non sia necessaria nell’interesse preminente del minorenne. Ciò premesso, è doveroso evidenziare che i principi che regolano il diritto minorile sono materia d’interpretazione da parte dei magistrati, ma la loro conoscenza è necessaria anche nella formazione degli avvocati e in coloro che operano in questo settore.Cristina Cerrai, Avvocato in Livorno, patrocinante in Cassazione, ha una formazione specifica nell’ambito del diritto di famiglia e dei mi- nori. Ha ricoperto il ruolo di Coordinatore Nazionale dell’Osservatorio di Diritto di Famiglia e dei Minori della Giunta A.I.G.A. Attualmente, in qualità di Consigliera di Parità della Provincia di Livorno, è responsabile del centro di ascolto antiviolenza “Sportello VIS”.Stefania Ciocchetti, Avvocata formata nel diritto di famiglia, si occupa di mediazione familiare dal 1995; componente Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento c/o Fondazione Scuola Forense Barese; componente Commissione Famiglia c/o COA Bari, nomina a componente Consiglio Distrettuale di Disciplina (distretto di Corte Appello Bari) per il prossimo quadriennio.Patrizia La Vecchia, è avvocato in Siracusa con una formazione specifica nell’ambito del diritto civile ed in particolare del diritto di famiglia e dei minori; già relatrice in numerosi convegni e corsi di formazione in materia di tutela dei minori e violenza alle donne; già componente dell’osservatorio del Diritto di famiglia dell’AIGA, autrice e curatrice di diverse pubblicazioni in materia di diritto di famiglia e minorile. Oggi Vicepresidente della Sezione di Siracusa.Ivana Enrica Pipponzi, Avvocata cassazionista, ha una formazione specifica nell’ambito del diritto di famiglia e dei minori. A seguito della sua provata esperienza specifica, ha ricoperto le cariche di componente dell’Osservatorio Nazionale di Diritto di Famiglia e dei Minori di AIGA, di responsabile nazionale del Dipartimento “Diritto di Famiglia e Persone” e di coordinatrice del Dipartimento “Persona e Tutela dei Diritti Umani” della Fondazione AIGA “Tommaso Bucciarelli. Già Commissaria Regionale per le Pari Opportunità della Regione Basilicata, è l’attuale Consigliera Regionale di Parità per la Basilicata. Coautrice di numerosi volumi editi dalla Maggioli Editore in materia di Diritto di famiglia, dei minori e Successioni.Emanuela Vargiu, Avvocato cassazionista, formata nel diritto civile ed amministrativo; da dieci anni patrocinatore di cause innanzi alle Magistrature Superiori, esercita la professione a Cagliari. È autrice di diverse pubblicazioni giuridiche in materia di Diritto di famiglia e successioni.Contenuti on line L’acquisto del volume include la possibilità di accedere al sito https://www.maggiolieditore.it/approfondimenti, dove sono presenti significative risorse integrative, ovvero il formulario, in formato editabile e stampabile, la giurisprudenza e la normativa di riferimento. Le indicazioni per effettuare l’accesso sono all’interno del volume.

Cristina Cerrai, Stefania Ciocchetti, Patrizia La Vecchia, Ivana Enrica Pipponzi, Emanuela Vargiu | 2019 Maggioli Editore

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In che modo funziona l’adozione

La 4 maggio 1983 n. 84, nota come legge sull’adozione, si basa sul concetto che ogni bambino ha diritto a crescere in una famiglia che lo mantenga, lo istruisca e lo educhi in un clima di armonia e serenità.

Per le coppie che desiderano un figlio, adottare un bambino rappresenta una grande opportunità, anche se il diritto di adottare non esiste, c’è il diritto del minore di avere dei genitori adeguati.

Coloro che vorrebbero diventare genitori adottivi di un bambino italiano, devono presentare una domanda al Tribunale per i minorenni, che procederà con l’effettuare gli accertamenti sulla coppia, prima insieme agli assistenti sociali del luogo di residenza e, in un secondo momento, convocando i coniugi per dei colloqui.

Se l’esito è positivo, vengono inseriti in un elenco.

In presenza di bambini adottabili, il Tribunale chiama le coppie che, per le loro caratteristiche, tra le quali, la loro età in rapporto a quella del minore, sembrano idonee a garantire ai piccoli una crescita serena.

Se una coppia accetta di adottare uno o più bambini, prima di passare si instaura un periodo di affidamento preadottivo, che serve al Tribunale per valutare l’inserimento del minore, oppure dei minori, nella famiglia.

Se il periodo va bene, viene pronunciata l’adozione definitiva e il bambino diventa figlio della coppia a ogni effetto di legge.

La legge, attraverso l’adozione internazionale, prevede che si possa adottare un bambino straniero.

La procedura è in parte diversa e l’articolo è relativo all’adottabilità dei bambini italiani.

In quali casi un bambino è adottabile

Un bambino è adottabile quando il Tribunale per i minorenni accerta che lo stesso si trova in stato di abbandono.

Una simile situazione si verifica quando i genitori del bambino non gli prestano un’adeguata assistenza materiale, e quello che gli serve per crescere fisicamente sano, come cibo adeguato, vestiario, igiene, che dev’essere fornito al minore dal padre e dalla madre.

Se i genitori sono in difficoltà, i parenti più prossimi, come i nonni e gli zii, devono cercare di colmare il disagio degli stessi.

Non gli prestano il necessario perché il minore sviluppi una personalità sana ed equilibrata e cresca ben inserito sia nel contesto familiare sia nella società.

Si tratta, delle manifestazioni affettive che ci si aspetta dai genitori, come protezione, vicinanza fisica, gioco, ascolto, educazione.

Lo stato di abbondano non si verifica quando la mancanza di assistenza da parte dei genitori del bambino è una causa di forza maggiore.

Ad esempio, una grave malattia può creare in una famiglia un grave disagio da non consentire alla madre e al padre del piccolo di dargli le dovute attenzioni.

Un’altra causa di forza maggiore si può verificare quando uno dei genitori perde il lavoro.

Una simile situazione  potrebbe causare un forte disagio di carattere psicologico,che si ripercuoterebbe sulle attenzioni da dedicare ai bambini.

Per escludere lo stato di abbandono è necessario che la mancata assistenza per cause di forza maggiore sia di carattere transitorio, vale a dire, diretta a venire meno in poco tempo.

Le situazioni di abbandono vengono di solito segnalate al Tribunale per i minorenni dai servizi sociali.

Qualunque cittadino che ne sia a conoscenza lo può fare, consentendo a chi di competenza di avviare, nell’interesse del bambino, i relativi accertamenti.

L’adottabilità del bambino se i genitori sono in carcere

Alla conclusione che un figlio di detenuti sia adottabile, è arrivata anche la Suprema Corte di Cassazione con una recente sentenza (Cass. ord. n. 319/2020).

Alla base di ogni valutazione ci deve sempre essere la tutela degli interessi del bambino, e precisamente, l’interesse a vivere nella famiglia di origine, alla quale il piccolo è naturalmente legato.

A questo proposito, la legge prevede l’adozione esclusivamente come rimedio estremo.

Di solito, quando i genitori del minore vivono una situazione di disagio, i servizi sociali adottano misure di sostegno, cercando di aiutarli a superarla.

Ad esempio, in caso di perdita del lavoro, possono erogare alla famiglia dei buoni spesa e, nello stesso tempo, indirizzare nella ricerca di un’occupazione.

Nell’ipotesi di malattia, possono fare frequenti visite alla famiglia e metterla in contatto con volontari che siano d’aiuto nell’occuparsi dei bambini.

L’interesse è quello di crescere in una famiglia che garantisca loro uno sviluppo fisico e psicologico corretto, che risulta purtroppo impossibile quando le questioni dei genitori biologici non sono dovute a cause di forza maggiore di carattere transitorio, ma destinate a durare più tempo.

Quando entrambi i genitori si trovano in carcere a causa di un loro comportamento di carattere criminoso, non ricorrono le condizioni che permettono di escludere lo stato di abbandono del bambino.

Non si tratta di una causa di forza maggiore, perché se i genitori sono detenuti è in conseguenza delle loro azioni, anche se siano pentiti.

Non si tratta di un fatto di carattere transitorio, perché la detenzione dura nel tempo impedendo al padre e alla madre del bambino di occuparsi di lui.

In simili situazioni, non varrebbero niente le misure di sostegno da parte dei servizi sociali, che non si possono di sicuro sostituire ai genitori.

L’unica soluzione, anche se dolorosa, è quella di dichiarare il bambino adottabile, permettendogli in questo modo di essere inserito con stabilità in una famiglia che se ne possa occupare.

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Dott.ssa Concas Alessandra

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