L’autorizzazione e l’ accreditamento nelle strutture sanitarie: definizioni

Redazione 19/09/18
L’autorizzazione risulta essere il provvedimento con cui viene consentito l’esercizio di attività sanitarie a soggetti pubblici e privati.

Diverso discorso vale per l’accreditamento istituzionale, con cui mediante il provvedimento, si riconosce alle strutture pubbliche e private, che sono state precedentemente autorizzate, lo status di potenziali erogatori di prestazioni sanitarie nell’ambito e per conto del Servizio Sanitario Nazionale.

L’autorizzazione

La domanda di autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria deve essere presentata, utilizzando un’apposita modulistica di riferimento, alla Strutturale regionale competente, dal soggetto autorizzato alla realizzazione di una struttura sanitaria o di uno studio odontoiatrico o medico o di altra professione sanitaria, ove si intendano erogare prestazioni sanitarie.

L’accreditamento

L’accreditamento, come già esplicitato, è il provvedimento con il quale viene riconosciuto, alle strutture già in possesso di un’ autorizzazione, lo status di potenziali erogatori di prestazioni sanitarie nell’ambito e per conto del Servizio Sanitario Nazionale.

Con l’accreditamento vengono stipulati gli accordi contrattuali, ai sensi dell’articolo 8 quinquies del D.lgs 502/92, nell’ambito della vigente normativa e nel rispetto di alcuni principi fondamentali quali quelli di imparzialità, trasparenza, buon andamento e libera concorrenza tra pubblico e privato.

L’accreditamento istituzionale ha ad oggetto le funzioni svolte dalle strutture sanitarie, tenuto conto della capacità produttiva, in coerenza con gli indirizzi della programmazione regionale e del fabbisogno di attività, al fine di migliorare l’accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento di nuove strutture e studi.

L’accreditamento viene concesso ai soggetti già in possesso dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria, subordinatamente alla sussistenza delle seguenti condizioni: di coerenza delle funzioni svolte con gli indirizzi della programmazione regionale; di rispondenza ai requisiti ulteriori, rispetto a quelli richiesti ai fini dell’autorizzazione, individuati nel “Manuale dei requisiti per l’ Accreditamento delle Strutture Sanitarie”; infine, di verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati ottenuti.

 

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