La tutela nei confronti dei creditori dei beni immobili diretti ai figli

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I genitori considerano il futuro dei figli qualcosa di imprescindibile.

Garantire loro un tetto sotto il quale vivere, o altri benefici essenziali, diventa un obiettivo da raggiungere e di fondamentale importanza, in maggiore misura quando il lavoro dei genitori può fare sorgere, in futuro, posizioni debitorie, anche a causa di qualche investimento sbagliato.

A questo proposito, la legge offre la possibilità di costituire un fondo patrimoniale a favore dei figli, proteggendo i bisogni familiari loro e del nucleo parentale.

In questa sede prenderemo in considerazione l’istituto in questione, con propositi e finalità, in relazione alla tutela dei figli e ai loro diritti su azioni ai danni del fondo stesso, e quali siano gli strumenti a disposizione dei creditori, in caso di danno derivato dalla costituzione del vincolo patrimoniale.

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In che cosa consiste il fondo patrimoniale

Il fondo patrimoniale è un istituto giuridico con il quale si permette al proprietario di un bene di destinarlo in un fondo in modo che  venga vincolato per uno specifico scopo, sottraendolo alle altre azioni, come il trasferimento, l’ipoteca, il pegno o altre azioni simili.

Il fondo può essere costituito dai coniugi, oppure, un terzo in favore dei coniugi, e con il consenso degli stessi.

Nel fondo possono confluire sia beni immobili, sia beni mobili registrati, ad esempio, una macchina, o anche titoli di credito.

Essendo un atto di rilievo, il legislatore richiede la particolare forma dell’atto pubblico.

La costituzione del fondo patrimoniale non determina il trasferimento della titolarità del bene immobile, ma un vincolo di destinazione.

Il fondo non determina una posizione di diritto soggettivo in favore dei singoli componenti della famiglia, neanche in relazione ai vincoli di disponibilità.

La funzione del fondo patrimoniale

La funzione perseguita da chi costituisce un fondo patrimoniale è fare fronte ai bisogni primari della famiglia.

I bisogni sono:

La necessità di abitare una casa

Il mantenimento della famiglia

L’educazione della prole

Le cure mediche

Il fondo patrimoniale può essere utilizzato per la soddisfazione dei bisogni dello sviluppo stesso della famiglia, nonché il potenziamento della sua capacità lavorativa, determinando un vincolo di destinazione per il soddisfacimento dei bisogni e dei suoi componenti, compresi i minori.

La norma non è relativa alla cosiddetta famiglia parentale allargata, ma alla famiglia nucleare, la quale comprende i figli legittimi, naturali e adottivi dei coniugi, minori e maggiorenni non autonomi

economicamente.

Per questo motivo, l’istituto del fondo patrimoniale si differenzia dal vincolo di destinazione, che non è un istituto familiare e, non è diretto a realizzare l’interesse esclusivo della famiglia, non prevede come soggetti conferenti i coniugi, per la sua costituzione non ha bisogno di un’autorizzazione preventiva da parte dell’autorità giudiziaria, né di un controllo successivo.

In che modo vengono tutelati i figli minori

Il fondo patrimoniale considera in modo preminente l’interesse dei figli, soprattutto minori.

Il legislatore spiega questa tutela in presenza di figli minori, mettendo dei divieti di trasferimento, ipoteca, pegno dei beni conferiti nel fondo patrimoniale se non con l’autorizzazione preventiva concessa dal giudice, esclusivamente nei casi di necessità, o di evidente utilità (art.169 c.c.).

Se il fondo non sia cessato e se non risultino economicamente autosufficienti, la tutela viene estesa anche ai figli maggiorenni.

In presenza di azioni vincolanti effettuate dai genitori ai danni dei beni diretti al fondo patrimoniale, i figli possono agire in giudizio in modo legittimo, in relazione agli atti dispositivi che eccedono l’ordinaria amministrazione e che incidano sulla destinazione dei beni del fondo.

La legittimazione è riconosciuta per la natura dell’istituto, rivolto a costituire su determinati beni un vincolo di destinazione ai bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti.

Di recente si è fatto spazio un orientamento giurisprudenziale, secondo il quale, nonostante ci sia la presenza di figli minori, l’autorizzazione preventiva del giudice al compimento di atti di disposizione non è necessaria se nell’atto di costituzione del fondo ci sia una deroga.

Questi principi sono stati affermati da parte della stessa Suprema Corte di Cassazione (Cass. civ., sez. I, n. 22069/2019) la quale ha giudicato in modo affermativo il caso di un fondo patrimoniale nel quale atto istitutivo era stata inserita la clausola secondo la quale i beni vincolati in fondo patrimoniale potevano essere alienati, ipotecati e dati in pegno, oppure, vincolati con l’unico  consenso di entrambi i coniugi, senza nessuna autorizzazione giudiziale in presenza di figli minori.

Il danno subito dai creditori e i loro strumenti di difesa

L’atto di costituzione del fondo patrimoniale non determina il trasferimento della proprietà dei beni.

Il vincolo di indisponibilità che viene creato è idoneo a sottrarre i beni vincolati all’azione esecutiva dei creditori che, in questo modo, vengono danneggiati.

La costituzione del fondo patrimoniale comporta, soprattutto in presenza di figli minori, un limite di disponibilità di determinati beni, vincolati a soddisfare i bisogni della famiglia, rendendo più incerta o difficile la soddisfazione del credito, e riducendo la garanzia che spetta ai creditori sul patrimonio dei coniugi che, se debitori, dovrebbero rispondere con tutti i loro beni, presenti e futuri.

Per evitarlo, il creditore può chiedere che il fondo patrimoniale, venga sia dichiarato inefficace nei suoi confronti il fondo patrimoniale.

Però dovrà dimostrare che i coniugi conoscessero il pregiudizio che l’atto arrecava alle sue ragioni creditorie o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, che l’atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento.

La trascrizione e annotazione del fondo patrimoniale

Il legislatore ha stabilito che il fondo, formato con atto pubblico, debba essere annotato a margine dell’atto di matrimonio.

Inoltre, l’atto costitutivo deve essere trascritto presso i registri immobiliari della conservatoria competente, al fine di dare notizia del vincolo a tutti i terzi.

Nonostante entrambe le operazioni (trascrizione e annotazione) siano finalizzate a dare pubblicità, la loro efficacia ha un diverso peso, visto che:

l’annotazione nei registri matrimoniali ne condiziona l’opponibilità ai terzi;

la trascrizione presso la conservatoria resta degradata a mera pubblicità-notizia e non si sostituisce alla prima, restando irrilevante la conoscenza che i terzi abbiano acquisito altrimenti della costituzione del fondo.

In sintesi, in caso di ipoteca trascritta da un creditore dopo la trascrizione del fondo patrimoniale, ma prima dell’annotazione nei registri civili, l’esistenza del fondo non è opponibile al creditore ipotecario che, quindi, potrà agire esecutivamente sull’immobile [3].

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