La tutela del paziente passa attraverso la tutela del sanitario deontologicamente corretto

Redazione 01/12/15
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La Commissione Parlamentare sull’errore in sanità auspicava, a chi ha avuto funzioni aziendali, di poter dedicarsi “permanentemente” al controllo ed alla gestione del rischio clinico, della sicurezza dei pazienti e delle cure, predisponendo meccanismi di individuazione delle fonti di rischio, di stima delle probabilità di manifestazione delle varie tipologie di rischio, di rilevazione dei quasi-eventi, degli eventi avversi e dei sinistri denunciati, di analisi delle variabili che hanno influito sul loro manifestarsi, nonché di definire azioni operative ed il valore economico delle risorse necessarie per prevenire il reiterarsi degli eventi avversi. La Commissione Affari Sociali della Camera si spinge oltre, chiede esplicitamente l’”emersione di eventuali attività di medicina difensiva”.

L’articolo 2 del nuovo testo approvato dalla Commissione Affari Sociali della Camera è finalizzato ad “una maggiore appropriatezza nell’utilizzo delle risorse disponibili e alla garanzia della tutela del paziente” attraverso:
a) attivazione dei percorsi di audit o altre metodologie finalizzati allo studio dei processi interni e delle criticità più frequenti;
b) rilevazione del rischio di inappropriatezza nei percorsi diagnostici e terapeutici e facilitazione dell’emersione di eventuali attività di medicina difensiva;
c)  predisposizione e attuazione di attività di sensibilizzazione e formazione continua del personale finalizzata alla prevenzione del rischio sanitario;
d)assistenza tecnica verso gli uffici legali della struttura sanitaria nel caso di contenzioso e nelle attività di stipula di coperture assicurative o di gestione di coperture auto assicurative.

Le Direzioni Medico-legali delle Asl hanno mai considerato il controllo deontologico delle consulenze medico-legali avverse quale vero argine alle cause frivole e la revisione deontologica delle cause medico-legali come mezzo utile per l’individuazione delle criticità in campo organizzativo e gestionale capace di determinare spreco di danaro pubblico?

Non sembrerebbe. 

Eppure le Direzioni Sanitarie delle Asl conoscono l’importanza del controllo deontologico poiché applicano il Codice Etico Comportamentale. Con esso si vuole arginare l’ipotetico malcostume dei dipendenti per evitare un’eccessiva contenziosità. È paradossale  che in tali Codici Etici non sia contemplato con forza (o assente) il controllo deontologico delle consulenze medico-legali avverse con eventuale richiesta di interposizione all’Ordine dei Medici.  Nelle “altre questioni inerenti all’esercizio professionale”  (art. 3, lett. g, della legge istitutiva D. Lgs. C.P.S. del 13 settembre 1946, n. 233) è insita, evidentemente, l’interposizione dell’Ordine professionale tra sanitario (questa volta consulente di parte) ed enti. Senza l’argine, le cause nei confronti delle Asl, ovviamente, non potranno che aumentare. Deriva il forte sospetto che siano le stesse Asl ad incrementare la medicina difensiva tradendo la fiducia dei propri dipendenti ed aumentando il debito del sistema sanitario.

Il debito sanitario aumenta non solo per le rate professionali al medico legale e all’avvocato delle Asl ma anche per il mancato freno delle cause frivole ricche di problematiche deontologiche e numerose secondo il procuratore Nordio. Tale condizione, infatti, comporta meccanismi difensivi dei dipendenti delle Asl per aumento della percezione di rischio professionale e aumento delle rate assicurative sia dei sanitari, sia della stessa Asl. 
Per quantificare l’aumento di tale debito è necessario considerare anche il pavido atteggiamento di molti giudici che, per un malinteso senso di solidarietà nei confronti dell’attore-paziente, non ritengono di sanzionare la condotta di chi ha avanzato una domanda risarcitoria pur respinta. Accade di frequente che anche quando sussistano tutti i presupposti per una condanna al risarcimento dei danni per lite temeraria, questa non venga sanzionata; per di più -come se tanto non bastasse- spesso i giudici compensano le spese di lite cosicché il medico e/o la struttura sanitaria devono accollarsi l’onere di pagare i propri legali pur risultando vittoriosi. Al danno si aggiunge la beffa datoché anche il costo di un’azione civile intentata senza fondamento ricade, alla fin fine, sull’intera collettività in quanto -com’è noto- in forza dell’art. 41 del DPR 270/1987 le aziende sanitarie locali sono tenute a rifondere ai medici le spese legali sostenute per difendersi da accuse da cui vengano assolti.

Il Collegio Italiano dei Chirurghi afferma che il medico è assolto nell’80% delle cause civili ed è prosciolto nel 98% delle cause penali. 

Il problema della medicina difensiva non è nel numero delle cause vinte da parte del medico (già significativo) bensì nell’arginare la contenziosità. L’argine alla contenziosità è anche nel controllo deontologico del comportamento del consulente di parte.

In particolare, si auspica la revisione deontologica del comportamento del consulente (e dell’avvocato) di parte utilizzando, come puntello, le numerose sentenze favorevoli.

Redazione

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