La sola detenzione in carcere o domiciliare ovvero altra misura limitativa della libertà personale, intervallante i fatti separatamente giudicati, non è da sola sufficiente ad escludere l’unitarietà del disegno criminoso

(Annullamento con rinvio)

(Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 671)

Il fatto

Il Tribunale di Torino, in qualità di giudice dell’esecuzione, decidendo in sede di rinvio in seguito ad annullamento, statuito dalla Prima sezione della Cassazione, rigettava una istanza volta al riconoscimento del vincolo della continuazione.

I motivi addotti nel ricorso per Cassazione 

Avverso la suddetta decisione veniva proposto ricorso per Cassazione deducendosi plurime violazioni della legge penale e processuale per non avere il giudice del rinvio tenuto conto dei principi declinati nella sentenza rescindente, neppure richiamata, che, nell’annullare l’originario provvedimento, aveva stigmatizzato il rilievo conferito all’arresto dell’imputato quale circostanza ostativa al riconoscimento della continuazione essendo stato richiesto un nuovo esame dei dati fattuali ed il “congiunto apprezzamento dei fattori che normalmente fungono da indizi dell’esistenza del medesimo disegno criminoso” mentre il giudice dell’esecuzione aveva reiterato il medesimo errore.

Oltre a ciò, il ricorrente faceva presente come le modalità dell’azione fossero state ingiustificatamente reputate eterogenee trattandosi di fatti – detenzione di stupefacenti a fini di spaccio e successiva cessione – invece logicamente consequenziali la cui riconducibilità ad un previo disegno unitario non poteva ritenersi esclusa, ad avviso della difesa, attraverso il riferimento alla detenzione medio tempore patita dal ricorrente limitata a soli due giorni.

Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione

Il ricorso veniva ritenuto fondato per le seguenti ragioni.

Si osservava a tal proposito come la Prima sezione avesse rimarcato come il provvedimento impugnato non rivelasse l’effettiva valutazione delle concrete modalità di realizzazione delle condotte né l’esplicitazione delle ragioni “per cui le allegazioni difensive (identità delle violazioni; medesimezza del contesto spaziale e delle modalità operative – piccolo spaccio su strada-; limitata durata della limitazione della libertà personale, protrattasi per soli due giorni, dall’arresto alla presentazione per la convalida e il giudizio direttissimo; pochezza dell’intervallo temporale tra i fatti)” fossero state disattese benchè “all’evidenza né manifestamente infondate né pretestuose” richiamandosi, in particolare, il principio di diritto per cui “la sola detenzione in carcere o domiciliare, ovvero altra misura limitativa della libertà personale, intervallante i fatti separatamente giudicati, non è da sola sufficiente ad escludere l’unitarietà del disegno criminoso e a rendere superfluo l’esame, in concreto, sulla base degli accertamenti consacrati nelle sentenze di condanna, della ricorrenza o meno di elementi rivelatori della continuazione, come elaborati dalla consolidata giurisprudenza sul tema” (Sez. 1, n. 32475 del 19/06/2013).

A fronte di quanto appena esposto, viceversa, con l’ordinanza impugnata, il giudice del rinvio – richiamate le coordinate ermeneutiche tracciate in tema di continuazione – aveva ribadito la disomogeneità tra i due fatti ritenendo come, sebbene i fatti fossero stati consumati in un arco temporale ristretto, le modalità esecutive, l’arresto ed il certificato penale del ricorrente precludessero ad una riconduzione unitaria dei reati mentre, invece, questo giudice dell’esecuzione non aveva proceduto alla valutazione dei dati fattuali e dell’efficienza dimostrativa dei medesimi in riferimento all’esistenza del medesimo disegno criminoso, come statuito nella sentenza di annullamento emessa dalla Prima Sezione, replicando le medesime lacune già censurate.

In particolare, ad avviso del Supremo Consesso, da un lato, mancava del tutto, nel provvedimento impugnato, il vaglio della concreta incidenza dell’arresto in flagranza per il reato di cui al primo titolo esecutivo sull’unitaria prospettazione proposta dal ricorrente, richiesto con la sentenza rescindente, al quale il giudice dell’esecuzione riservava un mero richiamo privo di qualsivoglia apprezzamento in concreto sul come la restrizione, strettamente funzionale alla convalida e contenuta nei tempi a questa correlati, avesse introdotto un’apprezzabile frattura tra i fatti (Sez. 1, n. 37832 del 05/04/2019, in questo stesso procedimento); dall’altro, ritraeva dalla mera diversa ambientazione delle condotte un’irriducibile disomogeneità, illogicamente svalutando, all’opposto, il nesso strumentale tra il confezionamento domiciliare della sostanza e la successiva detenzione e cessione in dosi consumate nel medesimo contesto territoriale ed in rapporto di stretta prossimità cronologica.

In tal guisa, secondo gli Ermellini, l’ordinanza impugnata s’appalesava priva di qualsivoglia confronto con i principi direttivi enunciati nella sentenza d’annullamento oltre che irrimediabilmente affetta da illogicità nel costrutto argomentativo in riferimento ai dati fattuali ed all’efficienza dimostrativa dei medesimi riguardo l’esistenza del medesimo disegno criminoso,

L’ordinanza impugnata, pertanto, alla stregua delle considerazioni sin qui esposte, veniva annullata con rinvio perché il giudice dell’esecuzione procedesse, in applicazione degli enunciati principi, a nuovo esame.

Conclusioni

La decisione in esame nella parte in cui si postula, citandosi un precedente conforme, che la sola detenzione in carcere o domiciliare, ovvero altra misura limitativa della libertà personale, intervallante i fatti separatamente giudicati, non è da sola sufficiente ad escludere l’unitarietà del disegno criminoso e a rendere superfluo l’esame, in concreto, sulla base degli accertamenti consacrati nelle sentenze di condanna, della ricorrenza o meno di elementi rivelatori della continuazione.

Tale pronuncia, quindi, può essere presa nella dovuta considerazione ove invece il giudice dell’esecuzione proceda ad una valutazione di tal genere al fine di proporre ricorso per Cassazione.

Il provvedimento in questione, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su tale tematica procedurale, quindi, non può che essere positivo.

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Sentenza collegata

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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