La riforma del regime dell’iva per cassa contenuta nell’articolo 32-bis del decreto-legge n° 83 del 2012: il limite di accesso passa a due milioni di euro di fatturato annuo

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L’art. 32- bis del Decreto-Legge n° 83 del 2012 (convertito in Legge n° 134 del 2012), attuato dal Decreto del Ministero dell’Economia del 11 Ottobre 2012, disciplina il regime della c.d. “IVA per cassa” per le imprese, per gli esercenti arti e professioni e per gli enti non commerciali (in questo caso per le sole attività commerciali eventualmente svolte a scopo di autofinanziamento e non prevalenti sulle attività senza scopo di lucro) che hanno realizzato nell’anno solare precedente (o che, in caso di inizio attività, prevedono di realizzare) un fatturato non superiore a 2.000.000 di Euro.

Questa possibilità è molto importante, soprattutto per le piccole e medie imprese (PMI) ma anche per gli altri soggetti passivi dell’IVA, al fine non solo di velocizzare i pagamenti ma anche di alleviare le difficoltà finanziarie che, non solo in tempo di crisi, derivano ad esse dall’obbligo di versare l’IVA dopo l’emissione della fattura ma quando non hanno ancora percepito il pagamento del corrispettivo dei beni o dei servizi venduti.

Al regime dell’IVA per cassa si accede esercitando una opzione che ha effetto a partire dal 1° Gennaio dell’anno in cui essa è esercitata oppure, in caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno, dalla data di quest’ultimo. Esso è facoltativo per ciascuna operazione (per cui si può sempre decidere di applicare il regime IVA ordinario) e permette di versare, cioè di pagare, l’IVA all’Erario non dopo l’emissione della fattura (a cui può seguire una dilazione di pagamento più o meno lunga e poi, magari, anche un ritardo dello stesso pagamento oltre il termine contrattualmente concordato) ma successivamente all’effettivo incasso del pagamento purché questo avvenga massimo entro un anno dall’effettuazione dell’operazione (vale a dire, di solito, dalla data di emissione della fattura). Questo termine di un anno non si applica se, prima della sua scadenza, il debitore venga assoggettato a procedure concorsuali. Se il pagamento che si riceve è frazionato, si deve versare l’IVA solo in proporzione a quanto di volta in volta incassato.

Per le operazioni di acquisto di beni o servizi da parte di soggetti passivi IVA che hanno esercitato l’opzione per l’IVA per cassa, il diritto alla detrazione dell’IVA relativa a queste operazioni sorge nel momento in cui i relativi corrispettivi vengono pagati ed, in ogni caso, entro un anno dall’effettuazione dell’operazione. Se il pagamento è frazionato, il diritto alla detrazione dell’IVA sorge solo in proporzione a quanto versato (art. 5 del Decreto del Ministero dell’Economia del 11 Ottobre 2012). Se all’acquirente dei beni o dei servizi non si applica il regime dell’IVA per cassa che si applica al venditore, il diritto alla detrazione dell’IVA sorge nel momento dell’effettuazione dell’operazione anche se il corripettivo non è stato ancora pagato.

Questo regime del versamento dell’IVA non riguarda le cessioni (cioè le vendite) di beni o servizi da parte delle imprese, degli esercenti arti o professioni o degli enti non commerciali ai consumatori finali (vale a dire alle persone fisiche che acquistano un bene od un servizio per utilizzarlo per motivi diversi dall’attività professionale od imprenditoriale eventualmente svolta, ai sensi dell’art. 3, lettera a, del Decreto Legislativo n° 206 del 2005, il “Codice del consumo”), quelle effettuate ai soci, associati o partecipanti (di associazioni, comitati o società di qualsiasi tipo) verso pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari e quelle effettuate agli enti pubblici (in questi due ultimi casi ai sensi del secondo periodo del 5° comma dell’art. 6 del DPR 633/1972 che prevedeva e prevede tuttora che in essi si applicasse l’IVA per cassa già prima dell’art. 32-bis del DL 83/2012). L’IVA per cassa non si applica inoltre alle operazioni effettuate da soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell’IVA, compreso quello dell’inversione contabile. In altre parole, l’IVA per cassa di cui all’art. 32-bis del DL 83/2012 si applica solo alle cessioni di beni o di servizi effettuate nei confronti di imprese, di esercenti arti o professioni o di enti non commerciali.

La fattura delle operazioni (cessioni) a cui si applica il regime dell’IVA per cassa deve riportare l’annotazione che si tratta di operazione con “IVA per cassa ai sensi dell’art. 32-bis del DL 83/2012”. Senza questa annotazione si applica il regime ordinario (cioè, di solito, quello dell’esigibilità dell’IVA da parte dell’Erario all’atto dell’emissione della fattura). Inoltre, l’omessa indicazione costituisce una violazione formale ai fini sanzionatori.

Se il soggetto passivo dell’IVA supera il fatturato annuo di due milioni di Euro il regime dell’IVA per cassa termina a partire dal mese successivo a quello in cui tale limite è stato superato e si torna ad applicare il regime IVA ordinario. Lo stesso avviene se il soggetto passivo revoca l’opzione per il regime dell’IVA per cassa (art. 7 del D.M. 11 Ottobre 2012).

Ricordiamo, infine, che l’art. 32-bis del DL 83/2012 ha abrogato e sostituito l’art. 7 del Decreto-Legge n° 185 del 2008 (convertito in Legge n° 2 del 2009) che per primo aveva introdotto il regime facoltativo dell’IVA per cassa ma limitandolo alle imprese, agli esercenti arti o professioni ed agli enti non commerciali che non superavano un fatturato annuo di 200.000 Euro.

Visconti Gianfranco

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