La revoca della patente a seguito di guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti

Roberto Boschi 11/06/19
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L’art. 219, comma 3 ter, del CdS prevede che “quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito delle violazioni di cui agli artt. 186, 186-bis e 187, non è possibile conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni a decorrere dalla data di accertamento del reato“.

Il riferimento alla “data di accertamento del reato” ha però creato non poche perplessità nell’applicazione della norma citata, atteso che si sono formati due orientamenti opposti, uno favorevole all’imputato ed uno decisamente severo.

Le posizioni della giurisprudenza

L’interpretazione favorevole all’imputato fa, infatti, decorrere il dies a quo del triennio dalla data di contestazione della violazione da parte dell’Organo accertatore (in particolare, questa era la linea seguita dai TAR del Veneto, del Friuli Venezia Giulia e del Piemonte, allorché gli stessi erano competenti a decidere in merito).

L’orientamento opposto (seguito, in particolare, dai Tribunali ordinari) fa, invece, riferimento alla data in cui il reato è accertato, coincidente con il passaggio in giudicato della sentenza penale, ovvero un momento non predeterminabile e che crea, a parere di chi scrive, una grave disparità di trattamento tra situazioni analoghe a seconda della maggior o minore celerità di conclusione dei procedimenti penali.

Tale secondo orientamento, peraltro, non pare neppure sostenibile nel caso in cui il procedimento penale termini senza accertare la penale responsabilità dell’imputato, come avviene con la dichiarazione dell’estinzione del reato ai sensi dell’art. 168 ter c.p. (cfr. Cass. pen. Sez. IV, Sent., 5 ottobre 2015, n. 40069; nello stesso senso ex multis Cass. pen., Sez. IV, Sent. 9 novembre 2016, n. 47066; Tribunale di Milano, Sez. X penale, Sent. 16 marzo 2016, n. 3440; nello stesso senso ex multisTrib. Ferrara, Sent., 18 ottobre 2016; Trib. Roma Sez. VIII, Sent., 13 gennaio 2016).

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La sentenza n. 13508 del 20 maggio 2019

I dubbi interpretativi non sono stati tuttora risolti, neppure con la recente sentenza n. 13508 della Corte di Cassazione, pubblicata in data 20 maggio 2019.

In tale pronuncia, infatti, la Suprema Corte si è limitata a precisare che “la revoca della patente è, pertanto, un atto ad efficacia istantanea adottabile dall’autorità amministrativa solo una volta che la sentenza penale di condanna sia, appunto, passata in giudicato. Non vale, dunque, richiamare – al fine di affermare, come fa la sentenza impugnata, che la revoca della patente decorre dalla data della commessa accertata violazione – l’art. 219, comma 3 ter del CdS, trattandosi di norma che non attiene all’istituto della revoca pronunciata dal giudice penale, e che non è diretta a disciplinare la decorrenza dei suoi effetti“.

La res litigiosa non riguardava, infatti, l’interpretazione della locuzione “data di accertamento del reato“, necessaria ai fini di stabilire il dies a quo del triennio prima del quale la nuova patente non potrà essere rilasciata. Il ricorso originariamente proposto ex art. 205 D. Lgs. n. 285/1992 riguardava, invece, la data di decorrenza dell’efficacia del provvedimento di revoca, che appunto non trova disciplina alcuna nell’art. 219, comma 3 ter, del CdS.

Restano, dunque, ancora aperti i dubbi interpretativi sopra richiamati.

Roberto Boschi

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