La restituzione dei regali tra gli ex fidanzati fatti a “promessa di matrimonio”

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SOMMARIO:

  1. Introduzione
  2. La promessa di matrimonio
  3. I regali restituiti e il risarcimento del danno
  4. I regali tra fidanzati che devono essere restituiti
  5. I regali tra fidanzati che non devono essere restituiti

 

Introduzione

Secondo la Suprema Corte di Cassazione, i regali tra ex fidanzati, fatti in vista di un matrimonio che non verrà celebrato si devono restituire, indipendentemente da quali siano stati i motivi che hanno determinato la rottura del fidanzamento e dalle eventuali responsabilità.

Lo afferma l’articolo 80 del codice civile.

È sufficiente che le nozze siano saltate per attribuire al donante il diritto di chiedere la restituzione dei doni.

Non si tratta esclusivamente della fede, dell’anello di fidanzamento o del corredo ma anche dei beni immobili.

Ad esempio, il fidanzato che cointesta la sua casa alla futura moglie o che le dia in donazione un appartamento, pagando al venditore il relativo prezzo per la compravendita.

Ci sono  dei casi nei quali non c’è un obbligo di restituzione.

In questo articolo scriveremo sull’argomento, prendendo in considerazione la pronuncia della Corte (Cass. ord. n. 29980/21) che rappresenta un faro sull’interpretazione della disciplina relativa alla rottura della promessa di matrimonio.

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La promessa di matrimonio

La promessa di matrimonio è un istituto giuridico previsto dal codice civile del 1942, agli articoli 79 – 81.

Si attua attraverso una libera dichiarazione di volersi sposare e di volere effettuare le pubblicazioni fatte dai futuri sposi davanti all’ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza.

Non occorre neanche la presenza di entrambi gli sposi, basta uno di loro munito di delega.

A questa dichiarazione segue l’affissione delle pubblicazioni per otto giorni e relativa registrazione presso l’albo pretorio dell’amministrazione comunale.

Il matrimonio può essere celebrato trascorsi tre giorni dalla scadenza del termine.

Se le nozze sono celebrate dopo 180 giorni, le pubblicazioni si considerano come non avvenute.

La legge distingue tra promessa semplice e solenne.

La prima è quella fatta senza che venga redatto nessun atto giuridico e, in caso di rottura, può essere chiesta la restituzione dei doni conseguenti alla promessa stessa.

La seconda è quella fatta per atto pubblico o per scrittura privata oppure che risulti dalla richiesta di pubblicazione e, in questi casi, la legge tutela la parte che viene lasciata senza un giusto motivo e il soggetto che subisce il rifiuto può chiedere il risarcimento del danno per le spese e le obbligazioni conseguenti alla promessa.

La promessa di matrimonio non ha la qualificazione giuridica delle obbligazioni precontrattuali.

La responsabilità delle parti è limitata dagli ambiti di legge, non essendo l’accordo in nessun modo vincolante, vale a dire, se gli sposi hanno previsto degli obblighi particolari a garanzia della promessa effettuata, questo accordo si deve considerare nullo e privo di effetti, perché chi rompe l’accordo, non è tenuto ad eseguire quello che è previsto e il venire meno alla promessa non si può considerare come un inadempimento e non implica una responsabilità giuridicamente rilevante.

L’articolo 79 stabilisce che:

“La promessa di matrimonio non obbliga a contrarlo né ad eseguire ciò che si fosse convenuto per il caso di non adempimento”.

Il carattere non vincolante della promessa di matrimonio è rivolto a tutelare la libertà matrimoniale.

Gli unici effetti della rottura della promessa sono:

  • la restituzione dei doni fatti a causa della promessa (art. 80 c.c.);
  • il risarcimento del danno (art. 81 c.c.).

Il risarcimento è limitato al danno materiale, per le spese fatte e le obbligazioni contratte nel limite della condizione delle parti, esclusi i danni non patrimoniali.

Le spese vive non sono necessariamente quelle precedenti la data della rottura e possono impattare nei mesi successivi.

Ad esempio se si tratta di spese farmaceutiche o mediche per psicologi, farmaci antidepressivi, retribuzione ridotta nel periodo di malattia.

I regali restituiti e il risarcimento del danno

I regali fatti in vista del matrimonio sono una cosa e un’altra cosa è il risarcimento del danno.

I regali vanno sempre restituiti, indipendentemente dall’esistenza di un valido motivo che abbia determinato il “ripensamento”e dalla responsabilità di uno dei due partner.

Se le nozze non vengono celebrate, indipendentemente dalle cause, i regali tra fidanzati, se c’è la richiesta, vanno sempre restituiti.

A norma dell’articolo 81 del codice civile, il risarcimento del danno per la promessa di matrimonio non mantenuta spetta esclusivamente se la stessa è stata violata senza un giusto motivo.

Ad esempio le spese sostenute per il ricevimento e l’abito da sposa.

I regali tra fidanzati che devono essere restituiti

La Suprema Corte ha precisato che, in caso di rottura del fidanzamento, i regali fatti in vista delle nozze vanno restituiti.

Non è necessario che ci sia stata una solenne promessa di matrimonio, davanti a un notaio o un pubblico ufficiale, è sufficiente dimostrare che il regalo è stato fatto proprio “a causa della promessa di matrimonio”, vale a dire, in vista della celebrazione delle nozze.

Ad esempio il ragazzo che regala alla fidanzata un’auto o una casa.

È il mancato verificarsi del matrimonio che rende restituibili i beni regalati dalle parti durante il fidanzamento in vista di un matrimonio che non è stato contratto.

Se il regalo non viene restituito è possibile rivolgersi al giudice.

La domanda non va proposta a più di un anno dal giorno nel quale si è avuto il rifiuto di celebrare le nozze o dal giorno della morte di uno dei promittenti, sottopone a un periodo di decadenza il diritto alla restituzione dei doni.

I regali tra fidanzati che non devono essere restituiti

I regali fatti durante il fidanzamento e non collegati alle nozze, non vanno restituiti anche se di elevato valore.

Ad esempio i doni fatti in occasione di particolari festività come Natale e compleanno, o di ricorrenze, come anniversario di fidanzamento, o per motivi di riconoscenza.

Sono donazioni non giustificate dall’imminente nascita della famiglia ma dall’utilizzo sociale o dall’affetto che si è creato tra donante e donatario e da motivi non riconducibili alle nozze, manca la causa relativa alla promessa di matrimonio.

Non vanno restituiti i beni facilmente deteriorabili o consumabili, quelli non duraturi.

Ad esempio un vestito, un computer o uno smartphone soggetti a invecchiamento rapido.

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