La responsabilità civile degli avvocati

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L’ampliamento delle categorie dei danni risarcibili e l’importante ruolo svolto dalla figura dell’avvocato nella società moderna, hanno contribuito a sviluppare e ampliare con contorni sempre più specifici le ipotesi di responsabilità dell’avvocato.

Il rapporto giuridico che sorge e si instaura tra cliente e avvocato in giurisprudenza viene di solito definito come contratto di clientela, e viene qualificato come un mandato professionale da chiunque conferito (soggetto privato o pubblico) ad avvocati e procuratori liberi professionisti e non vincolati da rapporto d’impiego, iscritti all’albo professionale.

Qualificare il contratto di clientela come una species del mandato, porta a considerare che il difensore munito di procura ad litem sia soggetto alle stesse obbligazioni che fanno carico a qualsiasi altro mandatario, tra le quali si annoverano quelle imposte dall’articolo 1712 (comunicazione dell’eseguito mandato) e 1713 (obbligo di rendiconto) del codice civile, ricordando che la responsabilità del professionista deve essere valutata secondo il parametro della diligenza del buon padre di famiglia secondo il dettato dell’articolo 1176 comma 2 del codice civile, ed eventualmente alla luce dell’articolo 2236 del codice civile quando si tratta di prestazione che implica la soluzioni di questioni di speciale difficoltà.

La responsabilità dell’avvocato è allo stesso tempo responsabilità da esecuzione di mandato e responsabilità professionale, specificando che dottrina e giurisprudenza sono solite qualificare l’obbligazione dell’avvocato, sia per la sua attività stragiudiziale sia per quella giudiziale, come obbligazione di mezzi e non di risultato.

L’avvocato non risponde se il suo cliente non raggiunge il risultato sperato, avendo lo stesso diritto al compenso della causa o dell’affare.

Rientra nel dovere del professionista svolgere ogni attività necessaria e utile alla fattispecie concreta, per questo parte della dottrina e della giurisprudenza supera la distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato, sul fatto che il risultato, inteso come momento conclusivo della prestazione, è dovuto in ogni obbligazione e il suo raggiungimento è subordinato alla predisposizione di mezzi utili per conseguirlo.

Il professionista, sarebbe tenuto a raggiungere il fine voluto dal cliente svolgendo una serie di prestazioni, comportamenti e atti conformi alle regole dell’arte e alle norme di correttezza, e Il risultato si identificherebbe non nell’integrale soddisfazione del cliente, ma nell’attuazione di quelle attività’, anche di natura discrezionale, che si rendono necessarie e opportune perché il lavoro si possa realizzare.

In riferimento all’attività professionale dell’avvocato, se costui questi accetta l’incarico di svolgere un’attività stragiudiziale che consiste nella formulazione di un parere in ordine all’utile esperibilità di un’azione giudiziale, la prestazione oggetto del contratto non costituisce un’obbligazione di mezzi, perché egli si obbliga ad offrire gli elementi di valutazione necessari e i suggerimenti opportuni che consentano al cliente di adottare una consapevole decisione, a seguito di un ponderato apprezzamento dei rischi e dei vantaggi insiti nella proposizione dell’azione.

In applicazione del parametro della diligenza professionale (ex art. 1176, comma 2, c.c.), sussiste la responsabilità dell’avvocato che, nell’adempiere l’obbligazione, abbia omesso di prospettare al cliente le questioni di diritto e di fatto atte a impedire l’utile esperimento dell’azione, rinvenendo fondamento della responsabilità anche nella colpa lieve, se la mancata prospettazione di simili questioni sia stata frutto dell’ignoranza di istituti giuridici elementari e fondamentali, cioè di incuria e imperizia insuscettibili di giustificazione.

Non costituisce negligenza il non buon esito della causa conseguente a una interpretazione di leggi o di risoluzione di questioni opinabili da parte dell’avvocato, a meno che il professionista abbia agito con dolo o colpa grave.

Perché vi sia responsabilità dell’avvocato, l’errore professionale deve riguardare aspetti particolari dell’attività tecnica, come la ricostruzione e la prospettazione del fatto, o l’errore procedurale che abbia impedito al Giudice di entrare nel merito della fattispecie.

Una particolare importanza nell’ambito della responsabilità dell’avvocato sta sempre più assumendo il ruolo degli obblighi di informazione.

Il legale ha anche il dovere di informare il proprio assistito sulle possibilità di successo della causa, al fine di metterlo in condizione di decidere sulla opportunità oppure no di svolgere l’azione giudiziaria.

In presenza di una corretta informazione fornita dal legale si può ritenere formato il consenso del cliente al conferimento dell’incarico, e all’inizio o alla prosecuzione della causa.

In proposito, la Corte di Cassazione con sentenza n. 16023 ha sottolineato che nel dovere di diligenza a carico dell’avvocato “rientrano, a loro volta, i doveri d’informazione, di sollecitazione e di dissuasione, ai quali il professionista deve adempiere, all’atto dell’assunzione dell’incarico e nel suo svolgimento, prospettando al cliente le questioni di fatto e/o di diritto, rilevabili ab origine o insorte successivamente, riscontrate ostative al raggiungimento del risultato e/o produttive di un rischio di conseguenze negative o dannose, invitandolo a comunicargli o a fornirgli gli elementi utili alla soluzione positiva delle questioni stesse, sconsigliandolodall’intraprendere o proseguire la lite dove non sembri possibile questa positiva soluzione e, di conseguenza, possibile un esito sfavorevole e dannoso.

La questione relativa alla responsabilità dell’avvocato, resta sempre la ricerca del nesso di causalità tra l’azione od omissione colpevole del professionista e il danno patito dal cliente.

Il danno del cliente non può essere identificato sic et simpliciter con l’esito sfavorevole, perché come diceva il giurista Calamandrei ogni sentenza è il prodotto di una quantità di fattori imponderabili, molti dei quali sono irriproducibili al di fuori dell’ambiente nel quale la sentenza è pronunciata.

Negli anni più recenti la Giurisprudenza di merito ha seguito l’impostazione tracciata dalla Suprema Corte, anche se con qualche diversità.

“Perche’ si possa affermare l’esistenza di un valido nesso causale tra l’inadempimento ascritto all’avvocato, e il danno patito dal cliente, è necessario assicurarsi che se l’avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, l’esito della lite sarebbe stato diverso da quello che si è avverato.”

L’avvocato, nell’espletamento dell’attività professionale, deve tendere a conseguire il buon esito della lite per il cliente, e sussiste la sua responsabilità se, forse e presuntivamente, applicando il principio penalistico di equivalenza delle cause (ex artt. 40 e 41 c.p.) esso non è stato raggiunto per sua negligenza.

Quando non sia stata fornita la prova di un danno da porsi in rapporto causale diretto con il comportamento di un avvocato e risulti che questo ha conseguito anche se limitati risultati ottenibili nella vertenza a lui affidata, non può che valere il principio confermato dalla Suprema Corte, secondo il quale in materia di azione di responsabilità nei confronti di un professionista, l’agente è tenuto a provare sia di avere sofferto un danno, sia che questo sia stato causato dalla insufficiente o inadeguata o negligente attività del professionista, e cioè dalla sua difettosa prestazione professionale.

In particolare, trattandosi dell’attività  del difensore, l’affermazione della sua responsabilità implica la valutazione positiva che alla proposizone di una diversa azione, o al diligente compimento di determinate attività sarebbero conseguiti effetti più vantaggiosi per l’assistito, non potendosi al contrario presumere dalla negligenza del professionista che la sua condotta abbia in ogni caso arrecato un danno in caso di omesso.

La Suprema Corte, riconducendo la questione relativa alla responsabilità dell’avvocato a quella del danno da perdita di chance, non ha risolto l’inconveniente relativo al quantum del risarcimento. Resta irrisolto il quesito relativo alla individuazione di criteri sicuri attraverso i quali compiere il risarcimento.

Stabilito che il danno da perdita di chance è danno all’integrità del patrimonio, danno consistente non in un lucro cessante ma in un danno emergente da perdita di una possibilità attuale,  il criterio preferibile per alcuni consisterebbe nell’assumere come parametro di valutazione l’utile economico realizzabile, diminuito di un coefficiente di riduzione proporzionato al grado di possibilità di conseguirlo.

Se questo criterio non risultasse praticabile, resterebbe il parametro equitativo secondo l’articolo 1226 del codice civile.

Una volta escluso che la responsabilità dell’avvocato si possa di norma basare sull’accertamento di una erronea qualificazione giuridica della controversia a lui affidata, la casistica prospetta varie ipotesi di responsabilità.

Dott.ssa Concas Alessandra

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