La remissione della querela

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La remissione della querela (art. 152 ss. c.p.) rappresenta un atto di manifestazione della volontà da parte del soggetto che ha attivato in precedenza il diritto, a norma dell’articolo 340 del codice di procedura penale, contro un reato del quale è stato vittima, e per il quale non è prevista dalla legge la procedibilità d’ufficio, di non volere più perseguire in via penale l’autore.

In che cosa consiste la querela

La querela, prevista dall’articolo 336 del codice di procedura penale, è un atto con il quale la persona offesa da uno dei delitti per i quali non è disposta la procedibilità d’ufficio, per i quali è prevista la denuncia, manifesta la sua volontà di perseguire in via penale il fatto di reato del quale è vittima.

La querela costituisce un “atto negoziale di diritto pubblico, riservato alla persona offesa dal reato, alla quale conforme manifestazione di volontà, la legge ricollega l’effetto di rendere possibile l’esercizio dell’azione penale, in relazione a determinati fatti criminosi” (Cass. n. 46282/2013), i quali se non ci fosse la querela non avrebbero il presupposto necessario al fine della procedibilità.

Remissione di querela e natura giuridica

La remissione ha natura giuridica di atto di revoca della querela che, quando viene accettato dal querelato, determina la cessazione dell’azione penale che era stata iniziata in precedenza e l’estinzione del reato (Corte Cost. n. 211/1995).

Ai sensi dell’articolo 152 comma 3 del codice penale, la remissione si può effettuare in qualsiasi momento, in ogni stato e grado del processo, sino a quando non si abbia una sentenza di condanna definitiva (Cass. n. 21520/2002), salvo i casi nei quali la legge disponga in diversi modi.

Alla remissione non possono essere apposti termini o condizioni.

La legittimazione attiva della remissione di querela

La remissione può essere presentata di persona dal querelante o dal difensore munito di una procura speciale.

A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 151/1975, che ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 156 del codice penale, il diritto di remissione della querela, dopo la morte della persona offesa, può essere esercitato anche dagli eredi, se siano d’accordo.

La remissione di querela processuale e la remissione di querela extraprocessuale

Secondo l’articolo 152 comma 2 del codice penale, la remissione di querela può essere sia processuale sia extraprocessuale.

Nel primo caso, viene fatta in sede di processo, durante il giudizio e deve essere effettuata con le stesse forme della rinuncia espressa alla querela (art. 340 c.p.p.).

La remissione extraprocessuale, oppure quella che viene resa fuori del processo,  a norma dell’articolo 152 comma 3 del codice penale, può essere espressa o tacita.

Quella tacita si può dedurre dall’adozione di fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela.

La giurisprudenza ha richiesto sempre che la manifestazione di volontà del querelante di non volere proseguire l’azione penale emerga da “fatti univoci e non suscettibili di diversa interpretazione” (Cass. n. 7936/1983).

In questo modo esclude gli atti omissivi, come la mancata comparizione della persona offesa nel dibattimento (ex multis, Cass., S.U., n. 46088/2008, Cass. n. 46808/2005).

Secondo una parte della giurisprudenza, l’assenza del querelante all’udienza può integrare la remissione tacita, dove lo stesso sia stato prima avvisato avvisato che questa assenza possa essere interpretata come atto tacito di remissione della querela, “sempre che egli abbia personalmente ricevuto detto avviso, non sussistano manifestazioni di segno opposto e nulla induca a dubitare che si tratti di perdurante assenza dovuta a libera e consapevole scelta”(Cass. n. 14063/2008).

Gli elementi e le circostanze di fatto accertati, dai quali non si può dedurre la volontà tacita di remissione della querela, dove sorretto da motivazioni plausibili e libero da errori di diritto, è rimesso alla valutazione del giudice di merito  che non è sindacabile (Cass. n. 20018/2008).

 

In tempi recenti la Giurisprudenza di legittimità ha ammesso che rappresenta una forma di remissione tacita della querela il comportamento del querelante che non compaia di persona all’udienza dibattimentale, nonostante sia stato avvertito e diffidato dal giudice sul fatto che un’eventuale sua assenza potrebbe essere interpretata come manifestazione di volontà di non persistere nella querela proposta (ex multis Cass. sez. un. n. 31668/2016).

L’accettazione della remissione d querela

La remissione della querela acquista efficacia, determinando l’estinzione del reato, quando viene accettata dal querelato, che potrebbe avere interesse a dimostrare la sua innocenza rispetto ai fatti che fondano l’imputazione.

Secondo l’articolo 155 comma 1 del codice penale, “la remissione non produce effetto, se il querelato l’ha espressamente o tacitamente ricusata”.

Allo stesso modo della dichiarazione di remissione, anche quella di accettazione, se dovesse essere effettuata nel processo, deve rivestire le stesse forme previste per la rinuncia espressa alla querela.

L’accettazione tacita si può dedurre anche da fatti che non siano compatibili con la volontà di ricusare la remissione.

Non è richiesta una formale accettazione, basta che non ci sia una ricusa espressa o tacita da parte del querelato (Cass. n. 28571/2009).

L’accettazione della remissione tacita della querela può essere integrata anche con la mancata comparizione del querelato, al quale sia stata comunicata in via preventiva la remissione, all’udienza fissata (Cass. n. 19568/2010).

Se mancano altri elementi di segno positivo della volontà dell’imputato di continuare il processo per arrivare alla rilevazione della sua innocenza, la sua assenza o contumacia può essere apprezzata come accettazione tacita della remissione di querela (Cass. n. 11895/2010, contra, ex multis, Cass. n. 34124/2009).

Le spese della remissione di querela

In precedenza all’entrata in vigore della  l. n. 205/1999, le spese del procedimento sono state poste a carico del querelante.

In caso di remissione della querela, gravano sul querelato, salvo diverso accordo delle parti contenuto nell’atto di remissione stesso (art. 340, 4° comma, c.p.p.).

L’esclusione e l’estensione  della remissione di querela

L’istituto della remissione di querela non agisce nei confronti delle querele relative ai casi di violenza sessuale o atti sessuali con minorenni, che restano irrevocabili.

Allo stesso modo della querela, la remissione di querela ha come caratteristica l’effetto estensivo.

Secondo l’articolo 155 comma 2 del codice penale, “la remissione fatta a favore di uno tra coloro che hanno commesso il reato si estende a ognuno”, salvo che al soggetto che l’abbia ricusata verso il quale non produce effetto.

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