La prova di resistenza all’impugnazione di un provvedimento amministrativo, ossia l’interesse di un soggetto ad agire avverso quest’ultimo se reputato lesivo della sua sfera giuridica, va verificata in relazione alla certezza dell’utilità giuridica che il

Lazzini Sonia 12/04/07
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in tema di valutazione dell’interesse a ricorrere ad una procedura ad evidenza pubblica, il Tar Campania, Napoli, con la sentenza numero del 16 febbraio 2007 ci insegna che:
 
< il giudice, in materia di valutazione dell’interesse a ricorrere in occasione di controversie aventi ad oggetto selezioni pubbliche per la scelta del contraente dell’amministrazione, non può prescindere da un tale momento conoscitivo, con riferimento alla posizione della parte ricorrente rispetto alla procedura selettiva le cui operazioni sono prospettate come illegittime, dovendo dichiarare inammissibile il gravame, laddove all’esito della verifica, risulti con certezza che la parte ricorrente non sarebbe aggiudicataria in caso di accoglimento del ricorso>
 
in particolare, nella fattispecie sottoposta dall’adito giudice amministrativo:
 
< Infatti, anche considerando l’eventuale ammissione della ricorrente, la gara sarebbe stata parimenti aggiudicata alla ditta controinteressata.
 
Ne deriva che dal ricorso, la parte ricorrente non potrebbe trarre alcun giovamento, venendo comunque esclusa dalla gara anche a seguito della mera ripetizione delle operazioni.>
 
A cura di *************
 
 
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA
 
OTTAVA SEZIONE DI NAPOLI
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sul ricorso 2310/2005 proposto da *********** ***, elettivamente domiciliato in Napoli, via Cesare Rosaro 70, presso lo studio dell’avv. ***********, unitamente al procuratore avv. *******************, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato a margine del ricorso introduttivo
 
contro
 
Comune di Frasso Telesino, in persona del sindaco legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Napoli, via Arte della lana 16, presso lo studio dell’avv. ****************, unitamente al procuratore avv. ************, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta
 
nonché
 
Pasquale ***, elettivamente domiciliato in Napoli, piazza ************ 14, presso lo studio dell’avv. *****************, unitamente ai procuratori avv. **************** ed *****************, che lo rappresentano e difendono in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta
 
per l’annullamento, previa sospensione,
 
delle operazioni e determinazioni adottate dal seggio di gara e della stazione appaltante di approvazione degli atti di gara e di aggiudicazione definitiva e di stipula del contratto, per l’appalto dei lavori di ristrutturazione della sede comunale indetta con bando del responsabile dell’UTC del Comune di Frasso Telesino n. 7949 del 9 novembre 20004, e dunque:
 
a. della determinazione del seggio di gara del 16 dicembre 2004 di esclusione della ditta ricorrente;
 
b. della conferma della detta esclusione con verbale del giorno 11 febbraio 2004;
 
c. di tutte le operazioni susseguenti;
 
Letto il ricorso ed i relativi allegati, e tutti gli atti di causa;
 
Data per letta la relazione del primo referendario ************** nella udienza pubblica del 4 dicembre 2006;
 
Uditi altresì i difensori, come da verbale d’udienza;
 
Ritenuto in fatto
 
Con ricorso iscritto al n. 2310/2005, la parte ricorrente impugnava i provvedimenti indicati in epigrafe. A sostegno delle sue doglianze, premetteva di aver partecipato alla gara in questione, venendone esclusa per aver violato le modalità di presentazione della domanda di partecipazione.
 
Ritenendo illegittimo il comportamento dell’Amministrazione, instava quindi per l’annullamento degli atti impugnati con vittoria di spese processuali.
 
Si costituiva la parte resistente, Comune di Frasso Telesino nonché la parte controinteressata, ******** ***, chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.
 
All’udienza del 2 febbraio 2005, l’istanza cautelare veniva respinta con ordinanza n. 475/2005.
 
All’udienza del 4 dicembre 2006, il ricorso è stato discusso ed assunto in decisione.
 
Considerato in diritto
 
Il ricorso è inammissibile per carenza dell’interesse alla decisione.
Va infatti ricordato come la prova di resistenza all’impugnazione di un provvedimento amministrativo, ossia l’interesse di un soggetto ad agire avverso quest’ultimo se reputato lesivo della sua sfera giuridica, vada verificata in relazione alla certezza dell’utilità giuridica che il ricorrente potrebbe ritrarne dall’annullamento (tra le tante, vedi Consiglio di Stato V, 7 agosto 1996 , n. 884).
Quindi, il giudice, in materia di valutazione dell’interesse a ricorrere in occasione di controversie aventi ad oggetto selezioni pubbliche per la scelta del contraente dell’amministrazione, non può prescindere da un tale momento conoscitivo, con riferimento alla posizione della parte ricorrente rispetto alla procedura selettiva le cui operazioni sono prospettate come illegittime, dovendo dichiarare inammissibile il gravame, laddove all’esito della verifica, risulti con certezza che la parte ricorrente non sarebbe aggiudicataria in caso di accoglimento del ricorso (T.A.R. Campania Napoli, 10 maggio 2006 , n. 4051).
 
Nel caso in questione, il ricorrente si duole della mancata partecipazione alla gara, dovuta alla sua illegittima esclusione, evidenziando proprio in ricorso il valore della sua offerta, pari ad un ribasso del 23%.
Proprio sulla scorta di tale dichiarazione, non può non convenirsi con la difesa del Comune resistente che il ricorso sia inammissibile. Infatti, l’ente pubblico ha proceduto al ricalcolo delle operazioni di gara, con un procedimento non contestato e che pare condivisibile anche al Collegio, giungendo a dare prova che, anche con la partecipazione alla gara, la ricorrente non sarebbe stata aggiudicataria dei lavori.
 
Infatti, anche considerando l’eventuale ammissione della ricorrente, la gara sarebbe stata parimenti aggiudicata alla ditta controinteressata. Ne deriva che dal ricorso, la parte ricorrente non potrebbe trarre alcun giovamento, venendo comunque esclusa dalla gara anche a seguito della mera ripetizione delle operazioni.
 
Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile per carenza di interesse. Le spese processuali vanno poste a carico della parte soccombente e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, ottava sezione di Napoli, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
 
1. Dichiara inammissibile il ricorso n. 2310/2005;
 
2. Condanna *********** *** a rifondere al Comune di Frasso Telesino ed a ******** *** le spese del presente giudizio, che liquida, in favore di ciascuna delle parti resistente e controinteressata, in complessivi €. 2.000,00 (euro duemila) oltre I.V.A., ******** e rimborso spese generali, come per legge.
 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
 
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 4 dicembre 2006.
 
***************   Presidente
 
************** Estensore
 
Tribunale amministrativo regionale per la Campania – Ottava sezione di Napoli
 
 
 Sentenza VIII, pag.
 
 

Lazzini Sonia

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