La prescrizione dei crediti da lavoro

Ivano Ciurlia 24/09/20
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La prescrizione ordinaria e la prescrizione breve

Nel nostro ordinamento vengono contemplati due istituti giuridici connessi al decorso del tempo, la prescrizione estintiva e quella presuntiva, fondamentali per una compiuta comprensione della disamina inerente l`esigibilità temporale dei crediti da lavoro.

La prescrizione estintiva è statuita dall`art. 2934 c.c. ove viene fornita, in maniera pragmatica e senza formule di stile, l`esatta individuazione dell’istituto e delle sue finalità.  Tale disposizione codicistica prevede testualmente che «ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge».

La prescrizione presuntiva invece, disciplinata dagli artt. 2954 c.c. e seguenti, non è una vera e propria prescrizione stricto sensu ma una presunzione giuridica di estinzione dei diritti decorso un determinato e breve lasso temporale, riguardante generalmente crediti di modesta entità in un contesto di vita quotidiana.

Vi è una summa divisio di rilevante importanza da dover effettuare nell`ambito della prescrizione estintiva applicata al mondo del lavoro. Siffatto istituto giuridico, difatti, deve essere esaminato dagli operatori del diritto tenendo conto della sua naturale biforcazione temporale, essendovi sia una prescrizione ordinaria (decennale), che riguarda per l`esattezza i crediti di natura risarcitoria che esulano da una matrice strettamente retributiva  come: l` indennità sostitutiva per le ferie e  permessi non goduti, l`indennità  di trasferimento ed il risarcimento danni per mancato versamento dei contributi previdenziali, e sia altresì una prescrizione breve (quinquennale) che riguarda la normale retribuzione spettante al lavoratore, le mensilità aggiuntive, le differenze retributive dovute a vario titolo, il TFR e l`indennità sostitutiva del preavviso.

È oramai pacifico in dottrina e in giurisprudenza che tutte le corresponsioni, effettuate dal datore al prestatore di lavoro con cadenza annuale od inferiore e con scadenze periodiche, rientrino senza dubbio alcuno nella prescrizione breve quinquennale. Tale assunto trova il suo fondamento giuridico nell`art. 2948 c.c. che, al numero 4, testualmente menziona come prescrivibili in cinque anni «tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi». Parimenti prescrivibili nel medesimo lasso di tempo, come sancito dal numero 5 del prefato articolo, sono i diritti riguardanti «le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro».

La prescrizione ordinaria decennale, invece, gioca un ruolo puramente residuale, applicabile ad indennità di natura risarcitoria.

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Il termine iniziale di decorrenza: il dies a quo

Individuato il termine prescrizionale, quinquennale per i crediti da lavoro a titolo retributivo, è di fondamentale importanza comprendere quale sia il termine iniziale per computare correttamente il decorso temporale ai fini della prescrizione, giungendo alla piena consapevolezza circa la validità della pretesa del lavoratore ovvero l` estinzione di ogni richiesta per decorrenza del tempo.

Il dispositivo dell`art. 2935 c.c. sancisce generalmente che «la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere».

Tale statuizione, per quanto concerne la prescrizione dei crediti da lavoro, non corrisponde totalmente al vero. In effetti il percorso giuridico tenuto dalla giurisprudenza sulla corretta individuazione del dies a quo, in siffatta tematica, è stato fortemente travagliato e turbolento in assenza di specifiche linee guida da parte del legislatore.

Fu dapprima la Consulta ad intervenire, con la sentenza n. 63/1966, dichiarando incostituzionali gli artt. 2948 n. 4, 2955 n. 2 e 2956 n. 1, c.c. «limitatamente alla parte in cui consentono che la prescrizione del diritto alla retribuzione decorra durante il rapporto», svuotando difatti, in questo modo ed in tale specifico ambito del diritto, la portata precettiva dell`art. 2935 c.c. poc`anzi richiamato.

La ratio di tale pronuncia della Corte Costituzionale può essere ravvisata nel tentativo di arginare e limitare il cosiddetto metus, ossia il timore ingenerato nel lavoratore di essere il destinatario di vessazioni e ripercussioni da parte del proprio datore di lavoro, che potrebbero giungere finanche al licenziamento, laddove il prestatore rivendichi in costanza di rapporto di lavoro le proprie spettanze retributive non adempiute dalla controparte contrattuale.

La Corte Costituzionale ha statuito in tal modo, in maniera inequivoca, che la decorrenza della prescrizione per i crediti retributivi vantati dal lavoratore ha avvio alla cessazione del rapporto di lavoro stesso, fissando in tale momento, dunque, il dies a quo per il computo del termine del quinquennio relativo alla prescrizione di siffatti crediti.

Nella lettura ed analisi della prefata pronuncia possono ravvisarsi agilmente le motivazioni che hanno spinto la Consulta verso una decisione che, al tempo della pubblicazione, poteva sembrare controcorrente ed avveniristica. Difatti, la Corte asserisce che «in un rapporto non dotato di quella resistenza, che caratterizza invece il rapporto d’impiego pubblico, il timore del recesso, cioè del licenziamento, spinge o può spingere il lavoratore sulla via della rinuncia a una parte dei propri diritti».

In siffatto contesto storico di riferimento, in assenza di un`accurata legislazione difensiva per i lavoratori, fu dunque la giurisprudenza, tramite il proprio contributo, a cercare di impedire l`insorgenza di vessazioni e timori che potevano aver luogo laddove il lavoratore avesse avuto l`onere di attivarsi, onde evitare la maturazione della prescrizione, richiedendo i propri crediti retributivi in costanza di rapporto di lavoro.

Tale orientamento giurisprudenziale non era destinato però a rimanere saldo nel tempo, a causa del prezioso avvento della legge n. 604/1996 e della legge n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori), che fornirono una disciplina garantistica e di maggior favore avverso il licenziamento ingiustificato ed illegittimo.

La Corte Costituzionale ebbe il compito, dunque, di intervenire e rivedere il proprio indirizzo, statuendo con la sentenza n. 174/1972 che il principio del differimento del dies a quo non opera laddove il lavoratore sia assistito dalla disciplina garantistica in suo favore, ed in caso di licenziamento illegittimo possa quindi essere reintegrato nella propria posizione lavorativa, come statuito dall`art. 18 dello Statuto dei lavoratori. La Consulta precisò altresì che «una vera stabilità non si assicura se all’annullamento dell’avvenuto licenziamento non si faccia seguire la completa reintegrazione nella posizione giuridica preesistente fatta illegittimamente cessare».

Il mutamento di orientamento della Consulta è giustificato dall`avvento, con forza di legge, della tutela reale a favore del lavoratore, che permette a quest`ultimo di essere reintegrato nella propria posizione lavorativa a seguito di licenziamento illegittimo, venendo così disancorato ed annullato il metus che spinse il Giudice delle Leggi nel 1966 a statuire sul differimento del termine iniziale di decorrenza della prescrizione.

Ergo, il dies a quo, a seguito della pronuncia n. 174/1972 della Corte Costituzionale, era da individuare, in ottemperanza a quanto stabilito dall`art. 2935 c.c., nel giorno in cui il diritto può essere fatto valere, dunque in piena costanza di rapporto di lavoro e non più in maniera differita alla sua cessazione. Il posticipo del termine iniziale di decorrenza della prescrizione rimase per tutti quei lavoratori che non erano assistiti dalla disciplina della tutela reale statuita dall`art. 18 della legge n. 300/1970, ovverosia per coloro che prestavano la loro opera in realtà aziendali sottodimensionate che non raggiungevano le 15 unità di lavoratori e potevano usufruire della sola tutela obbligatoria, e ciò comportava una monetizzazione del proprio posto di lavoro in caso di licenziamento ingiustificato in luogo della reintegrazione.

L`orientamento finora delineato fu maggiormente accreditato e confermato dall`intervento delle Sezioni Unite della Suprema Corte che, con sentenza n. 1268/1976, statuirono che il dies a quo inerente la prescrizione dei crediti da lavoro non è uniforme, ma varia in base al grado di stabilità del rapporto di lavoro sorto tra prestatore e datore, potendosi avere dunque una prescrizione differita o una prescrizione contestuale alla vigenza del vincolo lavorativo. Le Sezioni Unite hanno altresì individuato, con maggior esaustività, l`elemento discretivo per poter ritenere “stabile” o  meno un rapporto lavorativo, statuendo che «è da ritenere stabile ogni rapporto che, indipendentemente dal carattere pubblico o privato del datore di lavoro, sia regolato da una disciplina la quale sul piano sostanziale subordini la legittimità e l’efficacia della risoluzione alla sussistenza di circostanze obbiettive e predeterminate e, sul piano processuale, affidi al giudice il sindacato su tali circostanze e la possibilità di rimuovere gli effetti del licenziamento illegittimo».

 

Il nuovo orientamento giuridico a seguito delle nuove riforme

La tutela reale contenuta nell`art. 18 della legge 300/1970 è stata, negli ultimi anni, erosa dal suo peculiare contenuto garantistico. Ciò a causa dell`avvento delle nuove riforme, dapprima dalla legge n. 92/2012 (la cd. Riforma Fornero) e successivamente dal d.l. n. 23/2015 attuativo del Jobs Act.

Tali nuove riforme hanno sostituito la reintegrazione, fulcro ed elemento imprescindibile della tutela reale, con una tutela squisitamente monetaria e compensatoria.

L`art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, ante riforma Fornero, prevedeva che in ogni caso di licenziamento illegittimo il lavoratore avesse il diritto ad essere reintegrato nel suo posto di lavoro, oltre ad essere destinatario di un ristoro a titolo di risarcimento del danno patito. Successivamente, a seguito delle riforme poc`anzi enunciate, la tutela reale è stata oltremodo marginalizzata a specifiche e residuali fattispecie. La Riforma Fornero ha previsto esclusivamente la tutela reintegratoria solo in casistiche di rilevante gravità come: il licenziamento discriminatorio, il licenziamento intimato in costanza di matrimonio o in violazione dei divieti posti a tutela della maternità, il licenziamento determinato da motivo illecito o portato a conoscenza del lavoratore in forma orale. Al di fuori di dette casistiche la tutela approntata dalla legge era di tipo risarcitorio, venendo escluso il reintegro nel posto di lavoro. Il Jobs Act ha fortemente ridimensionato e circoscritto la già scarna tutela reale residuata dall`intervento della Riforma Fornero, difatti, a seguito del nuovo intervento del legislatore, la tutela reale era approntata in casistiche di particolare gravità quali: il licenziamento discriminatorio o intimato in forma orale, ed il licenziamento disciplinare ingiustificato per insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore.

Tali riforme precludendo l`ambito di applicazione della tutela reale hanno fatto sorgere, in seno ad autorevole dottrina, il dubbio se il metus, ovverosia quella soggezione psicologica tanto volutamente arginata dalla Corte Costituzionale nel 1966, fosse nuovamente venuto in essere in tutti quei casi in cui il lavoratore non è sorretto dalla garanzia di poter essere reintegrato nella propria posizione lavorativa a seguito di licenziamento illegittimo.

Il dubbio, circa la restaurazione del metus in capo al lavoratore, è oltremodo legittimo. Il legislatore non è intervenuto per disciplinare la materia ed anche la giurisprudenza di legittimità ha fatto mancare il suo contributo nomofilattico. Finora solo la giurisprudenza di merito, nei suoi due gradi di giudizio, ha dato qualche responso.

È da annoverare, quale contributo giurisprudenziale di merito, la sentenza della Corte di Appello di Milano n. 376/19. Tale pronuncia, di segno affermativo circa il differimento del dies a quo al momento di estinzione del rapporto lavorativo, testualmente motivava: «laddove al rapporto di lavoro si applichi l’art. 18 novellato dalla c.d. legge Fornero, la prescrizione non decorre in costanza di rapporto, in quanto, a seguito della riforma dell’art. 18 l. n. 300/1970, la sanzione della reintegrazione è stata fortemente ridimensionata, riservata ad ipotesi residuali, che fungono da eccezione rispetto alla tutela indennitaria, talché ne consegue che, nel corso del rapporto, il lavoratore si trova in una condizione soggettiva di incertezza circa la tutela (reintegratoria o indennitaria) applicabile nell’ipotesi di licenziamento illegittimo, accertabile solo ex post nell’ipotesi di contestazione giudiziale del recesso datoriale».

Possiamo definire tale orientamento maggioritario essendo stato confermato nel tempo da numerose pronunce di merito di primo e secondo grado.

Non è assente però una corrente giurisprudenziale di segno inverso. Diametralmente opposto è stato il contributo della medesima Corte di Appello di Milano, in una controversia avente gli stessi presupposti della pronuncia precedentemente menzionata, che con la sentenza n. 35/19 ha asserito che «le modifiche introdotte dalla Legge Fornero non abbiano affatto sminuito il grado di stabilità del rapporto di lavoro al punto da far riemergere nel lavoratore quel metus che giustifica la non decorrenza della prescrizione in costanza di rapporto». La Corte ha in questo caso ritenuto sufficienti le strette casistiche rinvenibili quali tutela reale all`interno della Legge Fornero, ponendo negli altri casi un`indennità di non esiguo valore, venendo a collocare così il momento iniziale di decorrenza della prescrizione (dies a quo) in costanza del rapporto di lavoro, ossia dal giorno in cui il creditore può vantare il proprio credito.

 

La posizione dell`Ispettorato Nazionale del Lavoro

Di estrema rilevanza, al fine di diradare i molteplici dubbi sorti in seno alla dottrina, è stata la Nota emanata dall`Ispettorato Nazionale del Lavoro il 23 Gennaio 2020. Con tale nota l`Ispettorato ha avuto la premura di precisare, fornendo un quid pluris interpretativo, che il momento iniziale di decorrenza della prescrizione per crediti retributivi vada inteso nel preciso momento di cessazione del rapporto lavorativo e non in costanza di vigenza di quest`ultimo. Ciò in quanto la possibile condizione di sudditanza psicologica nella quale può trovarsi il lavoratore può essere tale da indurlo a rinunciare alla pretesa dei propri diritti, almeno fino alla cessazione del rapporto stesso. L`Ispettorato ha precisato altresì che le somme corrisposte dal datore di lavoro al prestatore con periodicità annuale o infrannuale e le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro si prescrivono nel termine quinquennale.

Lapalissiano è il fatto che la Nota in questione non possa avere un valore giuridico vincolante, ma si auspica a breve, al fine di dare conferma all`oramai indirizzo maggioritario in giurisprudenza, che intervenga il legislatore o quantomeno si pronuncino le Sezioni Unite della Suprema Corte ponendo in risalto il principio di diritto oramai di prassi seguito ovverosia che il termine iniziale, ai fini prescrizionali per i crediti da lavoro a carattere retributivo, venga identificato al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

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