La pluralità e la gravità degli indizi raccolti dalla stazione appaltante, tutti concordemente orientati nel senso dell’esistenza di un collegamento sostanziale tra le due cooperative, integrano senz’altro la univocità di elementi richiesta dalla legge (a

Lazzini Sonia 23/09/10
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Non può valere a dimostrare il contrario l’invocata circostanza che entrambe le imprese si sarebbero avvalse della medesima società di servizi per predisporre e presentare la domanda di partecipazione e la relativa documentazione, ivi compresa la polizza fideiussoria, costituendo un tale fatto, piuttosto, un ulteriore indizio di collegamento sostanziale tra le imprese (C.d.S., sez. V, 7 ottobre 2008, n. 4850).

E’ controversa in giudizio la legittimità dell’esclusione della ricorrente dalla gara in epigrafe, disposta nella seduta pubblica del 25 novembre 2008 in base alla ritenuta sussistenza di un collegamento sostanziale con altro concorrente.

Come risulta dal verbale di gara, la conclusione sull’imputabilità delle due offerte, rispettivamente presentate dalla ricorrente Ricorrente e dalla società cooperativa “La ALFA”, ad un unico centro decisionale è stata raggiunta adducendo in tal senso l’avvenuto riscontro di una pluralità di elementi: la stessa impostazione grafica e sigillatura per tutte le buste, comprese quella dell’offerta economica; i timbri apposti sulle buste e sulle documentazioni aventi la stessa impostazione e recanti lo stesso numero telefonico, sebbene le due ditte avessero sede in due città differenti; la medesima grafia di compilazione della domanda e della documentazione annessa; la spedizione dei plichi dallo stesso Ufficio Postale, lo stesso giorno e sostanzialmente alla stessa ora; l’identità delle diciture utilizzate per la dichiarazione di conformità delle copie prodotte e l’identica impostazione grafica delle stesse; il fatto che la polizza fideiussoria a garanzia della cauzione provvisoria fosse stata rilasciata dalla stessa agenzia di assicurazioni; il medesimo indirizzo di residenza (città, via, numero civico) degli amministratori delle due imprese; l’identità di oggetto sociale per entrambe le imprese, risultante dai certificati di iscrizione alla C.C.I.A.A.

Tali elementi sono stati giudicati in sede di gara avere lo spessore di «oggettivi indizi gravi, precisi e concordanti» del collegamento tra le due imprese.

Con un unico complesso motivo di gravame la Ricorrente sostiene che la formale somiglianza grafica dei plichi e della documentazione prodotta, nonché la spedizione contemporanea dei plichi, sarebbe del tutto naturale e non costituirebbe indice di collegamento sostanziale, giacché deriverebbe unicamente dalla circostanza che entrambe le cooperative, per adempiere agli incombenti burocratici connessi alla partecipazione alla gara, si sarebbero avvalse della stessa società specializzata (la “************** e Finanza” s.r.l), incaricata di predisporre le domande di partecipazione alla gara ed in possesso di mandato di sub agenzia per il rilascio di polizze fideiussorie.

Sostiene inoltre la ricorrente che la coincidenza del numero telefonico indicato sui timbri apposti sui plichi troverebbe spiegazione nel fatto che la Ricorrente avrebbe avuto per un breve periodo una propria “unità locale” nello stesso luogo in cui l’altra impresa esclusa ha stabilito la propria sede legale, pur restando le due imprese fisicamente distinte in quanto ubicate in unità immobiliari diverse, mentre la stazione appaltante avrebbe dovuto, piuttosto, considerare che nel modello di domanda per la partecipazione alla gara di appalto il recapito telefonico ed il numero del fax della società ricorrente era completamente diverso rispetto a quello dell’altra impresa esclusa; ed ancora, che non vi sarebbe rapporto di parentela tra i gli amministratori delle due società, sebbene residenti nello stesso stabile (ma in appartamenti diversi), e che l’identità dell’oggetto sociale – peraltro standardizzato per le cooperative di produzione e lavoro – non avrebbe alcuna rilevanza al fine di ipotizzare un rapporto di collegamento tra imprese.

Qual è il parere dell’ adito giudice amministrativo?

Le censure sono infondate.

La pluralità e la gravità degli indizi raccolti dalla stazione appaltante, tutti concordemente orientati nel senso dell’esistenza di un collegamento sostanziale tra le due cooperative, integrano senz’altro la univocità di elementi richiesta dalla legge (art. 34, co. 2, d.lgs. 163/06) per poter affermare la riconducibilità delle offerte ad un medesimo centro decisionale, con conseguente pregiudizio per la libera concorrenza, la segretezza delle offerte e la par condicio dei concorrenti..

Non può valere a dimostrare il contrario l’invocata circostanza che entrambe le imprese si sarebbero avvalse della medesima società di servizi per predisporre e presentare la domanda di partecipazione e la relativa documentazione, ivi compresa la polizza fideiussoria, costituendo un tale fatto, piuttosto, un ulteriore indizio di collegamento sostanziale tra le imprese (C.d.S., sez. V, 7 ottobre 2008, n. 4850).

Ciò non potrebbe, comunque, spiegare come mai i timbri apposti sulle buste e sulla documentazione delle due concorrenti riportassero lo stesso numero telefonico; al riguardo, la ricorrente ha sostenuto che tale coincidenza sarebbe stata giustificata dal fatto di aver avuto per un breve periodo una propria “unità locale” nello stesso luogo in cui l’altra cooperativa ha la propria sede legale: ma la spiegazione prova troppo, poiché la comunanza, ancorché temporanea, di locali rafforza il convincimento dell’esistenza di uno stretto legame tra le ditte.

Per tali ragioni, la domanda di annullamento del provvedimento di esclusione deve essere respinta, siccome infondata, e, con essa, quella concernente il provvedimento di aggiudicazione definitiva, impugnato per invalidità derivata.

Stessa sorte va riservata al ricorso per motivi aggiunti, non sussistendo, per tutto quanto sinora detto, il denunciato vizio di invalidità derivata dell’annotazione nel casellario informatico per illegittimità del provvedimento di esclusione, né ricorrendo il lamentato vizio di violazione dell’art. 7 della legge n. 241/90, giacché, a prescindere da ogni ulteriore rilievo, una volta acclarata l’infondatezza delle doglianze proposte contro il provvedimento espulsivo dalla gara, la ricorrente non avrebbe potuto arrecare nessun concreto apporto al procedimento di annotazione nel casellario, avente natura vincolata.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del Comune di Torre del Greco nella misura indicata in dispositivo, mentre nulla va disposto in favore della I.E.C.A. s.r.l., siccome non costituita in giudizio.

 

 

A cura di *************

Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 16858 del 20 luglio 2010 pronunciata dal Tar Campania, Napoli

 

N. 16858/2010 REG.SEN.

N. 03944/2009 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)


ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 3944 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Ricorrente società cooperativa di produzione e lavoro, in persona del legale rappresentante p. t., sig. **************, rappresentata e difesa dall’*****************, presso il quale elettivamente domicilia in Napoli, Piazza G. Bovio n. 14;;

contro

– Comune di Torre del Greco, in persona del sindaco pro tempore dr. **************, rappresentato e difeso dagli avv.ti ************** ed ****************, domiciliato ex lege presso la Segreteria del T.A.R. Campania in Napoli, Piazza Municipio;
– Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture, non costituita;

nei confronti di

I.E.C.A. ******, non costituita;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

Quanto al ricorso introduttivo:

del procedimento di esclusione della ricorrente dallla gara, indetta dal Comune

di Torre del Greco, per l’appalto dei lavori di manutenzione straordinaria biennale

degli immobili comunali non destinati a scuola compreso impianti sportivi,

comunicata con nota prot. n. 078128 del 02.12.2008, notificata in data

06.12.2008;

Della determinazione n.2934 del 10.12.2008 del Dirigente dell’Ufficio Gare e

Contratti del Comune di Torre del Greco, con la quale è stata disposta la

aggiudicazione definitiva dell’appalto dei lavori di manutenzione straordinaria

biennale degli immobili comunali non destinati a scuola compreso impianti

sportivi anni 2008-2009, comunicata con nota prot. n. 2777 del 16.01.2009

trasmessa a mezzo telefax in data 22.01.2009;

di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso e conseguente, se ed in

quanto lesivi per gli interessi della ricorrente.

Quanto al ricorso per motivi aggiunti:

Della annotazione della ricorrente nel casellario informatico ai sensi dell’art.27 D.P.R.34/2000 su segnalazione della Stazione appaltante Città di Torre del Greco,comunicata con nota prot. n. 28731/09 del 13.05.2009; di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso e conseguente, se ed in quanto lesivi per gli interessi della ricorrente.

 

Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Torre del Greco;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Data per letta nell’udienza pubblica del giorno 9 giugno 2010 la relazione del dott. ******************** e uditi i difensori delle parti presenti come specificato nel verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, la “Ricorrente” soc.coop. di prod. e lavoro ha impugnato il provvedimento col quale è stata esclusa da una gara indetta dal Comune di Torre del Greco per l’aggiudicazione dell’appalto dei lavori di manutenzione straordinaria biennale degli immobili comunali non scolastici, comunicatole con nota prot. n. 078128 del 2 dicembre 2008, nonché la determinazione dirigenziale n. 2934 del 10 dicembre 2008 con la quale la gara è stata definitivamente aggiudicata ad altro concorrente.

Con atto di opposizione notificato l’8 maggio 2009, il Comune di Torre del Greco ha chiesto la trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale.

Con atto notificato l’8 luglio e depositato il 14 luglio 2009, la Ricorrente ha provveduto a trasporre il ricorso innanzi questo Tribunale.

Con successivo ricorso per motivi aggiunti, notificato il 10-11 luglio e depositato il 23 luglio, la Ricorrente ha altresì impugnato l’annotazione della sua esclusione sul casellario informatico della Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture.

Il Comune di Torre del Greco si è costituito in giudizio con memoria difensiva, concludendo per il rigetto del ricorso.

Alla pubblica udienza del 9 giugno 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

E’ controversa in giudizio la legittimità dell’esclusione della ricorrente dalla gara in epigrafe, disposta nella seduta pubblica del 25 novembre 2008 in base alla ritenuta sussistenza di un collegamento sostanziale con altro concorrente.

Come risulta dal verbale di gara, la conclusione sull’imputabilità delle due offerte, rispettivamente presentate dalla ricorrente Ricorrente e dalla società cooperativa “La ALFA”, ad un unico centro decisionale è stata raggiunta adducendo in tal senso l’avvenuto riscontro di una pluralità di elementi: la stessa impostazione grafica e sigillatura per tutte le buste, comprese quella dell’offerta economica; i timbri apposti sulle buste e sulle documentazioni aventi la stessa impostazione e recanti lo stesso numero telefonico, sebbene le due ditte avessero sede in due città differenti; la medesima grafia di compilazione della domanda e della documentazione annessa; la spedizione dei plichi dallo stesso Ufficio Postale, lo stesso giorno e sostanzialmente alla stessa ora; l’identità delle diciture utilizzate per la dichiarazione di conformità delle copie prodotte e l’identica impostazione grafica delle stesse; il fatto che la polizza fideiussoria a garanzia della cauzione provvisoria fosse stata rilasciata dalla stessa agenzia di assicurazioni; il medesimo indirizzo di residenza (città, via, numero civico) degli amministratori delle due imprese; l’identità di oggetto sociale per entrambe le imprese, risultante dai certificati di iscrizione alla C.C.I.A.A.

Tali elementi sono stati giudicati in sede di gara avere lo spessore di «oggettivi indizi gravi, precisi e concordanti» del collegamento tra le due imprese.

Con un unico complesso motivo di gravame la Ricorrente sostiene che la formale somiglianza grafica dei plichi e della documentazione prodotta, nonché la spedizione contemporanea dei plichi, sarebbe del tutto naturale e non costituirebbe indice di collegamento sostanziale, giacché deriverebbe unicamente dalla circostanza che entrambe le cooperative, per adempiere agli incombenti burocratici connessi alla partecipazione alla gara, si sarebbero avvalse della stessa società specializzata (la “************** e Finanza” s.r.l), incaricata di predisporre le domande di partecipazione alla gara ed in possesso di mandato di sub agenzia per il rilascio di polizze fideiussorie.

Sostiene inoltre la ricorrente che la coincidenza del numero telefonico indicato sui timbri apposti sui plichi troverebbe spiegazione nel fatto che la Ricorrente avrebbe avuto per un breve periodo una propria “unità locale” nello stesso luogo in cui l’altra impresa esclusa ha stabilito la propria sede legale, pur restando le due imprese fisicamente distinte in quanto ubicate in unità immobiliari diverse, mentre la stazione appaltante avrebbe dovuto, piuttosto, considerare che nel modello di domanda per la partecipazione alla gara di appalto il recapito telefonico ed il numero del fax della società ricorrente era completamente diverso rispetto a quello dell’altra impresa esclusa; ed ancora, che non vi sarebbe rapporto di parentela tra i gli amministratori delle due società, sebbene residenti nello stesso stabile (ma in appartamenti diversi), e che l’identità dell’oggetto sociale – peraltro standardizzato per le cooperative di produzione e lavoro – non avrebbe alcuna rilevanza al fine di ipotizzare un rapporto di collegamento tra imprese.

Le censure sono infondate.

La pluralità e la gravità degli indizi raccolti dalla stazione appaltante, tutti concordemente orientati nel senso dell’esistenza di un collegamento sostanziale tra le due cooperative, integrano senz’altro la univocità di elementi richiesta dalla legge (art. 34, co. 2, d.lgs. 163/06) per poter affermare la riconducibilità delle offerte ad un medesimo centro decisionale, con conseguente pregiudizio per la libera concorrenza, la segretezza delle offerte e la par condicio dei concorrenti..

Non può valere a dimostrare il contrario l’invocata circostanza che entrambe le imprese si sarebbero avvalse della medesima società di servizi per predisporre e presentare la domanda di partecipazione e la relativa documentazione, ivi compresa la polizza fideiussoria, costituendo un tale fatto, piuttosto, un ulteriore indizio di collegamento sostanziale tra le imprese (C.d.S., sez. V, 7 ottobre 2008, n. 4850).

Ciò non potrebbe, comunque, spiegare come mai i timbri apposti sulle buste e sulla documentazione delle due concorrenti riportassero lo stesso numero telefonico; al riguardo, la ricorrente ha sostenuto che tale coincidenza sarebbe stata giustificata dal fatto di aver avuto per un breve periodo una propria “unità locale” nello stesso luogo in cui l’altra cooperativa ha la propria sede legale: ma la spiegazione prova troppo, poiché la comunanza, ancorché temporanea, di locali rafforza il convincimento dell’esistenza di uno stretto legame tra le ditte.

Per tali ragioni, la domanda di annullamento del provvedimento di esclusione deve essere respinta, siccome infondata, e, con essa, quella concernente il provvedimento di aggiudicazione definitiva, impugnato per invalidità derivata.

Stessa sorte va riservata al ricorso per motivi aggiunti, non sussistendo, per tutto quanto sinora detto, il denunciato vizio di invalidità derivata dell’annotazione nel casellario informatico per illegittimità del provvedimento di esclusione, né ricorrendo il lamentato vizio di violazione dell’art. 7 della legge n. 241/90, giacché, a prescindere da ogni ulteriore rilievo, una volta acclarata l’infondatezza delle doglianze proposte contro il provvedimento espulsivo dalla gara, la ricorrente non avrebbe potuto arrecare nessun concreto apporto al procedimento di annotazione nel casellario, avente natura vincolata.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del Comune di Torre del Greco nella misura indicata in dispositivo, mentre nulla va disposto in favore della I.E.C.A. s.r.l., siccome non costituita in giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli, sezione prima, respinge il ricorso in epigrafe (n. 3944/09) integrato da motivi aggiunti. —

Condanna la ricorrente Ricorrente soc. coop. prod. e lavoro al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di Torre del Greco, che liquida nella misura complessiva di € 2.000,00 (duemila/00), oltre IVA e CPA come per legge. —-

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2010 con l’intervento dei Magistrati:

*************, Presidente

**************, Consigliere

********************, Primo Referendario, Estensore

L’ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/07/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO

Lazzini Sonia

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