La petulanza nel reato di cui all’art. 660 c.p.

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(Riferimento normativo: Cod. pen., art. 660)

Indice

1. La questione

Il Tribunale di Vasto condannava l’imputato alla pena dell’ammenda di Euro 200,00 per il reato ex art. 660 cod. pen. perché, per petulanza, recava molestia ad altra persona.
Ciò posto, avverso il provvedimento appena menzionato proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’accusato che, tra i motivi addotti, sosteneva l’assenza del requisito della petulanza.

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2. La soluzione adottata dalla Cassazione

Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.
Difatti, una volta fatto presente come, nel caso di specie, il giudice di merito avesse correttamente riconosciuto il requisito della petulanza, nel modo di agire pressante, ripetitivo, insistente, indiscreto e impertinente posto in essere dal ricorrente, gli Ermellini, a sostegno dell’infondatezza della doglianza addotta dalla difesa, richiamavano quell’indirizzo interpretativo secondo il quale la petulanza, che è una delle caratteristiche costitutive della contravvenzione ex art. 660 cod. pen., consiste in un atteggiamento di arrogante invadenza e di intromissione continua e inopportuna nell’altrui sfera di libertà (Sez. 1, n. 6064 del 6/12/2017) che deve ricorrere nella struttura stessa del reato e, in tal senso, la petulanza attiene al perimetro della condotta penalmente rilevante, ed è antecedente alla verifica dell’elemento soggettivo, che consiste nella volontà della condotta e nella direzione della volontà verso il fine specifico di interferire inopportunamente nell’altrui sfera di libertà (Sez. 1, n. 11755 del 01/10/1991).

3. Conclusioni

Fermo restando che, come è noto, l’art. 660 cod. pen. dispone che chiunque, “in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a euro 516”, tale pronuncia riveste una certa importanza, in relazione a tale contravvenzione, essendo ivi chiarito in cosa consiste la petulanza che rappresenta uno degli elementi costitutivi di questo illecito penale.
Difatti, si afferma in tale sentenza, sulla scorta di un pregresso orientamento nomofilattico, che la petulanza, di cui all’art. 660 cod. pen., consiste in un atteggiamento di arrogante invadenza e di intromissione continua e inopportuna nell’altrui sfera di libertà e deve ricorrere nella struttura stessa del reato nel senso che la petulanza, riguardando il perimetro della condotta penalmente rilevante, deve essere antecedente alla verifica dell’elemento soggettivo, che consiste nella volontà della condotta e nella direzione della volontà verso il fine specifico di interferire inopportunamente nell’altrui sfera di libertà.
Tale provvedimento, quindi, ben può essere preso nella dovuta considerazione ogni volta si debba appurare la sussistenza (o meno) di questo elemento costitutivo che, come visto prima, concorre a contraddistinguere questa fattispecie contravvenzionale.
Il giudizio in ordine a quanto statuito in tale sentenza, pertanto, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica giuridica sotto il profilo giurisprudenziale, non può che essere che positivo.

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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