La parte civile nel processo penale

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La parte civile nel processo penale è il soggetto danneggiato dal reato che intende fare valere davanti al giudice penale la propria domanda di risarcimento o di restituzione.

 

La domanda civile nel procedimento penale conserva la propria autonomia nonostante sia regolata proceduralmente dalle norme del codice di procedura penale.

A norma dell’articolo 74 del codice di procedura penale, si può costituire esclusivamente nel processo e non nel procedimento.

Soggetto legittimato a costituirsi parte civile è qualsiasi persona fisica e giuridica, nonché enti senza personalità giuridica.

Per le persone fisiche, possono agire anche i successori universali.

 

Queste figure possono partecipare al processo penale in relazione alla circostanza che uno stesso fatto possa costituire nello stesso tempo sia un illecito penale perché passibile di una sanzione penale, sia un illecito civile perché ha provocato un danno sul quale si pone la necessità di una restituzione o di un risarcimento.

Nelle restituzioni non si sono poste grandi questioni perché il giudice penale con esse si può pronunciare in modo autonomo.

 

Le restituzioni possono consistere in un dare o in un fare, per esempio al ripristino dello stato dei luoghi prima che si manifestasse il fatto di reato.

In relazione al risarcimento del danno, si pone  più di una questione quando è necessario procedere alla quantificazione del danno perché nella maggior parte dei casi ci si deve rivolgere al giudice civile per la quantificazione a norma degli articoli 1223 e seguenti del codice civile.

In relazione al risarcimento del danno all’inizio si riteneva che potesse essere risarcito esclusivamente il danno che consegue alla lesione di un diritto soggettivo.

In seguito a una sentenza del 1999 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite si è affermata anche la risarcibilità del danno che deriva dalla lesione dell’interesse legittimo.

 

Un’altra questione è  stabilire che genere di danno deve essere considerato risarcibile, perché all’inizio si riteneva risarcibile esclusivamente il danno patrimoniale (ex art. 1226 c.c.) che si configura nelle due componenti del danno emergente (la perdita derivante dalla lesione del bene) e il lucro cessante (il mancato profitto derivante dalla lesione).

In seguito ci si rese conto che questa non poteva essere l’unica conseguenza degna di risarcimento perché c’erano anche altre situazioni che andavano a colpire il soggetto, come le sofferenze da questi sopportate ed è stato ritenuto risarcibile anche il danno morale.

In seguito alla sentenza della Corte Costituzionale 184/1986 è stato ritenuto risarcibile anche il cosiddetto danno biologico che si differenzia dal danno morale perché colpisce l’integrità psicofisica del soggetto menomando la sua vita di relazione e cioè tutti i suoi rapporti futuri.

 

Nel novero delle ipotesi di risarcibilità rientra adesso anche il danno ambientale così come definito dall’articolo 18 della legge 349/1986, cioè qualsiasi deterioramento o distruzione che comprometta tutte le bellezze naturali e le risorse naturali in genere.

Questa specificazione è importante perché ai fini del riconoscimento della legittimazione a costituirsi parte civile, perché possono costituirsi parte civile in presenza di un danno ambientale gli enti quali lo stato regioni, le province e i comuni, ma può farlo anche il soggetto privato proprio in virtù della lesione del suo diritto inviolabile che trova il suo fondamento nell’articolo 2 della Costituzione.

 

Anche le associazioni e gli enti si possono costituire parte civile purché tutelino un interesse che rientra nei fini che l’ente o l’associazione perseguono.

Se non c’è questa condizione gli enti e l’associazione hanno esclusivamente un potere di denuncia e di sollecitazione di un’azione, ma non hanno la possibilità di costituirsi parte civile anche se essi hanno avuto il riconoscimento governativo secondo l’articolo13 della legge 349/1986.

 

L’art. 36 comma 2 della legge n. 104/1992 precisa che se si tratti di reati dei quali agli articoli 527 e 628 del codice penale (reati di atti osceni e di rapina e con riferimento ai delitti non colposi contro la persona di cui al titolo dodicesimo del libro secondo del c.p.) se la persona danneggiata risulta essere un soggetto affetto da handicap, la legittimazione a costituirsi parte civile spetta al difensore fisico o in sua assenza all’associazione a cui risulti iscritto tale soggetto o ancora a un suo familiare.

 

Il danno può essere diretto ma anche indiretto, e a sostegno della seconda tesi dottrina e giurisprudenza sono orientate in modo diffuso verso la stessa direzione, partendo dal presupposto che in diritto civile il danno indiretto non è risarcibile con riferimenti precisi di norme che invece in diritto penale non esistono.

 

Il soggetto che si intende costituire parte civile deve predisporre la dichiarazione con la quale intende esercitare l’azione civile nel processo penale, depositandola nella cancelleria del giudice davanti al quale si procede, oppure deve essere presentata in udienza e deve avere un contenuto minimo che la legge processuale penale regolamenta molto dettagliatamente.

 

Questi requisiti sono:

 

Il nome, cognome, data e luogo di nascita della persona fisica, oppure la denominazione dell’associazione o dell’ente che si costituisce parte civile con l’indicazione completa delle generalità del legale rappresentante.

 

Il nome, cognome, data e luogo di nascita dell’imputato nei cui confronti viene esercitata l’azione civile e tutte le altre indicazioni che possano identificarlo.

 

Il nome e il cognome del difensore e l’indicazione della procura (cosa diversa dal mandato);

l’esposizione delle ragioni che giustificano la domanda.

 

La sottoscrizione del difensore.

 

Se la costituzione è presentata fuori udienza, l’atto di costituzione deve essere notificato, a cura della parte civile, alle altre parti e produce effetto per ciascuna di esse dal giorno nel quale è eseguita la notificazione. Aspetto di non ultima importanza è il deposito da parte del procuratore speciale della procura conferita nelle forme delle quali all’articolo 100 comma 1 del codice di procedura penale presso la cancelleria del giudice o allegata alla costituzione in udienza.

 

La costituzione di parte civile, nelle dinamiche processuali e nei suoi molteplici aspetti, incontra  spesso momenti “difficili”, dovuti per lo più a dubbi interpretativi in relazione al contenuto logico e letterale della normativa processual-penalistica in materia e al necessario raccordo con i principi sostanziali e procedurali di matrice civilistica alla quale, per dirimere numerose questioni, ci si deve rivolgere.

La questione è sorta più l’impianto del codice di rito si è adeguato ai principi informatori del “giusto processo”.

 

Le modifiche di natura normativa, e le numerose modifiche della Corte Costituzionale hanno portato, oltre alla parità processuale tra accusa e difesa (e tra queste e le altre parti processuali) a perorare, anche “a costo” di molte difficoltà, il principio cardine dell’ormai consolidata riforma, per il quale la prova, in ipotesi di rito cdd “ordinario”, si debba formare in dibattimento con pari ed eguali possibilità di replica e intervento da parte delle parti processuali coinvolte nel processo penale.

 

Sotto il profilo pratico queste questioni sono relative a una serie di temi fra cui, le formalità della costituzione di parte civile in cancelleria, cioè se possa essere notificata dal difensore prima del deposito, in modo da essere depositata in cancelleria dopo l’avvenuta notifica, o debba essere depositata in cancelleria, estratta in copia conforme e notificata, e la possibilità per la persona offesa non ancora costituita parte civile di depositare liste dei testi, la questione connessa alla nullità della lista testi depositata dalla parte civile costituita in cancelleria in ipotesi di notifica negativa, le questioni relative alla revoca del difensore dell’imputato in ipotesi di originaria elezione di domicilio presso lo stesso.

 

I contenuti dell’atto di costituzione di parte civile e segnatamente l’analitica indicazione di petitum e causa petendi in relazione ai principi del giusto processo, la necessità della presenza all’udienza di ammissione della parte civile del procuratore speciale personalmente e il legittimo impedimento, i rapporti tra azione civile d’azione penale, la producibilità di documenti in cancelleria in uno al deposito della costituzione notificata unitamente alle liste testi a norma dell’articolo 468 del c penale.

 

La dibattuta questione dell’appellabilità della sentenza di assoluzione da parte della sola parte civile; e infine il rilievo sostanziale e processuale delle conclusioni scritte, sia in primo grado che in appello, le prassi applicative dei tribunali di merito e le conseguenze dell’omesso deposito delle predette conclusioni, la possibilità per la parte civile di porre in sede di esame e controesame domande ultronee rispetto al capo di imputazione, i rapporti tra azione civile e azione penale e infine la possibilità per un avvocato persona offesa di costituirsi parte civile nel processo penale assumendo il patrocinio di sé stesso.

 

Dott.ssa Concas Alessandra

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