La PA deve rimborsare le spese legali ai propri dipendenti cui non era attribuibile alcuna colpa. Quale giurisdizione?

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La PA è tenuta a rifondere le spese di lite ai propri dirigenti e dipendenti per le azioni (civili, penali ed amministrative) promosse contro di loro, dovute allo assolvimento degli obblighi istituzionali o delle loro mansioni, quando è stata esclusa la loro responsabilità o sono stati assolti. La giurisdizione sui rimborsi è del giudice ordinario.

È quanto ribadito dai TT.AA.RR. Abruzzo-Pescara, sez. I, n. 210 e Calabria-Catanzaro, sez. II, n.730, depositate rispettivamente il 5 ed il 15 maggio 2014 (v. CGA, sez. giurisdizionale del 18/6/14).

I casi. Entrambi si fondano sull’assoluzione con formula piena di un militare, che aveva attestato falsamente la sua presenza in servizio in giorni c.d. superfestivi (Natale e Pasqua) per ottenerne la speciale indennità e quella dell’ex Presidente della provincia di Vibo Valentia nel << procedimento penale per il reato previsto e punito dagli artt. 110 e 323 c.p., per aver attribuito indebiti vantaggi patrimoniali ad alcuni dipendenti in violazione degli artt. 65 e 66 d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, nonché in violazione dei principi di buona amministrazione>>. Le sentenze analizzano i presupposti per ottenere questa refusione e per la corretta individuazione del giudice compente in materia.

Quadro normativo. << Ai sensi dell’articolo 18 del d.l. n. 67 del 1997, “Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l’espletamento del servizio o con l’assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall’Avvocatura dello Stato”>>. Inoltre la L.265/99 ha imposto alle PA di stipulare apposite <<polizze assicurative volte a garantire la responsabilità degli amministratori pubblici>>.

Quale giudice: G.A. o G.O.? La risposta è data dalle SS.UU della cassazione (Cass. civ. SS.UU. 9160/08) in cui ha << escluso ogni rilievo delle norme concernenti la giurisdizione sul rapporto di lavoro pubblico>> distinguendo tra la figura del funzionario onorario e quello <<che ricevuto un’investitura politico-elettorale>>. Nel primo caso, dato il vuoto normativo e che il compenso è stabilito dallo stesso ente, si tratta di un interesse legittimo, sì che rientra nella giurisdizione esclusiva del G.A.; nell’altro la loro << posizione, anche economica, è di solito direttamente regolata dalla legge, con la conseguenza che le relative posizioni soggettive assumono la consistenza di diritti, e la giurisdizione è del giudice ordinario a meno che la legge stessa non attribuisca funzioni discrezionali all’amministrazione>>. In realtà la Cass. SS.UU. civ. 478/06 ha chiarito che ai sensi dell’art. 1720 cc, applicato per analogia all’art. 12 dip. att. cc, questo giudice è competente anche per le cariche onorarie (in quel caso :assessore e vicesindaco), perché l’assenza di norme che regolino i rapporti patrimoniali con la PA, connotano il rimborso quale diritto soggettivo perfetto. Lo stesso vale per gli eventuali obblighi assicurativi. Infatti non s’instaura un rapporto di lavoro subordinato tra l’ente ed il funzionario. È quanto sancito dalla seconda sentenza annotata.

Presupposti per ottenerlo. Sono analizzati nella prima pronuncia. <<La ratio della disposizione è quella di tenere indenne il dipendente pubblico dai danni dal medesimo subiti a cagione dell’espletamento dei propri compiti, richiamandosi a tal fine anche una certa analogia con le norme stabilite dal codice civile per regolare il rapporto di mandato; e quindi con l’unico limite che non sussista, in atto, alcun conflitto di interesse tra le posizioni processuali delle parti>> (CDS 6113/09). Nella fattispecie non c’era alcun conflitto d’interessi e la lite era riconducibile all’espletamento del servizio.

Riconducibilità alle mansioni svolte ed/od agli obblighi istituzionali derivanti. È ravvisabile ogni volta che << che il dipendente (od il funzionario) non avrebbe assolto ai suoi compiti se non compiendo quel fatto o quell’atto >>. Nel nostro caso dai registri è emerse le attività svolte al posto della fruizione del riposo, sì che è stato confermato questo presupposto.

La PA non può rifiutare le refusione. È un obbligo di legge se ricorrono i vincoli sopra descritti, perciò la PA non può negare il rimborso << sulla base di una generica rimproverabilità della condotta del dipendente medesimo, peraltro non affatto contestata neanche in sede disciplinare>>.

Spese di questi giudizi. Nel primo caso, stante il difetto di giurisdizione, sono state compensate; nell’altro la PA è stata dichiarata soccombente, anche se non è chiaro il motivo di una loro parziale compensazione. 

Dott.ssa Milizia Giulia

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